Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29729 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29729 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
OGGETTO: sanzioni
amministrative impugnazione di estratto di ruolo NUMERO_DOCUMENTO
sul ricorso n. 29953/2021 R.G. proposto da:
C.C. 17-10-2023
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lei, nel suo studio in INDIRIZZO ricorrente
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
PREFETTURA DI ROMA -UTG DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore intimati
avverso la sentenza n. 8817/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 20-5-2021
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 1710-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 8817/2021 pubblicata il 20-5-2021 del Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la
sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la sua domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale n. 097 2012 0218492418 emessa ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria; ha condannato l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado nei confront i RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che si era costituita, mentre il Prefetto di Roma era rimasto contumace.
La sentenza ha considerato che NOME COGNOME aveva opposto estratto di ruolo acquisito in data 21-6-2019, dolendosi RAGIONE_SOCIALE‘omessa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale ed eccependo la conseguente prescrizione; ha dichiarato che la questione RAGIONE_SOCIALE‘omessa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dal ricevimento del primo atto utile alla conoscenza del debito, e perciò entro il termine di venti giorni decorrente dal 21-6-2019, allorché il ricorrente aveva fatto accesso all’RAGIONE_SOCIALE e aveva avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo. Poiché l’atto di citazio ne era stato notificato il 5-11-2019, ha dichiarato inammissibile l ‘opposizione per tardività, essendo la parte decaduta dalla possibilità di rilevare vizi di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella e dovendosi perciò considerare la cartella correttamente notificata nella data indicata nell’estratto di ruolo, e cioè il 22-122012. Ha dichiarato infondata l’eccezione di prescrizione, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE aveva depositato copia RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento avvenuta entro il quinquennio in data 24-12017 e ricevuta presso l’indirizzo del destinatario; ha aggiunto che tale notifica non era stata contestata specificamente alla prima udienza e la documentazione prodotta in appello al fine di dimostrare la non convivenza del familiare ricevente era tardiva e non rilevante, in quanto era stato prodotto solo un certificato RAGIONE_SOCIALEo stato di famiglia al 28-10-2020 e perciò inconferente rispetto all’annualità 2017.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
Sono rimasti intimati l’RAGIONE_SOCIALE, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo il servizio postale presso il difensore domiciliatario il 15-11-2021, il Prefetto di Roma e il RAGIONE_SOCIALE, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e al Prefetto anche presso la sua sede il 19-11-2021.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 7 -7-2022 con ordinanza interlocutoria n. 33694/2022 la Sesta Sezione Sottosezione Seconda ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, rilevando la necessità di attendere la decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla questione sollevata con l’ordinanza interlocutoria n. 4526/2022 relativa alla possibilità di impugnare in via diretta cartella di pagamento, intimazione di pagamento e avviso di iscrizione ipotecaria alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 convertito in legge 17 dicembre 2021 n. 215 intitolato ‘non impugnabilità RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo’.
Depositata la sentenza n. 26283/2022 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adun anza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 17-10-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ e sostiene che la sentenza abbia errato nel ritenere che il termine per contestare la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale n. 097 2012 021849 2418 000 decorresse dall’estratto di ruolo, in quanto l’estratto di ruolo non costituiva prova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva
conoscenza degli atti in esso indicati, avendo lo stesso valore di mera informazione di un fatto che si è verificato. Evidenzia che la cartella esattoriale non era stata notificata, come era risultato dalla relata prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, che attestava che la notifica era stata eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. e la raccomandata informativa non era stata ricevuta in quanto il destinat ario era ‘sconosciuto’. Quindi sostiene che il giudice avrebbe dovuto esaminare la relata di notifica 097 2016 906003592 000 prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE, che era stata ricevuta da fratello del destinatario neppure dichiarato convivente, era priva di contenuto e non risultava neanche richiamata nell’estratto di ruolo; lamenta la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché il deposito RAGIONE_SOCIALEa relata non era sufficiente a ritenere provat o che l’atto notificato fosse intimazione di pagamento riferibile alla posizione creditoria indicata dalla cartella esattoriale, richiamando il principio secondo il quale la mancata produzione RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALE‘intimazione non consente di ritenere interrotti i termini di prescrizione.
2. L’applicazione alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 convertito in legge 17 dicembre 2021 n. 215, nella lettura datane da Cass. Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6-9-2022 impone di cassare la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo e alla cartella esattoriale proposta da NOME COGNOME.
L’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha aggiunto il co.4bis all’art.12 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 stabilendo che « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui al l’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effet to RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022 hanno rilevato (par.12-13) che il legislatore è intervenuto in un panorama nel quale, secondo la relazione finale RAGIONE_SOCIALEa Commissione interministeriale per la riforma RAGIONE_SOCIALEa giustizia tributaria del 2021, hanno continuato a proliferare le impugnazioni anche per fare valere ‘ ogni sorta d’eccezione avverso cartelle no tificate anche molti anni prima, senza che l’agente di riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero RAGIONE_SOCIALE pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa tutela’ ; di seguito hanno dato atto (par. 13.1) che la disposizione riguarda anche la riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in forza degli artt. 27 legge 24-11-1981 n. 689 e 206 d.lgs. 30-4-1992 n. 285; quindi, è acquisito che la disposizione interessa il caso in questione.
Come pure rilevato dalle Sezioni Unite (par. 14) la prima disposizione, che esclude l’impugnabilità RAGIONE_SOCIALE‘estratto del ruolo, è ricognitiva RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi RAGIONE_SOCIALEa cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, senza contenere alcuna pretesa impositiva, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto annoverato dall’art. 19 d.lgs. 31-12-1992 n. 546 tra quelli impugnabili; quindi (par. 14.1), quello che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo.
In ordine alla seconda disposizione, che prevede la diretta impugnabilità del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati soltanto alle condizioni ivi previste, le Sezioni Unite hanno escluso trattarsi sia di disposizione di interpretazione autentica, sia di disposizione retroattiva; hanno dichiarato ‘ 17.Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione ‘diretta’, stabilisce quando l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l ‘interesse ad agire. 17.1. Questa condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza (o RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza), che è ancora da compiere…18.E’ quindi coerente che l’interesse, così c ome conformato dal legislatore, debba essere dimostrato ….18.1…L’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata all’ordinamento giuridic o, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa …’. Le Sezioni Unite hanno anche espressamente esaminato e ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione (da paragrafo 19) e da ultimo con sentenza n. 190 depositata il 17-10-2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del l’art. 12 co.4-bis d.P.R. 602/ 1973 come modificato dall’art. 3 -bis d.l. 146/2021 conv. con modificazioni nella legge 215/2021 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 113 e 117 Cost., dal giudice di pace di Napoli e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
2.1.Applicando i principi posti dalle Sezioni Unite, in primo luogo non devono essere esaminati gli argomenti svolti dal ricorrente per sostenere che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto tardiva la sua opposizione, facendone decorrere il termine dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo: non essendo l’estratto di ruolo atto impugnabile, evidentemente dallo stesso non può decorrere alcun termine. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, quello che si impugna è l’atto impositivo menzionato nell’estratto di ruolo e perciò nella fattispecie la cartella di pagamento, ma ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata può essere autonomamente impugnata solo a condizione che il debitore dimostri l’interesse ad a gire nei termini previsti dalla disposizione, riferito all’esistenza di pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza RAGIONE_SOCIALE previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, da valutare se esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Nella fattispecie il ricorrente, che pure ha depositato memoria dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, non ha svolto alcuna allegazione in ordine all’esistenza del suo interesse ad agire nel ristretto ambito posto dalla disposizione sopravvenuta; invece, si è limitato a sostenere l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE a sua opposizione per l’intervenuto giudicato implicito sul punto.
Però, secondo il principio posto da Cass. Sez. 3 14-2-2023 n. 4448 Rv. 666744-01, in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto di ruolo e RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa d isposizione sopravvenuta ai giudizi pendenti, è necessario che sull’interesse ad agire si sia formato l’espresso giudicato intRAGIONE_SOCIALE. In effetti si deve considerare che, con riferimento alla formazione del giudicato intRAGIONE_SOCIALE sulla questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad
agire, la Suprema Corte ha già affermato che esso deve essere espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa carenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906 Rv. 646160-01). Lo stesso principio vale per l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. : la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Inoltre, come pure esplicitato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022 (par. 22.1), anche nel caso in cui sussista lo specifico interesse ad agire individuato dalla disposizione sopravvenuta, la tutela riferita all’impugnazione del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata è facoltativa, perché la disposizione non impone, ma consente di sperimentarla. Nel caso in cui l’interessato scelga di non sperimentare la tutela facoltativa, le Sezioni Unite, dopo avere evidenziato (par. 22) che gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottosi, a maggior ragione non possono mai diventare definitivi, hanno dichiarato (par. 24.1): ‘ …nei giudizi non tributari, in caso di omessa o
invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso , anche per far accertare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa (Cass., sez. un., n.15345/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposi zione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71 ; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo, posto che, nel sistema RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra le varie, n. 1558/20, n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)’. Gli stessi principi evidentemente valgono anche nella fattispecie, nella quale l’opposizione proposta è inammissibile per mancanza di interesse e potrà essere proposta, a fronte del primo atto prodromico all’esecuzione ritualmente notificato, anche facendo valere la prescrizione eventualmente maturata in ragione RAGIONE_SOCIALE precedenti omesse notifiche. Si esclude che l’opposizione si potesse ritenere validamente proposta in causa e dovesse essere esaminata dal giudice di merito, a fronte RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento di data 24-12017: anche con riguardo a tale intimazione l’opponente ha assunto, in primo luogo, il vizio RAGIONE_SOCIALEa notifica, e cioè vizio deducibile esclusivamente come vizio RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto nel l’impugnazione del primo atto prodromico RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del quale egli abbia avuto conoscenza legale.
3.Le ragioni esposte impongono la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382 co.3, ultima parte, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire .
Si giustifica, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa disposizione decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e RAGIONE_SOCIALEa sua interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte, decidendo il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente le spese del giudizio di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione