Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31161 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19751/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ
IRPEF NOME ACCERTAMENTO ESTINZIONE
Rep.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore ;
INTIMATA
E
il Comune di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 23 giugno 2021, n. 5239/19/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 23 giugno 2021, n. 5239/19/2021, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della TARSU relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 per l’importo di € 9.131,68, ha rigettato l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, d ell’RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 21 novembre 2019, 12133/11/2019, senza alcun provvedimento sulle spese giudiziali;
NOME COGNOME non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alle controparti;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo;
l’RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione del ricorrente;
tale proposta è stata comunicata al difensore della controricorrente, che non ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (‘ Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati ‘), nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: « 1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori RAGIONE_SOCIALE parti. 2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391. 3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 »;
2.
35, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a tenore del quale il novellato art. 380bis cod. proc. civ. è applicabile
nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi de ll’art. 369 cod. proc. civ.);
prendendo atto della mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso deve intendersi rinunciato e il procedimento deve dichiararsi estinto;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre