Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1665 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1665 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3818/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , con domicilio pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla INDIRIZZO,
-controricorrente-
nonché contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE – PALERMO n. 2455/2018 depositata il 12/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME avversava avanti il giudice di prossimità l’intimazione di pagamento notificatogli il 24 novembre 2010, impugnandone contestualmente tutti gli atti presupposti, tra cui la cartella di pagamento e due ruoli esattoriali per l’ anno 2004, per mancato pagamento di cartella sull’anno 2000 e della tassa automobile 1998.
Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, riformato sull’appello del contribuente ove era riconosciuto violato il contraddittorio e rinviato il giudizio in primo grado per la chiamata in causa degli enti impositori, richiesta dall’incaricato della ris cossione fin dalla sua costituzione tardiva in primo grado.
Integrato il contraddittorio, i gradi di merito confermavano il rigetto RAGIONE_SOCIALE ragioni di parte contribuente, che ricorre per cassazione, agitando undici motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sp iegando tempestivo controricorso, mentre è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE, incaricato per la riscossione.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Altresì, la parte contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza, ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti undici motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 39 del decreto legislativo numero 112 del 1999 e dell’articolo 2697 del codice civile; nella AVV_NOTAIOanza contestando la corretta costituzione in giudizio dell’ente impositore, si deduce la mancata prova della sussistenza dei titoli esecutivi impugnati.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 59, lettera b) , del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell’articolo 112 del codice di procedura civile; nel concreto si lamenta che l’Agente per la riscossione non abbia dato prova dei titoli esecutivi impugnati e, vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo, non era possibile rimettere le parti al primo giudice.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 19, primo comma, lettera d, terzo comma e articolo 21, primo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché dell’articolo 12 e 25 del d.P.R. numero 602 del 1973 e dell’articolo 100 e 112 del codice di procedura civile; la mancata chiamata in causa nel primo giudizio dell’Ente impositore avrebbe dovuto condurre all’insussistenza del titolo esecutivo.
1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo tre della legge numero 241 del 1990, dell’articolo 7 della legge 212 del 2000 dell’articolo 2697 del codice civile; si lamenta mancato rilievo da parte della sentenza in scrutinio dell’illegittimità della pretesa di interessi di mora, successivamente alla notifica della cartella, in assenza di criterio di calcolo.
1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 148 e 156 del medesimo codice diritto civile, dell’articolo 26 del d.P.R. numero 602 del 1973 nonché dell’articolo 60 del d.P.R. numero 600 del 1973, dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
1.6. Con il sesto motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione
dell’articolo 26, comma quinto, del d.P.R. numero 602 del 1973, dell’articolo 2697 del codice civile dell’articolo 60 del d.P.R. numero 600 del 1973 e dell’articolo 112 del codice di procedura civile;
1.7. Con il settimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 22, comma quinto, del decreto legislativo numero 546 del 1992, degli articoli 2712 e 2719 del codice civile, nonché dell’articolo 112 del codice di procedura civile;
1.8. Con l’ottavo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 26 d.P.R. numero e 602 del 1973 e dell’articolo 60 del d.P.R. numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 2697 del codice civile, dell’articolo 5, comma quinto, del decreto-legge numero 669 del 1996 e dell’articolo 112 del codice di procedura civile;
1.9. Con il nono motivo si prospetta ancora censura i sensi dell’articolo 360 primo comma numero 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 18 del d.P.R. numero 445 del 2000, dell’articolo 2697 del codice civile, dell’articolo 26 del d.P.R. numero 602 del 1973, dell’articolo 60 del d.P.R. numero 600 del 1973 e dell’articolo 112 del codice di procedura civile;
1.10. Con il decimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo tre della legge numero 241 del 1990, dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000, dell’articolo 2697 del codice civile;
1.11. Con l’undicesimo ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 11, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dell’articolo 112 del codice di procedura civile.
In via preliminare, si deve dare atto che con memoria depositata in prossimità dell’adunanza la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai motivi da 5 ad 11 del ricorso che, pertanto, diventano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di accettazione di parte controricorrente. Ed infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. I, n. 13923/2019). Le medesime ragioni sorreggono l’inammissibilità sopravvenuta dei singoli motivi rinunciati, senza notifica del relativo atto che li contiene alla controparte costituita.
Ancora in via preliminare di rito, occorre dare atto che il ricorrente evidenzia aver originariamente impugnato il NUMERO_DOCUMENTO reso esecutivo il 13 settembre 2004, di importo parti a €. 421,25, ovvero di importo inferiore ad €. 1000,00, donde deve ritenersi ope legis annullato ai sensi dell’art. 4, primo comma, d.l. n. 119/2018. Pertanto, la relativa voce viene espunta dalla pretesa creditoria del Fisco.
Il primo motivo è infondato, laddove deduce (pag. 2, secondo capoverso della memoria di parte contribuente) dalla mancata costituzione in giudizio dell’Ente impositore l’assenza di prova dell’atto impositivo presupposto rispetto all’atto esecutivo impug nato in via diretta. Così non è. L’arresto a Sezioni unite di questa Suprema Corte di legittimità n. 16412/2007, richiamata in ricorso, prevede una conseguenza diversa da quanto argomentato da parte ricorrente nel suo primo motivo. Ed infatti, vi si afferm a solo che la mancata chiamata in causa dell’Ente impositore comporta la responsabilità dell’Incaricato per la riscossione dell’esito del giudizio, ma non incide sull’esistenza dell’atto presupposto, né sulla relativa prova. Donde non è viziata la sentenza in scrutinio che non ha rilevato l’omessa prova della sussistenza dei titoli esecutivi impugnati.
Il motivo non può pertanto essere accolto.
Il secondo motivo è inammissibile. Vi si afferma che la sentenza della CTR RAGIONE_SOCIALE n. 132/25/2013 che ha deciso il primo appello della controversia, ha errato nel pronunciare la remissione al primo giudice, poiché, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio meramente facoltativo non doveva essere pronunciata la remissione al primo giudice, ma decidere il merito.
Il motivo intercetta una sentenza estranea al presente giudizio, e la lagnanza andava proposta nel ricorso per cassazione contro quella sentenza che, peraltro, non risulta nemmeno avversata in sede di legittimità, donde non può esservi censura sul punto in questa sede.
Infondato è il terzo motivo. Si prospetta che il mancato accertamento da parte della CTR della notifica della cartella abbia come conseguenza il potere del ricorrente di impugnare gli atti presupposti, come l’intimazione di pagamento, in ragione dell’assenza dell’ente impositore, asseritamente non evocato in giudizio dall’incaricato per la riscossione. Come ricordato anche dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, la sentenza in scrutinio accerta per notificata la cartella in questione (§2.7.3. della motivazione), donde il motivo si fonda su un falso presupposto e mira a legittimare l’impugnazione, inammissibile e fuori termine, degli atti conseguenti, in modo da recuperare la decadenza ormai intervenuta sull’impugnazione dell’atto presupposto, ritualmente e tempestivamente notificato.
Anche il quarto motivo non può essere accolto, laddove lamenta la mancata motivazione e la mancata corretta indicazione del calcolo degli interessi di mora, successivi alla notifica della cartella esattoriale.
La sentenza, che riproduce il passo essenziale della giustificazione della pretesa di interessi, deve ritenersi congruamente motivata con il riferimento al calcolo degli interessi, senza che sia necessaria ulteriore e diversa motivazione.
Ed infatti, vale per gli atti successivi quanto già statuito per la cartella, ovvero che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto
fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (cfr. Cass. S.U. n. 222281/2022). Altrettale ragionamento vale per l’intimazione di pagamento (cfr. Cass. T., n. 26504/2024) laddove si è da ultimo evidenziato che l’avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso AVV_NOTAIOanziale, sicché – ove l’accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l’eventuale errore di calcolo (così Cass. T., n. 6288/2025).
In definitiva, il calcolo degli interessi è operazione matematica sulle coordinate definite nell’atto impositivo (o nella cartella), di talché non vi è necessità di ulteriore e diversa motivazione (cfr. Cass. V, n. 31000/2021),
semmai sussistendo un dovere di allegazione dell’erroneità del calcolo da far valere come doglianza autonoma di violazione di legge.
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
In definitiva, il ricorso diviene parzialmente inammissibile per rinuncia ai motivi da 5 a 11, automaticamente ridotta la pretesa tributaria in ragione dell’intervenuto annullamento ope legis della pretesa collegata al ruolo n. 394 reso esecutivo il 13 settembre 2013, rigettato per il resto. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i motivi da cinque a undici, rigetta per il resto il ricorso. In adempimento di disposizione di legge per ius superveniens , decidendo nel merito, riduce la pretesa erariale per l’importo di cui al ruolo n. 394/2000. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese a favore della controricorrente che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME