Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16933/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dal l’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall ‘Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 611/2023 emessa dalla CTR Lazio in data 07/02/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria impugnava la sentenza con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Roma aveva rigettato il
Avviso accertamento IMU -Società in amministrazione straordinaria
suo ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’imposta IMU, per l’anno 2015, per l’importo di 241.523,89 euro, oltre sanzioni ed interessi, notificato dal Comune di Roma.
La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, affermando che l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 andava interpretato in maniera restrittiva, essendo il regime sospensivo riservato esclusivamente agli immobili ricompresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, laddove nessun riferimento era presente all’amministrazione straordinaria, ma che appariva evidente l’esistenza della condizione di incertezza nell’interpretazione della norma violata, presupposto, quindi, per ritenere non dovute le sanzioni amministrative e gli interessi moratori.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria sulla base di due motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce il giudicato esterno in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio n. 1582/03/2022, depositata il 5 aprile 2022 e passata in giudicato in quanto non impugnata, con cui, in rige tto dell’appello proposto da Roma Capitale, era stata confermata la sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale, sulla scorta dei medesimi presupposti oggetto del presente ricorso, era stato intimato il pagamento dell’IMU relativa all’anno di imposta 2018.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011, 27, 36 e 73, comma 3, d.lgs. 270/1999 e 12 e 14 preleggi.
Il secondo motivo pone all’esame di questo Collegio una questione di diritto sulla quale si è in attesa di una pronuncia definitiva da parte della
Sezione.
Anche di recente è stato affermato che, in tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7397 del 15/03/2019; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19681 del 11/07/2023).
Si riporta di seguito il passaggio logico che viene posto alla base delle decisioni: <>
Ciò dovrebbe valere, però, sino alla data di pubblicazione del decreto che dichiara la cessazione dell’attività di impresa, perché da quel momento in avanti l’A.S. dev’essere considerata, ad ogni effetto di legge, come procedura concorsuale liquidatoria, alla stregua del fallimento, sia in forza del disposto letterale dell’art. 73, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 270/1999, sia perché esattamente come il fallimento:
(i) si prefigge l’obiettivo della liquidazione definitiva dell’impresa insolvente e non la sua continuazione.
In quest’ottica sembra deporre l’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 il quale stabilisce che, a far data dal decreto del tribunale che dichiara la cessazione dell’esercizio dell’impresa per l’avvenuta esecuzione del programma di cessione, l’aRAGIONE_SOCIALEs. è considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria, lasciando così intendere che per volontà della legge è soltanto con l’emanazione di tale provvedimento che si realizza il passaggio dalla fase conservativa a quella liquidatoria e distributiva, assimilabile alla fase di chiusura della procedura fallimentare.
Sulla scia di quest’ultima impostazione, la Sezione, con o rdinanza interlocutoria n. 12911 del 10.5.2024, ha disposto il rinvio del procedimento alla pubblica udienza sulla base delle seguenti considerazioni:
<<è stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte la diversa finalità (conservativa e non liquidatoria) della procedura dell'amministrazione controllata rispetto alle procedure fallimentari e a quelle della liquidazione coatta amministrativa, osse rvandosi che il richiamo di cui all'art. 36 d.lgs. 270/1999 (attraverso la tecnica legislativa del rinvio fisso) alla disciplina delle prefate procedure è rigorosamente finalizzato ad integrare la normativa speciale dell'amministrazione straordinaria nei l imiti delle lacune in essa insite.
Secondo l'attuale giurisprudenza di legittimità, la disciplina agevolativa non è applicabile all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ancorchè il Tribunale competente abbia dichiarato la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo (art. 73 d.lgs. 270/1999), sul presupposto che l'eccezionalità di tali disposizioni prescinderebbe dai possibili sbocchi procedurali dell'amministrazione straordinaria. Confermerebbe detta conclusione, la formulazione dell' art. 1, comma 768, legge 160/2019, in tema di i.m.u..
Tuttavia, ritenuto che, con il ricorso per cassazione, vengono poste questioni interpretative di potenziale rilievo nomofilattico concernenti l'art. 10, comma 6 cit. e l'art. 1 comma 768, cit., che in tema di i.c.i ed i.m.u. prevedono che -, il collegio ritiene opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, anche in considerazione dell’esigenza di un approfondimento circa le interferenze tra la normativa tributaria e quella concorsuale, laddo ve nell’ipotesi dell’impresa in amministrazione straordinaria non sia stata disposta o sia cessata la continuazione provvisoria dell’attività imprenditoriale e sia, dunque, iniziata una fase puramente liquidatoria in cui potrebbero mancare flussi di cassa che consentano il pagamento dei debiti prima della realizzazione dell’attivo.
In particolare, occorre approfondire la questione relativa alla natura agevolativa o meno delle disposizioni in esame, anche alla luce del rinvio specifico di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 270 del 1999 (diverso ed ulteriore rispetto a quello successivo di cui all’art. 36 dello stesso d.lgs.), nonché accertare se sussista l’esigenza di coordinamento della riscossione di i.c.i. ed i.mu. con la procedura dell’amministrazione straordinaria, nel caso in cui l’azienda sia stata posta in liquidazione (ovvero se sia necessario un ulteriore elemento rispetto alla fase liquidatoria, vale a dire lo stato di insolvenza e di illiquidità, ove dedotta ed accertata).>>
Per completezza, va evidenziato che anche di recente Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14025 del 26/05/2025, ha ribadito il principio di diritto secondo cui « la disciplina dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero ‘estensiva’ all’amministrazione straordinaria anche allorqua ndo abbia finalità liquidatoria».
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le ragioni esposte in parte motiva (fissazione pubblica udienza).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 09.09.2025.