Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 467 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 467 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6837/2024 R.G. proposto da:
COGNOME PATRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
ROMA CAPITALE.
Sanzioni amministrative
– Intimata –
E contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’A vvocatura Generale dello Stato (P_IVAP_IVA.
– Resistente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3951/2024 depositata il 04/03/2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 luglio 2025.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 09720090050340987, 0972140129208134, 09720150151967540, 09720150184017663, delle quali dichiarò di essere venuto a conoscenza solo attraverso gli estratti di ruolo, ed eccepì sia la nullità delle cartelle di pagamento per difetto di notificazione, sia la nullità e l’ inefficacia dei connessi verbali di accertamento delle violazioni amministrative e, comunque, la prescrizione dei crediti dell ‘amministrazione .
Il Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 22015/2020, annullò per prescrizione le cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, confermò per il resto gli estratti di ruoli e le altre due cartelle; infine, compensò le spese processuali.
Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal COGNOME per carenza di interesse ad agire e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
Roma Capitale non ha svolto difese.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con solo ‘atto di costituzione’.
In data 19/10/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, con atto del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 9611/2024), per le ragioni ivi enunciate, il fatto che il consigliere delegato partecipi quale relatore/estensore al collegio che definisce il presente giudizio non determina una situazione d’incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.
Considerato che:
L ‘unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 100, 115, 116, c.p.c.: il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la carenza di interesse ad agire dell’opponente, ex art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, in relazione all’impugnazione delle due cartelle conosciute dall’istante attraverso gli estratti di ruolo.
Il ricorrente obietta che sull’esistenza dell’interesse a impugnare l’estratto di ruolo si sarebbe formato il giudicato (implicito) in conseguenza della sentenza del Giudice di pace, in parte qua non appellata, che aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La questione dell’ammissibilità o meno dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, a cui il Giudice di pace aveva dato risposta affermativa, è stata oggetto di rilievo d’ufficio da parte del Tribunale che, sul punto, (vedi pag. 4 della sentenza) ha stabilito che « La mancanza di interesse ad agire di parte appellante rende inammissibile l’opposizione esperita in primo grado. Tale carenza di interesse, costituendo una condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e deve sussistere al momento della decisione ».
L’accertamento, da parte del Tribunale, della carenza d’interesse della parte privata ad impugnare l’estratto di ruolo è in linea con la
giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente (vedi, Cass. n. 10069/2025), ha enunciato i seguenti principi:
(i) in tema di impugnativa della cartella di pagamento di cui la parte assuma di essere venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo, la verifica dell ‘ ammissibilità dell ‘ opposizione non può prescindere dall ‘ incidenza dallo ius superveniens , cioè dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215), che ha modificato l ‘ art. 12 del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l ‘ introduzione del comma 4-bis, rubricato ‘ Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all ‘ impugnabilità del ruolo ‘ , così formulato: ‘ L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell ‘ art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all ‘ art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell ‘ economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all ‘ art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘ ;
(ii) le Sezioni Unite, con sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno enunciato il principio per cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l ‘ art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, con il quale, novellando l ‘ art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l ‘ interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
(iii) la Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall’art. 3 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che (come detto) esclude, anche per i giudizi in corso, l’immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo ;
(iv) le Sezioni Unite, con sentenza n. 12459 del 07/05/2024, n. 12459, hanno spiegato che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell ‘ estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell ‘ art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall ‘ art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore;
(v) la conseguenza di queste premesse concettuali è che spetta al destinatario della cartella allegare, anche in sede di legittimità, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Nella fattispecie concreta, il Tribunale ha rilevato che l’appellante non aveva nemmeno preso posizione sulla questione dell’interesse ad
agire, ciò che indubbiamente , come ha statuito il giudice d’appello, comporta la legittimità della declaratoria di rigetto del gravame.
Ed infatti, per le Sezioni Unite (vedi pag. 7 della sentenza n. 12459/2024, cit.), nel caso in cui (come nella specie) la parte non evidenzi ragioni che giustificano l’esigenza di tutela anticipata (mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo) , deve dedursi la mancanza dell’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo ; allora, emerge che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo poteva essere proseguito, e la relativa questione è rilevabile d’ufficio .
Il ricorso, pertanto, va rigettato; nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale le parti vittoriose sono rimaste intimate.
Poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro (indicata in dispositivo) nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023).
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 700,00, in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 08 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME