Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21927/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante por tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1046/2022 pubblicata il 10/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Roma ha in parte accolto il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo relativo a una serie di pretese contributive relative al periodo tra il 1996 ed il 2012;
il Tribunale di Roma dichiarava la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazione con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito ritualmente notificati; con riferimento ai titoli ritualmente notificati accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla COGNOME;
la corte territoriale: a) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al credito I.N.A.I.L. portato da una cartella di pagamento annullata ex art.4 d.l. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.136/2018; b) ha ritenuto l’ammissibilità dell’opposizione anche con riferimento alle pretese contributive oggetto di rituale notifica alla COGNOME, rispetto alle quali l’appellante aveva dedotto il verificarsi RAGIONE_SOCIALE prescrizione successivamente alla notifica per il mancato compimento di atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione nel quinquennio; c) con riferimento a tali crediti, ha accolto l’eccezione di p rescrizione sollevata dalla
COGNOME; d) ha ritenuto inapplicabile la disposizione dettata dall’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021), in mancanza di una disposizione di diritto transitorio ad hoc che ne prevedesse la retroattività;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a un unico motivo, del quale chiede l’accoglimento anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel suo controricorso;
al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma
NOME COGNOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati; cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021); deduce che la corte territoriale ha errato nel non dichiarare inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo , come previsto dalla disposizione oggetto RAGIONE_SOCIALE censura, siccome disposizione di natura processuale e dunque applicabile anche ai giudizi pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato al momento RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore;
il ricorso per impugnazione dell’estratto di ruolo è stato depositato dalla COGNOME il 09/10/2018 e la disposizione de qua è entrata in vigore il 21/10/2021;
con la sentenza n.26283 dello 06/09/2022 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che segue: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione»;
facendo applicazione del principio di diritto al caso in esame deve concludersi che la corte territoriale ha violato l’art.12 comma 4 bis cit ., escludendone l’applicazione al giudizio in corso;
il ricorso deve per l’effetto essere accolto e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale affinché esamini l’eventuale sussistenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE eccezioni previste dalle lettere da a) ad f) dell’art.12 comma 4 bis cit.;
la corte territoriale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME