Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33631 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33631 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7279/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZ.DIST. FOGGIA n. 2979/2016 depositata il 05/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello del Comune di Deliceto e l’appello incidentale della società contribuente, affermando l’obbligo della società al pagamento dell’IMU 2013 su parco eolico (ultimato nel gennaio 2013 ed accatastato nell’aprile successivo; regime anteriore all’introduzione dell’art. 1 co. 21 l. n. 208/2015) , come richiesto dagli avvisi di accertamento, eliminando le sanzioni;
ricorre per cassazione la società contribuente con 9 motivi di ricorso; la società ha depositato memoria di mero richiamo; il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in quanto il Comune è intimato.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Per la società ricorrente, in mancanza della contabilizzazione in maniera distinta degli aerogeneratori, non poteva essere utilizzato il valore contabile di cui all’art. 5, citato (distinta contabilizzazione in bilancio delle singole unità immobiliari).
La sentenza impugnata evidenzia che l’accatastamento è avvenuto nell’aprile 2013 e dal 1 ^ febbraio 2012 al 31 marzo 2013 ‘l’IMU è dovuta sulla base dei valori contabili’. La sentenza poi evidenzia che il valore contabile deve ritenersi specificamente riferito al parco eolico nel suo complesso e non risultano altri costi per altre diverse attività.
In sostanza, la motivazione della decisione risulta conforme a legge, non sussiste violazione o falsa applicazione della norma in quanto oggetto dell’imposta non sono le singole pale ma l’intero parco eolico.
Infatti, ‘ I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura ‘ (Cass. Sez. 5, 18/07/2022, n. 22551, Rv. 665282 – 01).
Il giudice di merito, con valutazione fattuale, ha rilevato nella peculiarità della fattispecie, e proprio per la globalità ed esclusività dell’impianto quale oggetto di imposizione di periodo, il requisito della distinta contabilizzazione.
Con il secondo motivo, reiterato con il nono motivo, la società prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, d. lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 4, D.M. n. 701 del 1994 e dell’art. 74 l. n. 342 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
L’imposta , per la società ricorrente, doveva essere versata secondo la rendita catastale ‘a partire dall’annualità cui ne fa richiesta’, con la DOCFA. Conseguentemente per l’intera annualità 2013 doveva pagarsi l’IMU come da rendita proposta in sede DOCFA.
Il motivo è infondato, in quanto la decisione impugnata individua solo dal 1^ aprile 2013 il pagamento dell’imposta in relazione alla rendita proposta (per il periodo 1^ gennaio 2013 / 31 marzo 2013, la sentenza ritiene che l’imposta dovrebbe pagarsi in relazione ai valori di bilancio e non alla relativa rendita): «In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma terzo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l’attribuzione della rendita. Per contro, una volta formulata tale istanza, deve applicarsi, e nei limiti in cui sia definitiva, la rendita già richiesta, anche se solo successivamente attribuita, ad ogni unità immobiliare come – dal momento della richiesta o dell’accertamento di intervenuta variazione della consistenza immobiliare – alla nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione, atteso che la previsione dell’art. 74, Comma primo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”, va intesa nel senso che detta notifica è mera condizione di efficacia, ma non esclude l’utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso» (Cass. Sez. 5, 06/06/2012, n. 9111, Rv. 622975 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/04/2009, n. 9385, Rv. 607961 -01; vedi anche Sez. 5, del 22 maggio 2019, n. 13779 su caso del tutto sovrapponibile al presente).
Nell’avviso di accertamento, puntualmente riportato nel ricorso introduttivo, si specifica che il Comune richiedeva l’imposta per il periodo dal 1^ febbraio 2013 al 31 marzo 2013 con applicazione del criterio contabile, mentre dal 1^ aprile 2013 al 31 dicembre 2013 con il criterio dell’applicazione della rendita catastale attribuita in sede di rettifica della Docfa.
La sentenza impugnata, quindi, determina correttamente i periodi per l’imposta citando anche la Corte di Cassazione a S. U. n. 3160 del 2011 sull’insorgenza, a seguito dell’accatastamento su Docfa, di una ‘situazione giuridica nuova’.
Con il terzo motivo la società contribuente prospetta la violazione degli art. 36 e 31, d. lgs. 546/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (vizio della motivazione della sentenza,
in quanto non spiega le ragioni per cui tutti i costi sostenuti per la realizzazione del parco eolico farebbero parte dei costi da valutare ai fini ICI). Il motivo è infondato in quanto la decisione impugnata ha motivato sulla contabilizzazione dei costi per la costruzione del parco eolico evidenziando come il parco eolico ‘deve ritenersi paragonabile ad una centrale elettrica e pertanto tutti i costi sostenuti fanno parte dei costi da valutare’.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, che ha ampiamente motivato sulla sua scelta, come visto.
4. I motivi 4, 5, 6 e 7 si analizzano unitariamente in quanto logicamente collegati. Con i motivi in analisi la società ricorrente contesta la tassazione dell’intero parco in luogo delle singole unità o componenti e contesta anche alcune voci contabilizzate.
Con il quarto ed il sesto motivo la ricorrente prospetta un omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; con il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma, d. lgs. n. 23 del 2011 e dell’art, 5, terzo comma, d. lgs. n. 504 del 1992, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma, d. lgs. 504 del 1992, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
I motivi sono infondati e in parte inammissibili. Relativamente alle voci conteggiate o non conteggiate per la determinazione del valore di bilancio si tratta di evidenti accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Inoltre, nel ricorso per cassazione non è prospettata specificamente la sede della contestazione delle singole voci (sbancamenti, viabilità ecc.) avanti al giudice del merito.
4. 1. Relativamente alla tassazione del parco eolico, e non delle singole unità, deve richiamarsi quanto detto per il primo motivo di ricorso, in quanto oggetto dell’imposta è l’intero parco eolico , sebbene nella risultante delle sue componenti sia immobiliari sia impiantistiche (Cass. Sez. 5, 18/07/2022, n. 22551, cit.).
Questa Corte di Cassazione infatti ritiene i parchi eolici come centrali elettriche: «In tema di ICI, i parchi eolici sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e non nella categoria “E” in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, diversamente da quanto accade per le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, che sono invece direttamente fruibili da parte degli utenti della rete viaria. (In ragione
della non assimilabilità dei due impianti, la RAGIONE_SOCIALE ha escluso nella specie la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, per violazione della direttiva 2009/28/CE, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, sollecitata dal ricorrente)» (Cass. Sez. 5, 07/07/2020, n. 14042, Rv. 658354 – 01). 5. Con l’ottavo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 336 -337 della l. n. 311 del 2004, in relazione al terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. .
La stessa società ha adito autonomamente la procedura DOCFA (così da attivare il regime catastale ordinario ed alternativo a quello contabile di cui si è detto) e l’ inerzia del Comune (che avrebbe dovuto richiedere l’accatastamento ai sensi della normativa citata) non è rilevante , né può essere preclusivo dell’adeguamento catastale della realtà di fatto. La motivazione della sentenza, per quanto errata, che ritiene applicabile la norma solo agli immobili delle persone fisiche non ha inciso sulla decisione. In tal senso deve correggersi la motivazione da parte di questa Corte di legittimità, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ..
6. Con il nono motivo si reitera il motivo secondo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 4, D.M. n. 701 / 1994 e dell’art. 74 della l. 342 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
Per quanto detto per il secondo motivo, deve ritenersi infondata anche la violazione qui denunciata; il regime della rendita prende effetto fin dalla sua proposta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME