Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14756 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g.19314/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente non costituito-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente generale pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza n.418/06/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 16 marzo 2022; al quale è stato riunito il ricorso n.r.g. 25573/2022 proposto da:
Ricorso non depositato. Improcedibilità. Riproposizione ricorso improcedibile.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza n.418/06/22 della Commissione regionale della Toscana, depositata il 16 marzo 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’otto dal Consigliere NOME COGNOME.
tributaria maggio 2024
Rilevato che:
1.nella controversia originata dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, di intimazione di pagamento riguardante 32 cartelle esattoriali e 11 avvisi di addebito la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava, preliminarmente, che parte della pretesa azionata, afferente a crediti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e sanzioni amministrative, non apparteneva alla giurisdizione del giudice tributario, mentre, nel merito confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. La RAGIONE_SOCIALE rilevava che, peraltro, per alcune RAGIONE_SOCIALE cartelle la Società aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con esplicita rinuncia a instaurare contenziosi aventi ad oggetto i carichi sottesi alla domanda.
Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso, su unico motivo, che, malgrado notificato alla controparte, non ha depositato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, ritualmente notificato per resistere al ricorso, iscritto, quindi, al n.r.g.19314/2022. La Cancelleria, in data 6 agosto 2022 ha attestato il mancato deposito del ricorso dalla data del 30 maggio 2022.
2.Avverso la stessa sentenza la Società ha proposto nuovamente ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.
3.Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.preliminarmente va disposta, ex art.335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la stessa sentenza.
Il ricorso, iscritto a cura della controricorrente al n.r.g. 19314/2022 non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. come da attestazione di Cancelleria; esso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte.
2.1 Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile (Cass. Sez. U., 04/12/1981, n. 6420; Cass. 30/07/1981 n. 4859). Si è chiarito, sul punto, che il principio di cui all’art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (tra le più recenti Cass. 08/11/2023, n. 3114; Cass. 30/12/2021, n. 41967).
La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese; queste, comunque, non possono essere esaminate, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 3114 del 2023 cit.; Cass. n. 41967 del 2021).
Ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ. alla declaratoria di improcedibilità del ricorso iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO consegue l’improponibilità del secondo ricorso, identico al primo, iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO che, peraltro, sarebbe stato, comunque, inammissibile per tardività. Infatti, come dedotto e comprovato dalla controricorrente, la sentenza di appello oggetto di impugnazione risulta essere stata notificata a mezzo p.e.c. al difensore della ricorrente in data 29 marzo 2022, circostanza peraltro ammessa dallo stesso difensore nel primo ricorso, proposto avverso la medesima sentenza (iscritto al n.r.g. 19314/2022 su impulso di RAGIONE_SOCIALE). Ne deriva, pertanto, anche l’inammissibilità del ricorso, notificato ad RAGIONE_SOCIALE il 17 ottobre 2022, in quanto tardivo perché proposto oltre il termine breve di cui all’art. 326 cod. proc. civ.
La ricorrente è tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE anche per il ricorso dichiarato improcedibile. L ‘RAGIONE_SOCIALE , infatti, ha apprestato le proprie difese e al momento in cui le è stato notificato il ricorso, non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che le stesse sarebbero risultate superflue, in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità.
Alla dichiarazione di improcedibilità e di improponibilità segue, altresì, l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno espresso il seguente principio di diritto: «la pronuncia con cui la
Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma» (Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20621).
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile, ex art.369 cod. proc. civ., il ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e improponibile, ex art.387 cod. proc. civ. il ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore de ll’RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE le spese che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2024.