Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10475/2023 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, PREFETTURA DI CAMPOBASSO e MINISTERO DELL’INTERNO;
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 15893/2022, pubblicata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il sig. COGNOME COGNOME conveniva dinanzi al Giudice di pace di Roma l’Agenzia delle entrate Riscossione (ADER), il
Ministero dell’Interno e la Prefettura di Campobasso, proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo e la sottesa cartella esattoriale (per un importo di € 1.723,06), emessa a suo carico con riferimento alla sanzione conseguente ad una violazione (risalente al 2010) del codice della strada (c.d.s.), della cui esistenza esso opponente attestava di essere venuto a conoscenza solo il 23/6/2017, ovvero proprio a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo.
L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Giudice di pace con sentenza n. 20283/2019, sul presupposto che, con l’impugnato estratto di ruolo, non poteva considerarsi minacciata l’esecuzione con formale intimazione ad adempiere nei confronti dell’opponente , con conseguente inapplicabilità dello strumento di tutela previsto dall’art. 615, comma 1, c.p.c.
A seguito di proposizione di gravame da parte dell’opponente, i l Tribunale, nella costituzione della sola ADER, rigettava l’appello con la sentenza n. 15893/2022, confermando il dispositivo di inammissibilità di cui alla decisione impugnata, ancorché con diversa motivazione.
L ‘appellante soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Nessuna delle intimate PP.AA. ha svolto attività difensiva n questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 12, co. 4-bis, d.P.R. n. 602/73 per avere il Tribunale dichiarato inammissibile la sua opposizione avverso l’ estratto di ruolo, non versandosi in nessuna delle tre ipotesi che il citato art. 12, co. 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021) prevede affinché sia ammissibile l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
In particolare, il ricorrente fa valere di avere inteso esercitare un’azione di accertamento negativo, che non rientra nel campo di applicazione dell’art. 12, co. 4-bis, d.P.R. 602/1973 cit.
Il motivo è infondato.
Con la sentenza n. 26283/2022 pronunciata a Sezioni unite (richiamata appropriatamente anche nella pronuncia qui impugnata), questa Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale (relativa a sanzione amministrativa), salvo che il debitore dimostri di avere l’interesse ad agire come delineato dall’art. 12, co. 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. 215/2021), cioè che l’iscrizione a ruolo pregiudichi: (a) la partecipazione a una procedura di appalto secondo il codice dei contratti pubblici, (b) la riscossione di somme dovute dalla p.a., o (c) la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la p.a. (con valutazione da effettuare al momento della pronuncia). Tale disposizione si applica (con estensione pure alla riscossione delle entrate extratributarie come quella dedotta in causa: cfr. Cass. n. 10268/2023) anche nei giudizi in corso e con la sentenza impugnata è stato accertato che il caso per cui è stata introdotta la controversia non rientra in alcuno di quelli specificamente indicati (v. pure Cass. n. 29729/2023).
Pur non potendosi escludere la possibile riconduzione dell’esperita azione a quella di un accertamento negativo come prospettato dal ricorrente (essendosi, comunque, al di fuori di un rimedio ricollegabile ad un’ impugnazione esecutiva avverso cartella esattoriale o preavviso di mora), ciò che rileva -ai fini della sua ammissibilità -è unicamente la circostanza che si tratti di uno dei casi enucleati dal citato art. 12, co. 4-bis.
In questo senso la giurisprudenza più recente di questa Corte (v. Cass. n. 24552/2024) ha chiarito che «risulta allora dirimente nel caso il rilievo della mancata dimostrazione (ed invero nemmeno della
mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente, originaria attrice, di un interesse legittimante l’esperita azione di accertamento ; pertanto, difettando una condizione dell’azione, l’azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta».
Il quadro si completa con il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12459/2024, che ha stabilito come « in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore».
Va, perciò, in via definitiva, riconfermato il principio alla stregua del quale, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza deve essere valutata al momento della pronuncia (esistenza, nella fattispecie, esclusa dal giudice di merito).
Per tutte le esplicate ragioni il motivo in discorso va rigettato.
2. – L ‘inammissibilità dell’azione discendente dal rigetto del primo motivo implica che sono da dichiarare inammissibili i restanti due motivi di ricorso. Infatti, il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 209 del d.lgs. 285/92 e 28 della l. 689/81, sostenendo la prescrizione quinquennale del credito oggetto della cartella esattoriale, mentre i l terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 60 d.p.r. 600/73 e dell’art. 209 del d.lgs. 285/92 in relazione all’art. 28 della l. 689/81, sostenendo la nullità della notifica della cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito.
E’ evidente che la cognizione di questi ultimi due motivi avrebbe presupposto l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, invece -per quanto detto proprio in sede di esame del primo motivo -da escludere.
3. – Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo alcuna delle parti intimate svolto attività difensiva.
A i sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-