Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16537-2021 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, IRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALEIRAGIONE_SOCIALEL. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 510/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/06/2021 R.G.N. 437/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Estratto di ruolo – Cartelle accertamento negativo
R.G.N. 16537/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per carenza della parte argomentativa dell’impugnazione, l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado, a sua volta dichiarativa della inammissibilità per carenza di interesse dell’opposizione ad estratto di ruolo relativa a 41 cartelle di pagamento. Riteneva la Corte che si trattava di atto non autonomamente impugnabile, essendo stata provata la regolare notifica delle cartelle , né era ammissibile l’azione di opposiz ione all’esecuzione in carenza di iniziative esecutive degli enti creditore e concessionario.
La Corte territoriale ha invero rilevato che l’appellante si era doluto della sola qualificazione dell’azione in termini di opposizione all’esecuzione , laddove la domanda era diretta ad un accertamento negativo della pretesa, benché tale qualificazione non fosse stata negata, senza confutare le argomentazioni su cui si era fondata la pronuncia del tribunale.
Per la cassazione della sentenza il ricorrente articola tre motivi di ricorso. Gli enti intimati non depositano controricorso.
4 . La causa è stata trattata e decisa all’udienza camerale del 11/12/2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.L. n.41/2021 (cd. ‘decreto sostegni’) inerente allo stralcio ex lege delle cartelle di importi superiori a € 5.000,00 i cui ruoli siano stati consegnati all’ente di riscossione negli anni dal 2000 al 2010, stralcio non rilevato d’ufficio dal giudice di appello benché la pronuncia sia
intervenuta dopo l’entrata in vigore (al 23/3/2021) della predetta normativa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 4 D.L. 119/2018 inerente alla rottamazione delle cartelle inferiori a € 1.000 iscritte a ruolo nel periodo 2000-2010, automaticamente annullate per ogni singolo carico, senza alcun adempimento da parte del debitore, né presentazione di alcuna istanza.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n.83/2012 in connessione con il principio sancito dalla Corte di cassazione con sent. SU. n.27199/2017, per avere la Corte d’appello reso una errata interpretazione delle argomentazioni poste a sostegno dell’appello; l’atto di impugnazione, con cui si contestava l’erronea qualificazione della domanda compiuta dal giudice di primo grado, non era mancante della confutazione delle argomentazioni su cui si era fondata la sentenza appellata, derivandone la contestazione di tutte le altre argomentazioni svolte in sentenza; i motivi, ad avviso del ricorrente, erano chiari e specifici, stante l’impugnabilità del ruolo con un’azione di accertamento negativo del credito. Conclude per la revoca della sentenza impugnata e la dichiarazione di cessata materia del contendere con riferimento all’invocato stralcio e rottamazione delle cartelle ex lege.
Nella memoria illustrativa il ricorrente rappresenta, infine, che per 4 cartelle e 4 avvisi di addebito era stata emessa un ‘ intimazione di pagamento (n.13320219001696964), di seguito annullata per prescrizione dei crediti accertata in un
autonomo giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Crotone, riferendo che le cartelle sono le medesime del presente giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Va in primo luogo respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata nelle memorie illustrative da ultimo depositate poiché dai dati forniti dal ricorrente non risulta che alcuna delle cartelle/avviso riportate nella intimazione di pagamento innanzi citata sia contemplata nell’elenco delle cartelle menzionate nel ricorso per cassazione; neppure l’importo complessivo degli otto titoli dichiarati prescritti corrisponde alla sommatoria degli importi delle 41 cartelle elencate.
Riguardo ai primi due motivi di ricorso, va osservato che l’invocato annullamento automatico previsto dalle disposizioni normative non coinvolge i carichi affidati all’agente di riscossione in epoca antecedente all’1/1/2000 e quelli affidati nel decennio di osservazione aventi un importo superiore alle soglie di cd. rottamazione, comprensive di capitale e interessi (art. 4 comma 4 D.L. n.41/2021 conv. in L. n.69/2021 e art. 4 co.1 d.l. 119/2018 conv. L. 136/2018); la mancanza di elementi specifici riguardo alla data di affidamento dei carichi da parte degli enti impositori (INPS ed INAIL), non implicitamente ricostruibile dalla data dell’omesso pagamento nell’anno di competenza, ridonda sulla specificità del motivo che, peraltro, neppure è stato formulato sot to il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo non contemplato nel giudizio di appello, bensì sotto forma di violazione di legge.
Riguardo al terzo motivo, giova osservare che dalla impugnata sentenza risulta che il tribunale abbia espressamente
qualificato l’azione proposta come accertamento negativo, derivandone la carenza di interesse ad agire, sul presupposto che, non essendo autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo – salvo che nel caso di mancanza o di nullità della notifica delle cartelle al fine recuperatorio dell’azione – ed essendo nella vicenda in esame tutte le cartelle del contestato estratto di ruolo regolarmente notificate. Inoltre, la Corte d’appello, nella parte ricostruttiva della vicenda processuale, ha anche osservato come il tribunale avesse rilevato che neppure l’azione di opposizione all’esecuzione potesse essere ammessa per mancanza di iniziative esecutive degli enti creditori o del concessionario.
Tanto premesso, la doglianza dell’attuale ricorrente è destituita di fondamento poiché non risulta riscontrato che il tribunale, prima, e la Corte d’appello , poi, non abbiano valutato la domanda proposta come accertamento negativo del credito: la corte ha correttamente ritenuto non confutato l’argomento posto a sostegno della decisione di primo grado che, al fine recuperatorio di una domanda volta ad accertare la non debenza al verificarsi della prescrizione del credito, ha esaminato il preliminare profilo dell’interesse ad agire dinanzi a cartelle a suo tempo notificate e non opposte. In questi termini non è censurabile la pronuncia di secondo grado sulla ritenuta mancanza argomentativa dell’impugnazione, fondata sulla omessa qualificazione dell’azione come accertamento negativo; d’altro canto, non risulta che nei motivi di impugnazione l’appellante abbia inteso contrastare l’affermazione della positiva verifica delle notifiche delle cartelle e la negazione dell’interesse ad agire .
Sulla ragione centrale della pronuncia della Corte di Catanzaro, si noti che il principio di diritto enunciato nella sentenza Cass. S.U. n.27199/2017, posto a sostegno della statuita inammissibilità dell’appello in mancanza della parte argomentativa dell’impugnazione diretta a confutare o contrastare le ragioni poste dal giudice di primo grado, è stato di seguito confermato anche da ord. 13535/2018 e da S.U. 36481/2022 (in cui si afferma che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che ‘ l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘).
Non di meno, va rilevata un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, che in sé assorbe ogni altra questione, e che rimanda alla prima ragione di inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio d primo grado, stante l’esplicita disposizione normativa della non impugnabilità ex lege dell’estratto di ruolo, prevista dall’art. 3 -bis D.L. n.146 del 21/10/2021 conv. in L. n.215 del 17/12/2021, norma applicabile anche ai giudizi pendenti giusta le argomentazioni svolte da questa Corte con sent. n.10595/2023: In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, ‘ l’art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio ‘. L’orientamento ha trovato successive univoche conferme (ex plurimis ord. n.16269/2023).
10. Indubbio che l’azione sia stata instaurata sulla base di un estratto di ruolo rilasciato al contribuente da Equitalia, come risulta dallo storico della lite, non emerge che il ricorrente abbia confutato la dichiarata carenza di interesse ad agire attraverso l’allegazione di uno dei casi tipizzati di pregiudizio derivante dalla iscrizione a ruolo (per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione); e la carenza di interesse anche a proseguire nel giudizio discende dalla circostanza che la ricorrenza di tali eventi pregiudizievoli non sia stata documentata ex art. 372 c.p.c., essendo stata invece rappresentata una sopravvenuta pronuncia di prescrizione dei crediti portati in otto diversi titoli, non coincidenti con le cartelle
menzionate nell’atto di ricorso per cassazione. Anche sotto questo profilo il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza dell’interesse a proseguire nel giudizio.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e delle pronunce di legittimità, per compensarle integralmente; ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2024.