Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11552 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 11552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso 14341-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Oggetto
Estratto ruolo –
cartella di
pagamento –
omessa notifica
R.G.N. 14341/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/02/2023
PU
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchŁ contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4954/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 4788/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per
il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso introduttivo della lite, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’annullamento di 27 cartelle di pagamento della cui esistenza assumeva di essere venuta a conoscenza solo in occasione di un controllo presso il concessionario, in difetto di una previa e regolare notifica delle cartelle stesse.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale dichiarava l’incompetenza per materia sull’opposizione avente ad
oggetto alcune cartelle; per il resto, accoglieva in parte la domanda della società ricorrente.
In accoglimento dell’appello incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, respinto quello principale della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’originaria opposizione anche in relazione ad altre due cartelle.
In estrema sintesi, la Corte territoriale, a fondamento del rigetto del gravame principale, ha posto la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento, da cui conseguiva la tardività dell’opposizione ed ha escluso che fosse maturata la prescrizione del diritto, successivamente alla notifica dei titoli.
Ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, successivamente illustrati con memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso. E’ rimasta intimata la società di riscossione.
La trattazione del ricorso, fissata per l’adunanza camerale del 27 ottobre 2022, è stata rinviata alla odierna udienza pubblica, in ragione della sopravvenuta decisione delle sezioni unite nr. 26283 del 2022.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; dell’art. 60 DPR nr. 600 del 1973; degli artt. 139, 140, 145 cod.proc.civ .; dell’art. 2697 cod.civ; dell’art. 26 del DPR nr. 602 del 1973; dell’art. 434
cod.proc.civ. dell’art. 112 cod.proc.civ.; dell’art. 160 cod.proc.civ .; dell’art. 7 della legge nr. 890 del 1982.
Nel complesso, le censure investono la statuizione con cui la Corte di appello ha giudicato valido il procedimento di notificazione in relazione alle cartelle esattoriale oggetto di causa. A tale riguardo, il ricorrente solleva anche l’incidente di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 26, comma 1, del DPR nr. 602 del 1973.
Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995.
Le censure investono l’applicazione del termine decennale di prescrizione in relazione al credito oggetto delle cartelle esattoriali, non più soggette ad impugnazione.
E’ , tuttavia, preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa.
Si è innanzi precisato che la ricorrente ha originariamente proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento, di cui ha dedotto (e continua a dedurre) la mancanza di una valida notifica.
Giudica il Collegio che una siffatta azione sia inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione.
Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr . 215, che, all’art. 3 -bis , ha modificato l’art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4bis , che testualmente dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a ), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
La norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l’elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez.un., nr. 19704 del 2015.
Il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso , nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
Sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
«in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis , selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo
tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio».
Osserva il Collegio che, in base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’ inammissibilità dell’odierno ricorso , perché relativo ad un’azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa.
L’esito del giudizio è , peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16).
Quanto, invece, alle spese di lite, nei rapporti processuali con le parti controricorrenti, sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensarle integralmente. Nulla deve provvedersi nei confronti della società di riscossione, rimasta mera intimata.
Ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater , per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità, nei confronti delle parti controricorrenti.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9