Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15320 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18390-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso
Oggetto
Opposizione ad estratto di ruolo
R.G.N.18390/2021
Cron. Rep. Ud.13/03/2025 CC
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 969/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/12/2020 R.G.N. 318/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 969/2020 della Corte d’appello di Milano , che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società avverso un estratto di ruolo, di cui il legale rappresentante aveva avuto conoscenza( in assenza di previa notifica degli atti prodromici) dopo un accesso agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate , il 2 maggio 2019.
Propone sette motivi di ricorso.
Resistono con controricorso INPS ed Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
Parte ricorrente impugna la sentenza sulla base di sette motivi, così rubricati.
I)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215,
216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza successiva alla produzione. Mancata richiesta del procedimento di verificazione da parte degli Enti convenuti.
II)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e della sottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti. III)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione in relazione al riconosciuto interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e/o decadenza e/o insussistenza del credito.
IV)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazione alle notifiche via PEC dagli Enti. Inesistenza delle notifiche.
V)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via Pec dagli Enti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA. VI)ex art. 360, comma1 n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere la Corte di Appello, erroneamente, ritenute ritualmente perfezionate le notifiche della cartella di pagamento, sebbene l’INPS non abbia dato prova del collegamento tra il referto di notifica via Pec e i medesimi avvisi asseritamente notificati.
VII)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che la domanda di rateazione non risulta atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Nella fattispecie di causa, il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso, dovendosi escludere l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, sul presupposto della regolare notifica degli avvisi di pagamento.
La Corte Milanese ha respinto le doglianze della società appellante, confermando la regolarità della notifica.
In via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con l’estratto di ruolo.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, «l’estratto di ruolo non è impugnabile» con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis , da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire del ricorrente, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale -cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) -‘nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’ .
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratt o di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale ‘anticipata’ ritenuti m eritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, la causa può essere decisa nel merito, cassando la sentenza impugnata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate , attesa la sopravvenienza, rispetto all’introduzione della vertenza , dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del
d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo