Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5789 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28032 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
già rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), con successiva costituzione di nuovo difensore, avvocato NOME AVV_NOTAIO (C.F.: non dichiarato), sulla base di atto di costituzione e procura depositati nel fascicolo telematico
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1477/2022, pubblicata in data 24 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
28 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha impugnato alcune cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e i sottostanti ruoli, relativi
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 28/02/2024 C.C.
R.G. n. 28032/2022
Rep.
a crediti per sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada.
La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Voghera.
Il Tribunale di Pavia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il COGNOME, sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, non avendo notificato tempestivamente alcun controricorso, ha depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « omesso, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo agli artt. 112 e 615 c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « omesso, insufficiente o contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo all’ art. 2948 c.c. ».
Con il terzo motivo (rubricato anch’esso come ‘I.’) si denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. con riguardo alla l. 215/2021 e all’ art. 100 c.p.c. ».
L’esposizione dei motivi di ricorso risulta tutt’altro che chiara e sintetica e non è, pertanto, agevole intendere l’effettivo senso RAGIONE_SOCIALE censure formulate dal ricorrente.
In ogni caso, per quello che è possibile comprendere per la Corte, con le censure di cui ai primi tre motivi -che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi -il ricorrente lamenta, nella sostanza, l’omessa decisione sulla eccepita prescrizione dei crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate, di cui nega l’avvenuta regolare notificazione. A suo dire, tale decisione non avrebbe dovuto ritenersi impedita dalla norma di cui all’art. 12, comma 4 bis , del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata.
Si tratta di censure infondate.
Risultano, in proposito, assorbenti le considerazioni che seguono.
1.1 Con l’art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla ‘ Formazione e contenuto dei ruoli ‘, in cui è stato inserito il comma 4 bis , il legislatore ha stabilito che « l’estratto di ruolo non è impugnabile » e che « il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effet to RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introAVV_NOTAIOo dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 -02).
1.2 Nella specie, la decisione dei giudici di merito (sia di primo che di secondo grado) risulta del tutto conforme ai principi di diritto appena esposti.
Per quanto è possibile comprendere dalla pur confusa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e da quanto emerge dalla sentenza impugnata, infatti, il ricorrente ha effettivamente impugnato una serie di cartelle di pagamento e i sottostanti ruoli, a distanza di anni dalla emissione RAGIONE_SOCIALE cartelle e in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo, tra l’altro, che le predette cartelle non gli sarebbero mai state validamente notificate.
Egli ha, in altri termini, proposto esattamente la domanda in relazione al cui oggetto la disposizione normativa sopra richiamata ha conformato e delimitato l’interesse ad agire richiesto ai fini della sua ammissibilità, senza attribuire alcun rilievo alle ragioni poste a base della stessa, il che esclude che possa aver rilievo, sotto il profilo in esame, anche il momento in cui si sono
verificati gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi allegati dall’attore .
1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, nella specie, non risulta regolarmente allegata e, tanto meno, dimostrata la sussistenza dello specifico interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata che, secondo quanto accertato nella decisione impugnata (senza che sul punto risulti avanzata una specifica censura), era entrata in vigore anteriormente all’instaurazione del presente giudizio e che, in ogni caso, per quanto sin qui esposto, è senz’altro applicabile nel presente giudizio.
La sussistenza di tale specifico interesse qualificato deve ritenersi, quanto meno implicitamente, esclusa dai giudici del merito (sebbene fosse stata deAVV_NOTAIOa dall’attore, almeno in secondo grado, per quanto emerge dall’esposizione del fatto processuale contenuto nel ricorso) e, nei motivi di ricorso avanzati nella presente sede, non vi è alcuna specifica censura diretta a contestare la decisione impugnata sotto tale profilo.
1.4 Va, quindi, confermata la decisione di merito impugnata, di rilievo del difetto di interesse ad agire della parte attrice, come conformato dalla disciplina normativa sopravvenuta, in relazione all’oggetto RAGIONE_SOCIALE domande proposte.
1.5 Solo a fini di completezza di esposizione, va, infine, sottolineato che, in ogni caso, secondo l’indirizzo di questa Corte, l’i nteresse ad agire, in generale, non può ravvisarsi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la notificazione della cartella opposta, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata successivamente intrapresa dall’amministrazione , non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo , in difetto di una situazione di obiettiva incertezza (cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2799 del 30/01/2024, che richiama, in motivazione, le precedenti Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022, Rv.
664474 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22925 del 13/09/2019, Rv. 654864 -01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5443 del 25/02/2019, Rv. 652925 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975 – 01).
Con il quarto motivo (rubricato anch’esso come ‘II.’) si denunzia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. con riguardo all’ art. 91 c.c. ».
Il motivo è manifestamente infondato.
La corte d’appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all’art 91 c.p.c., nel condannare il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, dal momento che le domande da lui proposte sono state integralmente disattese, sia in primo che in secondo grado.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ ente svolto effettiva attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-