Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31437 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31437 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2572/2023 R.G. proposto da
ROMA CAPITALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente – contro
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
– intimate – avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA n. 16332 del 7/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma l ‘ RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale per ottenere l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. 0972012008193006, 09720130279283059, 09720140084583805,
09720140234597956 e 0972011026081069, contenute nell ‘ estratto di ruolo dell ‘ 8/7/2017; a fondamento della domanda l ‘ attrice deduceva la mancata ricezione nel termine di legge dei verbali di accertamento per infrazione al C.d.S. sottesi alle cartelle impugnate e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nell ‘ estratto di ruolo con riferimento ad alcune cartelle per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in difetto di atti interruttivi da parte dell ‘ agente della riscossione;
-in contraddittorio con Roma Capitale e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di primo grado, con la sentenza n. 9234 del 3/4/2019, dichiarava l ‘ opposizione improcedibile, reputandola tardiva rispetto alla data dell ‘ estratto di ruolo;
-su appello della COGNOME, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16332 del 7/11/2022, riformava la sentenza impugnata e dichiarava non dovute le somme oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali impugnate, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dai presupposti verbali di accertamento e difettando la prova della rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle;
-avverso la predetta sentenza Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimate NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
-all ‘ esito della camera di consiglio del 9/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché la pronuncia impugnata dev ‘ essere cassata senza rinvio a norma dell ‘ art. 382 c.p.c.;
-infatti, la controversia prende le mosse dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate attraverso l ‘ autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte di NOME COGNOME;
-sull ‘ ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è
intervenuto l ‘ art. 3bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4bis nell ‘ art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602;
-la corretta interpretazione della citata disposizione -anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie -è stata data da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha individuato nell ‘ art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione ‘ diretta ‘ o ‘ anticipata ‘ , senza con ciò comprimere o impedire la tutela ‘ successiva ‘ , che può esplicarsi (anche) nelle forme RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un ‘ esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata);
-l ‘ inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell ‘ estratto di ruolo) al di fuori dei casi previsti dallo ius superveniens è rilevabile anche nel giudizio di legittimità, col solo limite del giudicato formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure RAGIONE_SOCIALE parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l ‘ azione oppure, come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023), nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; nella fattispecie qui in esame, non si ravvisa, nelle statuizioni dei giudici di merito, res iudicata sulla sussistenza dell ‘ interesse della COGNOME;
-resta, dunque, irrilevante la disamina RAGIONE_SOCIALE censure svolte dall ‘ ente ricorrente col ricorso per cassazione, perché, quand ‘ anche fondate, a norma dell ‘ art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l ‘ azione della RAGIONE_SOCIALE non poteva essere iniziata e proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse ‘ qualificato ‘ alla contestazione RAGIONE_SOCIALE cartelle
di pagamento, non notificate o invalidamente notificate (come affermato anche dal giudice d ‘ appello);
-nella specie, non risulta che l ‘ intimata, destinataria RAGIONE_SOCIALE cartelle, abbia dimostrato (e, invero, nemmeno allegato), nel corso del giudizio di merito, la sussistenza di un interesse ‘ qualificato ‘ , né un siffatto interesse ad agire può scorgersi nella formulazione di un ‘ eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle: come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l ‘ impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all ‘ azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall ‘ amministrazione (in tal senso, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21612 del 31/07/2024);
-consegue a quanto esposto la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE decisioni di merito;
-ad avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell ‘ art. 12, comma 4bis , D.P.R. n. 602 del 1973;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio le decisioni di merito; compensa le spese dell ‘ intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,