Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5652 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5652  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
Oggetto: Improcedibilità
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con  domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
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ricorrente principale ed intimata al ricorso incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso  la  sentenza  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  del RAGIONE_SOCIALE n. 1401/2020, pronunciata il primo aprile 2019, depositata il 4 giugno 2020, notificata il 6 luglio 2020
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi improcedibile il ricorso principale;
udito, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO  per  la  controricorrente  e  ricorrente incidentale;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito società o contribuente) in persona del legale rappresentante pro tempore , impugnò dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale (CTP) di Roma la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, ex art. 54bis del d.P.R. n. 633/1972, per l’anno 2011, sulla base di indebito utilizzo di credito d’imposta in compensazione, ritenuto inesistente, era rilevato un omesso versamento dell’IVA per euro 2.839.789,00, cui si aggiungevano sanzioni ed interessi per un totale di euro 4.203.175,33.
La CTP accolse il ricorso, sul presupposto che il recupero avrebbe dovuto  essere  effettuato con  accertamento  ordinario,  o al più,
dovendosi indicare, con l’avviso bonario comunicato alla contribuente, la  contestazione  relativa  all’inesistenza  del  credito,  nella  fattispecie mancante, risultando quindi l’atto impugnato «sostanzialmente privo di motivazione».
La  RAGIONE_SOCIALE,  adita  in sede di appello dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole, respinse il gravame con la pronuncia di cui in epigrafe, ritenendo che in ordine all’anzidetta statuizione, non attinta specificamente da nessuno dei motivi di appello proposti dall’Ufficio, si fosse formato il giudicato interno.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione in forza di tre motivi, cui resiste con controricorso la società, spiegando  a  sua  volta  ricorso  incidentale  limitatamente  al  capo  di sentenza con il quale il giudice tributario di appello aveva disposto una condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite ‘simbolica’ di euro 1000,00 a fronte del valore della controversia.
Avviata la causa alla trattazione per l’odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO,  ha  reso  le  conclusioni  come  trascritte  in  epigrafe, riportandosi alla memoria depositata in atti.
La  ricorrente  RAGIONE_SOCIALE  ha  anch’essa  depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  la  ricorrente  denuncia  «[n]ullità  della sentenza.  Violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  36  del  d.  lgs.  n. 546/1992,  in  relazione  all’art.  360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc. civ.», assumendo che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di  motivazione  apparente,  senza  confrontarsi  con  le  censure  svolte nell’atto di appello avverso la decisione di primo grado e recependo acriticamente le argomentazioni  della contribuente riguardo alla
formazione del preteso giudicato interno riguardo all’inidoneità della procedura di controllo automatizzato della dichiarazione con riferimento all’IVA ritenuta non versata per l’anno 2011 oggetto della relativa liquidazione.
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza in esame per violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi avveduta la CTR, sulla base di una lettura superficiale dei motivi di gravame , che l’Ufficio aveva contestato l’errato presupposto da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, cioè che l’Amministrazione avrebbe disconosciuto un credito regolarmente indicato in dichiarazione, laddove, invece, nell’originaria dichiarazione non era stata indicata alcuna eccedenza IVA proveniente dalla precedente annualità, tale da poter essere riportata a nuovo in quella successiva, mentre solo con dichiarazione integrativa del 2015, palesemente tardiva e come tale non liquidata, sarebbe stato indicato un preteso credito di euro 2400.000,00.
Con il terzo motivo di ricorso principale, infine, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere omesso completamente l’esame del profilo, pure addotto nel ricorso in appello, della debenza di sanzioni ed interessi, nonché del solo parziale pagamento dei versamenti periodici IVA afferenti all’arco temporale tra luglio ed ottobre dell’anno d’imposta in esame.
Con l’unico  motivo di  ricorso  incidentale  la  società  lamenta violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992, 91 e 92 cod. proc. civ. e  del  d.m.  n.  55/2014,  come  modificato  dal  d.m.  n.  37/2018,  in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui  la  sentenza  impugnata,  nella  disciplina  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  lite,  ha pronunciato la condanna dell’Amministrazione soccombente al
pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio nella misura simbolica di euro mille a  fronte  dell’elevato  valore  della  controversia  di  complessivi  euro 4.337.725,16.
 In  via  preliminare  va  dato  atto  della  costituzione  quale difensore della controricorrente, nonché ricorrente incidentale, dell’AVV_NOTAIO,  che  ha  ritualmente  depositato  la  procura speciale conferitagli, avendo l’originario difensore, AVV_NOTAIO, rinunciato al mandato.
Sempre preliminarmente va esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente.
 Essa,  come  rilevato  altresì  dal  Pubblico  Ministero  nelle  sue conclusioni, è fondata.
7.1.  La  ricorrente  principale,  che  nel  proprio  ricorso  ha  reso attestazione  di  avvenuta  notifica,  ad  opera  di  controparte,  della sentenza impugnata, in data 6 luglio 2020, ha depositato nel termine di  cui  all’art.  369  cod.  proc.  civ.  copia  autentica  della  sentenza impugnata, priva della relazione di notificazione.
Nella memoria depositata in atti, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., la difesa erariale ha dedotto di avere, per mero errore, indicato, nel corpo del ricorso, che la sentenza della CTR del RAGIONE_SOCIALE in oggetto le era stata notificata. In realtà in data 6 luglio 2020 era pervenuta all’indirizzo PEC dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d.p. 1 di Roma, per conto del sig. NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società, istanza di sgravio della cartella di pagamento oggetto dell’origin aria impugnazione dinanzi al giudice tributario, a seguito della sentenza della CTR del RAGIONE_SOCIALE n. 1401/20, depositata il 4 giugno 2020, che aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.
7.2.  Le  considerazioni  svolte  nella  richiamata  memoria  non risultano sufficienti ad escludere il rilievo dell’improcedibilità del ricorso principale.
Occorre, infatti, in proposito, ribadire che « [l]a dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art.369, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica » (cfr. Cass. sez. 6, ord. 7 giugno 2021, n. 15832; Cass. SU 6 luglio 2022, n. 21349).
7.3. Orbene -incontroverso in fatto che all’istanza di sgravio della cartella notificata all’RAGIONE_SOCIALE fosse stat o allegato il titolo, cioè la succitata sentenza della CTR del RAGIONE_SOCIALE n. 1401/20 in forza della quale detta istanza era formulata -l’unico fatto impeditivo, secondo l’indirizzo di questa Corte espresso nelle succitate pronunce, della dichiarazione d’improcedibilità conseguente, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., al mancato deposito nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso ivi previsto, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, è costituito dall’essere stata la notifica del ricorso per cassazione effettuata prima della scadenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti comunque prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
7.4. Orbene, nessuna di tali condizioni ricorre nella fattispecie in esame, ove la controricorrente ha eccepito, in primis , l’improcedibilità dell’avverso ricorso, che sussiste, non risultando acquisita comunque
in  atti  la  relazione  di  notifica  della  sentenza  impugnata  ed  essendo stato  il  ricorso  principale  dell’RAGIONE_SOCIALE  notificato  alla controparte  in  data  4  ottobre  2020,  allorché  il  termine  di  giorni sessanta dalla data -4 giugno 2020 -di pubblicazione della sentenza impugnata era ormai decorso, pur tenendo conto della sospensione del periodo feriale.
La  rilevata  improcedibilità  del  ricorso  principale  ne  preclude, pertanto, l’esame dei motivi.
Quanto al ricorso incidentale, notificato il 19 ottobre 2020, affidato ad unico strumento d’impugnazione, esso va qualificato, ai sensi dell’art. 334 cod. proc., come ricorso incidentale tardivo, dovendo, ai fini della decorrenza del termine breve per l ‘impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l’art. 326 cod. proc. civ., come dies a quo , operare a tal fine anche per il notificante, senza che possa essere sostituita da forme di notificazioni equipollenti (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-3, ord. 25 gennaio 2023, n. 2333).
8.1.  A  ciò  consegue  che,  stante  l’improcedibilità  del  ricorso principale, il ricorso incidentale va dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 cpv. cod. proc. civ. pur nella sua originaria formulazione applicabile al presente giudizio, nell’interpretazio ne fattane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.  Cass. sez. 5, ord.  26 novembre 2019, n. 30782; Cass. sez. 3, 14 ottobre 2021, n. 28131).
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, inserendosi la presente vicenda processuale in un più ampio contenzioso tra le parti con esiti non univoci.
Rilevato che risulta  soccombente  parte  ammessa  alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
non si applica l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo.
Dichiara compensate  tra  le  parti le spese  del  giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2024