Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
Oggetto: Tributi
Diniego di rimborso Iva 2016
Improcedibilità
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 939 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione rilasciata dal G.D., giusta procura speciale su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine conforme all’originale, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica EMAIL;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 8836/12/2022, depositata in data 19 ottobre 2022 e notificata il 10 novembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE, fin dalla dichiarazione 1996, aveva avanzato istanza di rimborso Iva, reiterata in ogni dichiarazione successiva anche post fallimentare dalla curatela e, da ultimo, nella dichiarazione Iva 2017, per l’annualità 2016. Nel 2017 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto la produzione di documentazione probante il vantato credito. La richiesta era rimasta inevasa dalla società in fallimento la quale, in risposta, aveva opposto che, trattandosi di un credito di imposta portato in avanti da oltre dieci anni, doveva ritenersi cristallizzato, essendo decorso il termine d ecadenziale per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio nonché quello relativo all’obbligo di conservazione della documentazione fiscale.
2.Avverso il silenzio-rifiuto maturato sulla richiesta di rimborso del credito Iva, il fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che, con sentenza n. 1472/08/2020, l’aveva accolto stante l’avvenuta cristallizzazione del credito denunciato da oltre un decennio e senza alcuna contestazione nei termini decadenziali da parte dell’Ufficio.
3.Avverso la sentenza di primo grado , l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, con la sentenza indicata in epigrafe, l’aveva rigettato.
4.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello -premesso che: 1) la decisione RAGIONE_SOCIALE SU n. 5069/2016 non si attagliava al caso di specie atteso che il credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE non poteva essere paragonato alla pretesa della Fondazione contribuente oggetto della richiamata
pronuncia RAGIONE_SOCIALE SU, traendo quest’ultima origine da speciali disposizioni che prevedevano l’applicazione di un’aliquota agevolata solo in favore di particolari soggetti giuridici; 2) la giurisprudenza comunitaria riteneva l’illiceità dell’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso protrattasi per lungo tempo (è richiamata Cass. n. 9339/2012); 3) le S.U., con la sentenza richiamata, avevano statuito un altro principio (dirimendo un contrasto giurisprudenziale), applicabile alle ipotesi in cui sussisteva un credito d’imposta vantato dal contribuente, secondo cui l’Amministrazione non decadeva dal potere di accertamento del preteso credito ancorché fossero trascorsi i termini per un accertamento ‘normale’ -ha osservato che l’Amministrazione finanziaria, colpevole dell’ingiustificato ritardo nel provvedere alla richiesta di rimborso, mantenendo integro il suo potere di accertamento (in applicazione del principio ‘ quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum’ richiamato dalle S.U., nella sentenza n. 5069/2016), nonostante il passare del tempo, non poteva limitarsi a chiedere la documentazione probante il credito ma doveva procedere all’esame della richiesta secondo i normali poteri di accertamento.
5. Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
6.Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 30, 38 -bis , 54bis , del d.P.R. n. 633/1972, 2697 c.c., nonché dell’art. 53 Cost. per avere la CTR ritenuto illegittimo il silenziodiniego dell’Ufficio avverso la richiesta di rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione ModNUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2016, maturato nel 1996 e riportato in avanti, atteso che -dopo avere contraddittoriamente affermato la non applicabilità alla fattispecie in esame della sentenza, a sezioni unite, n. 5069/2016, richiamando, al contempo, il principio in essa espresso sulla ripartizione dell’onere probatorio in tema di rimborso di un credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale in riferimento alla quale erano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento –
l’Amministrazione, colpevole dell’ingiustificato ritardo nel provvedere alla richiesta di rimborso, mantenendo integro il suo potere di accertamento, nonostante il passare del tempo, non poteva limitarsi a chiedere la documentazione probante il credito ma doveva procedere a ll’esame della richiesta secondo i normali poteri di accertamento. Diversamente, ad avviso della ricorrente, era onere del contribuente che invocava il riconoscimento di un credito di imposta, provare i fatti costitutivi dell’esistenza de l credito non essendo a tal fine sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, onere che non subiva alcuna deroga dalla mancata attivazione dei poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione entro i termini decadenziali né dal decorrere del termine previsto per la conservazione della documentazione contabile. In particolare, n on era previsto un onere dell’Ufficio di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui era stato esposto il credito sicchè, anche in assenza di accerta menti nei termini di legge, non si consolidava l’asserito diritto del contribuente; peraltro, in tema di rimborso di imposte, l’Amministrazione poteva contestare il credito esposto in dichiarazione anche quando fossero scaduti i termini per l’esercizio de l suo potere di accertamento atteso che tali termini decadenziali operavano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti in applicazione del principio ‘ quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum’ (affermato a partire da Cass, Sez. U, Sentenza n. 5069 del 2016).
2.Risulta preliminare, rispetto all’esame del merito del ricorso, la verifica della tempestività del ricorso , avendo nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE dichiarato in esso che la sentenza di appello depositata il 19.10.22 era stata notificata il 10 novembre 2022, quale fatto processuale rilevante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
2.1.Va premesso che la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza
pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 cod. proc. civ.), che si risolve nella “incontrovertibilità” RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Il codice di procedura civile ha collegato la formazione della cosa giudicata formale alla scadenza dei termini per impugnare; ed ha previsto, accanto ad un termine lungo di impugnazione (art. 327 cod. proc. civ.), decorrente ex lege dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza (che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria: art. 133 cod. proc. civ.), un termine breve di impugnazione (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.) decorrente dalla notificazione della sentenza, eseguita, da una parte nei confronti dell’altra, con le modalità di cui all ‘ art. 285 cod. proc. civ.
2.2.Come hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, l’istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, attribuisce alla parte un “diritto potestativo” di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell’altra parte. Attraverso la notificazione della sentenza, la parte opera – secondo una sua scelta di convenienza – un mutamento della situazione giuridica dell’altra parte, la quale viene assoggettata, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, ad un termine di impugnazione più breve (quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.) di quello altrimenti operante (Cass., Sez. Un., 6278 del 04/03/2019).
La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Non è peraltro previsto – al di fuori dei casi in cui la decorrenza del termine per impugnare è affidata alla comunicazione (artt. 348-ter e 702- quater cod. proc. civ.) o alla notificazione della pronuncia a cura della cancelleria (sul punto, cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 21386 del 15/09/2017) – che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica della sentenza eseguita ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., essendo tale attività estranea all’ufficio giudiziario e successiva rispetto alla definizione del giudizio. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale,
ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa dal Collegio, qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il medesimo abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Quando, invece, il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame RAGIONE_SOCIALE produzioni RAGIONE_SOCIALE parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Cass., Sez. 3, n. 20883 del 15/10/2015; Cass., Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014); la mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., della relata di notifica comporta -escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013) la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass., Sez. 6 – 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 22914 del 08/10/2013); non può,
tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., n. 10648 del 02/05/2017; Cass., Sez. Un., n. 9004 del 16/04/2009; Cass. n. Sez. 6 , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).
2.3.Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022).
2.4.Inoltre, non rileva il fatto che la dichiarazione della ricorrente non specifichi quale parte abbia provveduto alla notificazione e quale sia stata destinataria di essa; e neppure rileva il fatto che la dichiarazione della ricorrente non precisi le forme e lo scopo della notificazione. Per un verso, infatti, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ. ha “efficacia bilaterale sincronica”, nel senso che il termine di impugnazione decorre simultaneamente – per il notificante e per il destinatario della notifica – dalla data in cui la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario, cosicché non rileva chi abbia preso l’iniziativa della notificazione e chi sia il destinatario di essa (Cass., Sez. Un., n. 6278 del 04/03/2019): il termine breve per impugnare è unico e vale per tutte le parti. Per altro verso, poi, la dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza inserita nel contesto della indicazione dell’oggetto della impugnazione, senza specificazioni che depongano in senso contrario, deve essere intesa – perché abbia un senso e una ragion d’essere – come incidente sulla ammissibilità della impugnazione e destinata a consentire alla Corte la verifica della sua
tempestività. (v. in tal senso, Cass. n. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).
2.5.Nella specie, il ricorso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., non avendo l’RAGIONE_SOCIALE depositato unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL) della sentenza di appello, né essendo la stessa comunque nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio. Né tantomeno ricorre nella fattispecie l’ipotesi di notifica del ricorso per cassazione prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (avvenuta in data 19.10.22), essendo stato il ricorso notificato via pec in data 28 dicembre 2022.
3.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Cosi deciso in data 12 aprile 2024
Il Presidente NOME COGNOME