Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
Oggetto:
impugnazione
estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 9305/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pordenone (PEC: EMAIL) elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO con Studio sito in Roma alla INDIRIZZO (PEC: EMAIL) giusta procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 2 agosto 2024;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 463/05/20 depositata in data 28/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
Creazzo NOME, ricevuta la notifica di diverse cartelle di pagamento e RAGIONE_SOCIALE successive comunicazioni di iscrizioni ipotecarie, non impugnava tali atti ma richiedeva e otteneva dal Riscossore l’estratto di ruolo oggetto del presente giudizio, impugnando tale ultimo atto;
la CTP accoglieva l’impugnazione;
appellava RAGIONE_SOCIALE riscossione;
il giudice di secondo grado rigettava il gravame;
ricorre a questa Corte il Riscossore con atto affidato a un solo motivo di doglianza; il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
Considerato che:
-l’unica censura dedotta è incentrata sulla violazione dell’art. 19 c. 3 e dell’art. 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto impugnabile l’estratto di ruolo in argomento;
il motivo è all’evidenza fondato e il ricorso originario del contribuente va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, in forza del l’interpretazione, come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d. L. 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche in relazione all’invalida notifica;
l ‘estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza
di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame anche alla luce della lettura della memoria depositata dal controricorrente;
la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. Un. n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta;
da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. sent. n. 190/2023 e ord. n. 80/2024);
pertanto, in conclusione, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3bis del d.L. n. 146/2021; non vi è interesse ad agire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un., n. 12637/2008);
deve quindi accogliersi il ricorso e ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire;
stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unite di questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
p.q.m.
accoglie il ricorso; dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.