Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19619/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. DI SECONDO GRADO DEL VENETO n. 875/01/23 depositata il 11/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 875/01/23 dell’11/09/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (di seguito CGT2) accoglieva gli appelli riuniti proposti dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso le sentenze n. 31, 32 e 33/01/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo (di seguito CGT1), che avevano accolto i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (di seguito soci) nei confronti di alcuni avvisi di intimazione e cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2009 e 2010 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di intimazione erano stati notificati ai contribuenti in quanto soci della fallita RAGIONE_SOCIALE, destinatari RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento a seguito della chiusura del fallimento e del mancato pagamento -anche in sede concorsuale –RAGIONE_SOCIALE accise sul gasolio utilizzato per la produzione di energia elettrica, nonché per il recupero di diritti di licenza.
1.2. La CTR accoglieva gli appelli di NOME e di NOME, evidenziando che: a) NOME era carente di legittimazione passiva; b) gli appellanti non avevano proposto l’istanza di mediazione, con conseguente improcedibilità dei loro ricorsi.
Avverso la sentenza di appello i soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME e NOME resistevano in giudizio con un unico controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i soci deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto l’improcedibilità del ricorso
in ragione del pieno rispetto del termine di novanta giorni previsto per la procedura di reclamo.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Nel testo previgente, l’art. 17 bis , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
1.2.1. La previsione normativa in esame è stata successivamente modifica dal legislatore con l’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), l. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dall’1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità; prevendo, in particolare, nel caso in cui sia stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione.
1.3. Ne consegue che la costituzione del ricorrente senza il rispetto del termine dilatorio di novanta giorni per l’espletamento del procedimento di reclamo non determina l’improcedibilità del ricorso, così come affermato dalla CGT2, ma semplicemente la necessità del primo giudice -ove necessario -di differire l’udienza onde consentire l’espletamento del procedimento di reclamo.
1.4. Nel caso di specie, non è dubbio che il ricorrente si sia costituito in giudizio in data antecedente al termine previsto dalla legge (trenta giorni dalla decorrenza del termine di novanta giorni per l’espletamento della procedura di reclamo), ma tale anticipata costituzione non determina l’improcedibilità del ricorso, ma unicamente la necessità della CGT1 di verificare che, prima della fissazione dell’udienza di trattazione, le parti abbiano avuto a disposizione il termine di novanta giorni per l’espletamento della procedura di mediazione, rinviando, in caso contrario, l’udienza già fissata.
1.5. La CGT2 ha, quindi, errato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso; né sussiste la nullità della sentenza di primo grado per avere la CGT1 erroneamente esaminato la controversia all’udienza del 23/03/2023 senza disporre il differimento dell’udienza: invero, dalla data di notifica del ricorso (22/07/2022) a quella di trattazione della causa (23/03/2023) è decorso un termine ben superiore a quello previsto per la mediazione, che, dunque, ben avrebbe potuto essere effettuata.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per avere la CGT2 erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva di ADM.
2.1. Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento non sussiste un litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione e Amministrazione finanziaria, ma, nel caso in cui vengano sollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nel senso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo Agente della riscossione, ove quest’ultimo non voglia rispondere dell’esito della lite , è tenuto a chiamare in giudizio l’Amministrazione finanziaria ( ex multis , Cass. n. 10528 del 28/04/2017, che fa riferimento alla fattispecie in cui sia contestata la notifica degli atti prodromici all’emissione della cartella ).
2.2.1. Ne consegue che, sempre laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l’Agente della riscossione che l’amministrazione finanziaria, si è di fronte ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024)
2.2.2. Analogo principio può sicuramente essere applicato nel caso in cui l’impugnazione venga proposta nei confronti di un avviso di
intimazione e RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento, laddove sia in contestazione la mancata o tardiva notificazione di dette cartelle, involgendo la controversia inevitabilmente il merito della pretesa (cfr. Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10477 del 14/05/2014).
2.3. Nel caso di specie, non solo si discute di omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ma anche della prescrizione della pretesa tributaria, con conseguente indiscutibile legittimazione passiva anche di ADM.
In conclusione, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 12/06/2024.