Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26994-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/12/2023
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 478/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 865/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso un estratto di ruolo emesso da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fondato su due avvisi di addebito emessi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte, per quanto qui di rilievo, che le notifiche degli avvisi di addebito fossero valide; in particolare, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie degli atti agli originali era generico; del resto, l’odierno ricorrente aveva avuto conoscenza degli avvisi, visto che aveva proposto istanza di rateazione; infine, la contestata violazione dell’art.25 d.lgs. n.46/99 era tardiva integrando opposizione agli atti esecutivi, e proposta oltre i 20 giorni dell’art.617 c.p.c.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME per quattro motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112, 214, 215 216 c.p.c., 2702 c.c. in quanto la Corte non aveva considerato l’espresso e tempestivo disconoscimento ex artt.214 e 215 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza, per omessa pronuncia sul disconoscimento eccepito espressamente e tempestivamente ai sensi degli artt.214, 215 e 216 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.21 d.lgs. n.46/99 e 1988 c.c., in quanto l’istanza di rateazione non equivaleva a rinuncia e non poteva precludere la possibilità di far valere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notific he.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., in quanto la Corte non aveva pronunciato sull’opposizione all’esecuzione svolta sin dal primo grado e fondata sull’inesistenza della notifica degli avvisi di addebito.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione.
Si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito.
L ‘art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21)
stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘n ei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ‘.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto
a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna RAGIONE_SOCIALE tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, i motivi vanno dichiarati inammissibili mancand o l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo.
Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e RAGIONE_SOCIALE citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.