Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34205 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34205 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 14086-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 5878/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata il 14/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 12573/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME avverso cartella di pagamento per omesso pagamento di contributi consortili annualità 2017.
NOME COGNOME resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
Il controricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo quest’ultimo essere dichiarato improcedibile.
1.2. Non è stata, infatti, depositata, all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso e contestualmente al deposito di questo, copia autentica della sentenza d’appello impugnata, avendo il ricorrente depositato solo copia della sentenza di primo grado.
1.3. Ciò si traduce in una causa di improcedibilità del ricorso poiché, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di
valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (cfr. Cass. Sez. U n. 14110/2006).
1.4. Peraltro, il rilevato vizio non risulta emendabile in ossequio all’insegnamento che fa salva la procedibilità del ricorso allorché il provvedimento risulti depositato dal controricorrente (cfr. Cass. nn. 11043/2024, 34820/2022, 4370/2019) o sia presente nel fascicolo d’ufficio , non ricorrendo, nella specie, le dedotte circostanze sananti, in quanto dal fascicolo d’ufficio non consta la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, neppure prodotta dalla controricorrente.
1.5. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 25633/2024), inoltre, non è possibile ritenere che, con le nuove norme del processo telematico in cassazione che hanno introdotto la digitalizzazione dei fascicoli di parte e d’ufficio , e l’accesso da parte della Corte ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio in via digitale, sia esclusa l’improcedibilità del ricorso, atteso che prestare adesione a questa impostazione equivarrebbe a ritenere che l’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., all’indoman i dell’ingresso in cassazione del processo telematico, sia stato tacitamente abrogato, ma t ale approccio confligge, sul piano logico, con l’abrogazione espressa del terzo comma dell’art. 369 c.p.c. dovuta all’art. 3, comma 27, lett. e, n. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e non risponde all’art. 15 disp. legge in generale, il quale presuppone, ai fini di un ‘ abrogazione tacita, l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, evenienza non configurabile nel caso di specie.
1.6. Coerentemente, in relazione all’ipotesi d’improcedibilità prevista dal primo comma dell’art. 369 c.p.c., le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 22074/2023) sono peraltro intervenute statuendo che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196quater, comma 1, disp. att. c.p.c.).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Stante il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso è opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.12.2025.
Il Presidente (COGNOME)