Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18938 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 10/07/2025
ICI IMU Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9675/2023 R.G. proposto da Comune di Aprilia (80003450592), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAIL;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 987/2023, depositata il 23 febbraio 2023, e notificata il 9 marzo 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME uditi l’avvocato NOME COGNOME per parte ricorrente, e l’avvocato NOME COGNOME per la controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso prospettando la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 987/2023, depositata il 23 febbraio 2023, e notificata il 9 marzo 2023, la Commissione tributaria regionale del Lazio -pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 19 gennaio 2022, n. 1596 – ha accolto il ricorso per riassunzione della contribuente -rilevando che andava rigettato l’appello del Comune di Aprilia e (così) confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’IMU dovuta dal la contribuente per l’anno 2012.
1.1 -Il giudice del gravame ha considerato che:
come già accertato dal giudice del primo grado di giudizio, il terreno ripreso a tassazione aveva formato oggetto di occupazione abusiva così che «il non possesso dello stesso non può essere assoggettato ad IMU in quanto la sig.ra COGNOME è stata privata dell’oggettivo possesso dell’immobile che è presupposto dell’imposta »;
risulta, pertanto, evidente «la carenza di soggettività passiva al pagamento dell’imposta » in quanto gli «occupanti abusivi hanno mantenuto il possesso per oltre dieci anni, rivendicando addirittura un acquisto per intervenuta usucapione tanto che la Sig.ra COGNOME ha dovuto agire con azione di rivendicazione»;
andava, inoltre, considerato che «Il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso
il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.»;
-lo stesso legislatore era intervenuto in subiecta materia introducendo una causa di esenzione prevista con riferimento agli «immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».
-Il Comune di Aprilia ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo di ricorso espone la denuncia di «Inosservanza del principio di diritto con cui la Corte di Cassazione ha rinviato il Giudizio alla Commissione Tributaria Regionale.», assumendo il ricorrente che -a fronte del principio di diritto posto dalla pronuncia rescindente, secondo il quale doveva ritenersi sussistente il presupposto impositivo nonostante l’occupazione abusiva del terreno del terreno in contestazione -il giudice del rinvio aveva continuato, ciò non di meno, ad attribuire rilevanza a detta occupazione abusiva.
Soggiunge il ricorrente che, per di più, il giudice del rinvio aveva dato applicazione, nella fattispecie, ad una causa di esenzione del tributo che il legislatore aveva introdotto (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2023; esenzione, questa, che del resto recava conferma del
règime previgente incentrato su di un presupposto impositivo correlato alla (mera) titolarità del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale.
Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del rinvio aveva attribuito rilevanza all’occupazione abusiva del terreno ripreso a tassazione in quanto il presupposto impositivo dell’IMU si correla al possesso di immobili «inteso, non come mera disponibilità del bene, bensì come possesso di diritto, cioè giustificato dall’esistenza, in capo al soggetto passivo, di un diritto reale. », rilevando allora il possesso nei termini di «appartenenza di un diritto» né lo stesso potendosi ascrivere all’occupante abusivo.
-In via pregiudiziale di rito va rilevata l’improcedibilità del ricorso.
2.1 -Come anticipato, il ricorso per cassazione è stato proposto avverso sentenza notificata in data 9 marzo 2023; e, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U., 6 luglio 2022, n. 21349).
Come, poi, la Corte ha già in più occasioni rimarcato, nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. quando l’impugnazione sia proposta
contro
una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., 29 ottobre 2024, n. 27883; Cass. Sez. U., 6 luglio 2022, n. 21349, cit.; Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648).
2.2 – Da ll’esame del fascicolo di ufficio non è emerso il deposito di copia della sentenza notificata; né detta documentazione risulta prodotta dalla controricorrente.
Il ricorso per cassazione è, pertanto, improcedibile in difetto di deposito degli atti di notifica della sentenza impugnata, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanato dalla non contestazione da parte della controricorrente (Cass., 22 luglio 2019, n. 19695; Cass. Sez. U., 2 maggio 2017, n. 10648).
-Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.