Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8855-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e
Oggetto
Impugnazione estratto del ruolo
R.G.N.8855/2021
COGNOME
Rep.
Ud 29/05/2025
CC
difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 150/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2020 R.G.N. 15/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 150/2020 della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva respinto il ricorso avverso un estratto di ruolo di cui il ricorrente era venuto a conoscenza il 24 luglio 2019, in assenza di notifica degli atti prodromici.
Propone otto motivi di ricorso.
Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, mentre INPS, che ha depositato procura, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME censura la sentenza sulla base di otto motivi, così rubricati.
I)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza.
II)Ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti.
III)Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da INPS e da ADER e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di INPS e di ADER.
IV)Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche effettuate via Pec da indirizzi diversi da quelli contenuti nei pubblici registri.
V)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 16ter del D.L. n. 179/2012, dell’art. 3bis della legge 21/1/1994 n. 53 nonché dell’art. 6 del CAD. Inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuate tramite un indirizzo di posta certificata non inserito in pubblici elenchi.
VI)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che la domanda di rateazione non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
VII)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e conseguente inesistenza delle notifiche e per violazione dell’art.
25, comma 1, del d.lgs. 26/2/1999 n. 46. Intervenuta decadenza.
VIII)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e conseguente inesistenza delle notifiche. Prescrizione.
In via preliminare, rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli imm ediatamente, anche insieme con l’estratto di ruolo.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, «l’estratto di ruolo non è impugnabile» con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis , da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo l’inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire del ricorrente, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel
momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’ind ividuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto al deposito del ricorso in cassazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte costituzionale.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 maggio