Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29616 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso R.G. n. 19587-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
nonchè
ROMA CAPITALE
-intimata-
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6316/2021 depositata il 14.4.2021
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione proposta contro un estratto di ruolo;
rilevato che sullo specifico tema si sono pronunciate le sezioni unite con sentenza n. 26283 del 06/09/2022;
rilevato che pende davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude, anche per i giudizi in corso, salvo alcune ipotesi, la immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, c. 4 bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come aggiunto da art. 3 bis decreto-legge 21/10/2012, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/11/2021, n. 215), questione sollevata da Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza 23.1.2023 e da GDP Napoli con ord. 3.2.2023;
ritenuto pertanto necessario, prima di esaminare i motivi di ricorso, attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, come peraltro richiesto in via subordinata dallo stesso ricorrente (cfr. memoria pagg. 3 e 4);
P.Q.M.
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla QLC della norma che esclude, anche per i giudizi in corso, salvo alcune ipotesi, la immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, c. 4 bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come aggiunto da art. 3 bis decreto-legge 21/10/2012, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/11/2021, n. 215), questione sollevata da Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza 23.1.2023 e da GDP Napoli con ord. 3.2.2023.
Roma, 3.10.2023. Il Presidente
NOME COGNOME