Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6844 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11055/2020 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall ‘ AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL), domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa ex lege dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente – e nei confronti di
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, REGIONE PUGLIA
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2178/2019 pubblicata in data 16 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/73, notificata dall ‘ Agente della riscossione a seguito di mancato pagamento di cartelle esattoriali, lamentando l ‘ inesistenza della notifica dell ‘ avviso di pagamento, la violazione dell ‘ art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/73 e l ‘ intervenuta prescrizione.
All ‘ esito della costituzione di RAGIONE_SOCIALE, della Prefettura di Taranto e dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia degli altri convenuti (RAGIONE_SOCIALE sedi di RAGIONE_SOCIALE e di Taranto, della RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ RAGIONE_SOCIALE sede di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e della Regione Puglia), il Tribunale di Taranto rigettava l ‘ opposizione.
In particolare, il giudice di merito riteneva che l ‘ Ente RAGIONE_SOCIALE riscossione avesse fornito la prova della notifica del preavviso di ipoteca, che fosse consentita la notifica a mezzo posta privata e che l ‘ estinzione dei crediti poti a base dell ‘ iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini prescritti davanti alle autorità competenti; osservava pure che l ‘ opponente non aveva dimostrato
l ‘ intervenuta iscrizione di un fermo amministrativo, che era stato allegato nell ‘ atto introduttivo come un fatto meramente ipotetico.
NOME COGNOME ricorre avverso la suddetta sentenza con un unico motivo che si articola in più censure.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La Prefettura RAGIONE_SOCIALE Taranto, RAGIONE_SOCIALE sedi di RAGIONE_SOCIALE e di Taranto, la RAGIONE_SOCIALE, l ‘ RAGIONE_SOCIALE sede di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Regione Puglia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell ‘ adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente, in data successiva all ‘ adunanza camerale, ha depositato memoria con la quale, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata in data 29 luglio 2019 e di avere regolarmente pagato le rate ai fini dell ‘ estinzione del debito, come da ricevute allegate alla medesima istanza, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all ‘ opposizione originariamente proposta.
La memoria deve essere dichiarata inammissibile, in quanto depositata, unitamente alla documentazione ad essa allegata, oltre il termine perentorio previsto dall ‘ art. 380bis .1. cod. proc. civ.
Difatti, seppure l ‘ art. 380bis .1 c.p.c. consente alle parti di depositare ‹‹ le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell ‘ adunanza in camera di consiglio ›› e non preclude alla medesima
parte la presentazione di più memorie, non potendo il deposito di una prima memoria implicare consumazione del potere di difesa scritta, il deposito di successive memorie deve comunque avvenire nel rispetto del termine previsto dalla disposizione normativa (cfr. Cass., sez. 3, 19/02/2008, n. 4177; Cass., sez. 2, 31/08/2020, n. 18127), pacificamente non osservato dall ‘ odierno ricorrente.
Con un indifferenziato motivo d ‘ impugnazione, che si articola in più censure, il ricorrente denunzia ‹‹Nullità del provvedimento impugnato per mancata notifica dell ‘avviso di pagamento››.
2.1. Sotto un primo profilo, deduce la violazione dell ‘ art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, per non essere stata l ‘ iscrizione ipotecaria preceduta dalla notificazione di un avviso di intimazione di pagamento.
2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente assume l ‘ irritualità della notifica dell ‘ iscrizione ipotecaria perché compiuta mediante operatori di posta privata, in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano la notificazione degli atti impositivi, senza il tramite di un intermediario autorizzato e senza la compilazione della relata di notifica, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e art. 1 legge n. 890/82.
2.3. Con ulteriore doglianza il ricorrente eccepisce la decadenza e l ‘ intervenuta prescrizione del credito vantato dalla controparte, sostenendo che l ‘ evento interruttivo avrebbe potuto verificarsi solo in presenza di una valida notificazione e che in ogni caso sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all ‘ art. 2948 cod. civ.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza pronunciata dal Tribunale quale giudice di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con appello.
Ai fini della delibazione sull ‘ ammissibilità del ricorso va applicato
l ‘ orientamento, oramai univocamente seguito da questa Corte, per il quale l ‘ individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all ‘ azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell ‘ azione data dalla parte, in base al principio dell ‘ apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post , ad impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l ‘ appello, se l ‘ azione è stata qualificata come opposizione all ‘ esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l ‘ azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3, 01/02/2010, n. 2261; Cass., sez. U, 11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6- 3, 11/01/2012, n. 171).
Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all ‘ opposizione proposta, il giudice dell ‘ impugnazione deve a ciò provvedere, anche d ‘ ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell ‘ ammissibilità dell ‘ impugnazione stessa (tra le altre: Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12872).
Ebbene, l ‘ opposizione proposta avverso l ‘ iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria RAGIONE_SOCIALE opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell ‘ esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l ‘ ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l ‘ accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l ‘ esistenza del diritto
dell ‘ agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l ‘ iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell ‘ atto (Cass., sez. 6 – 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 – 3, n. 32243 del 13/12/2018).
Da tanto discende l ‘ inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impugnata, pronunciata in primo grado.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, nel rapporto tra il ricorrente e la controricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; nulla deve disporsi nel resto, in difetto di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE parti intimate.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione