Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15933-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso
Oggetto
Impugnazione dell’estratto del ruolo
R.G.N. 15933/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 1017/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza con la quale, accertata l’intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle riportate nell’estratto di ruolo impugnato, per il resto era stato accertato che le altre cartelle e gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati al contribuente, con l’adempimento degli incombenti prescritti per il caso di notifiche effettuate a mezzo del servizio postale e della ritualità delle notifiche effettuate per via telematica, e per l’effetto ha ritenuto che il ricorrente fosse decaduto dalla facoltà di censurare il merito delle pretese.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con sei motivi ai quali resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione che costituendosi ha dato atto che con riguardo a due cartelle (la n. NUMERO_CARTA e n. 068 20110009909277000) era intervenuto un provvedimento di discarico amministrativo ai sensi della legge 17 dicembre 2018 n. 136. Ha poi rammentato che per altre cartelle era stata sin dal primo grado dichiarata la prescrizione e che tale statuizione non era stata impugnata in appello. Per il resto ha insistito per il rigetto del ricorso. L’INPS è rimasto intimato.
In data 11/12 giugno 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio e ne ha chiesto l’estinzione.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni, quindi riconvocatosi nella medesima composizione il 26 settembre 2024 (stante l’impossibilità di uno dei componenti a presenziare alla camera di consiglio del 17 settembre 2024 individuata per un nuovo esame della controversia resosi necessario per effetto del deposito della rinuncia) ha deciso la causa come riportato in dispositivo.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c. oltre che dell’art. 214 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. per avere la Corte di merito riconosciuto valenza probatoria alla documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in fotocopia priva di attestazione di autenticità proveniente da un pubblico ufficiale e senza disporre l’acquisizione dell’originale.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 1 e 11 d.lgs n. 546 del 1992 come modificato dall’art. 9 comma 1 lett. d) d.lgs n. 156 del 2015, artt. 83,125, 182 comma 1 e 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Sostiene che la documentazione prodotta dall’Agenzia non poteva essere valutata stante la nullità della procura conferita ad un avvocato del libero foro.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 comma 1 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 ultimo comma della legge n. 890 del 1982 nonché del d.P.R. n. 68 del 2005 e dell’art. 30 comma 4 del d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 i n relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente trascurato di considerare la rilevanza della relata
di notifica nel procedimento notificatorio non surrogabile dall’attività dell’agente postale in caso di mancata consegna personalmente al destinatario e, per le notifiche via PEC, dalla mera produzione di una ricevuta di consegna generata dal server.
Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e ci si duole della carenza della motivazione con specifico riguardo alle contestazioni volte a denunciare la validità delle copie di cartoline o ricevute di consegna e della conformità delle copie fotostatiche agli originali carenti anche sotto il profilo del collegamento con l’atto notificato .
Con il quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e la nullità della sentenza o del procedimento ancora con riguardo alla prova della correttezza del procedimento notificatorio.
Con l’ultimo motivo di ricorso ci si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. , del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 62 comma 1 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 con riguardo alla ritenuta prescrizione decennale dei crediti laddove invece la prescrizione applicabile era quella quinquennale.
Tanto premesso va preliminarmente rilevato che il ricorrente – con atto depositato l’11 giugno 2024 e accettato dal sistema informatico (Desk del magistrato) il 12 giugno 2024 alle ore 8,26 – ha dichiarato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio e di voler rinunciare agli atti del giudizio. Pertanto, ha chiesto l’estinzione del processo con compensa zione delle spese di lite.
L ‘atto di rinuncia è stato notificato sia all’Agenzia delle Entrate -Riscossione che all’INPS .
Ciò posto ritiene il Collegio, riconvocatosi nella medesima composizione il 26 settembre 2024, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
9.1. A norma dell’art. 390 c.p.c. ( nel testo novellato dall’art. 3 comma 28 lett. m) n. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la parte può rinunciare al ricorso ‘sino alla data dell’adunanza camerale ‘. Ben vero che d el deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria (art. 390 comma 3 c.p.c. come novellato dall’art. 3 comma 28 lett. m) n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) e che dagli atti non risulta che si sia provveduto in tal senso; tuttavia nella specie le parti (sia costituite che intimate) sono state raggiunte dalla comunicazione del deposito dell’atto di rinuncia effettuata a cura del ricorrente il 10 giugno 2024 (cfr. comunicazione allegata in atti alla quale risulta allegata la dichiarazione di rinuncia agli atti).
In definitiva pur non potendosi dichiarare estinto il processo, tuttavia, è dimostrato che la parte ricorrente non ha più un interesse attuale alla decisione del ricorso.
Quanto alle spese si reputa equo compensarle tra le parti costituite atteso che la materia oggetto della controversia è stata interessata, successivamente alla notifica del ricorso in cassazione, da rilevanti interventi del legislatore ( d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all’art. 3 -bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4 -bis sull’impugnazione dell’estratto del ruolo) e poi delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. 06/09/2022 n. 26283) che hanno ridefinito l’ambito di impugnazione dell’estratto del ruolo. Alla sopravvenienza della causa di inammissibilità del ricorso consegue l’insussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma a seguito di riconvocazione il 26 settembre