Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1585/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
-avverso la ordinanza n. 15989/2021 emessa dalla Corte di Cassazione in data 09/06/2021;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Revocazione -Omesso deposito copia autentica sentenza con relata di notifica – Improcedibilità
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 20/36/15 del 14.1.2015, con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatole in recupero di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale (e relative sanzioni) con riguardo all’atto del 12 dicembre 2008 con il quale essa ricorrente aveva conferito in RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE Services RAGIONE_SOCIALE) il ramo aziendale costituito dal circuito di collaudo e prove automobilistiche sito in Balocco (VC) e comprensivo di alcuni dipendenti (tecnici, amministrativi e di manutenzione), di impianti ed attrezzature, locali e fabbricati, di debiti (verso dipendenti, Inps e banche) e contratti (clienti e fornitori) già stipulati dalla cedente per la gestione del circuito. L’atto in questione, autoliquidato con imposte di registro ed ipo-catastali in misura fissa, era stato dall’amministrazione finanziaria riqualificato ex articolo 20 d.P.R. 131/86, a seguito di accesso e processo verbale di constatazione della GdF, in termini di cessione di singoli beni non costituenti ramo aziendale, con conseguente applicazione di imposta proporzionale di registro, ed ipocatastale, con diversa tariffa a seconda della natura dei medesimi.
Resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto volto a suscitare una nuova valutazione di fatto in ordine alla natura della cessione in questione; sosteneva, inoltre, la fondatezza della sentenza impugnata, anche considerato che il consapevole occultamento in cessione di ramo aziendale di quello che era invece stato il trasferimento di una somma di beni distinti risultava palese dagli accertamenti della GdF e, in particolare, da una serie di comunicazioni interne e messaggi mail intercorsi prima dell’atto tra coloro che si erano occupati della vicenda all’interno del gruppo o come consulenti.
Con ordinanza n. 15989 del 9.6.2021 la RAGIONE_SOCIALE dichiarava improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.,
evidenziando che la società ricorrente, sebbene avesse dichiarato che la sentenza CTR impugnata le fosse stata notificata in data 9.2.2015, non aveva poi depositato copia autentica della sentenza stessa, con la pertinente relata di notificazione, né la stessa aveva indicato che il documento mancante si trovava per qualche ragione all’interno del fascicolo d’ufficio.
Avverso la detta ordinanza della CTR ha proposto ricorso per revocazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza n. 15989/2021, in quanto, a suo dire, frutto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la RAGIONE_SOCIALE espressamente escluso la presenza nel fascicolo d’ufficio della relata di notifica della sentenza della CTR impugnata, che in realtà risultava per tabulas .
1.1. Preliminarmente, non merita di essere accolta l’istanza della ricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza.
Invero, nel giudizio di cassazione, il collegio giudicante può escludere, nell’esercizio della propria discrezionalità, la rimessione di una causa alla pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato del principio di diritto da applicare e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica; ne consegue che la sede dell’adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31679 del 26/10/2022).
1.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, In tema di giudizio di cassazione, che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., al
ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017).
Non ha pregio la tesi della controricorrente secondo cui successivamente Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 avrebbe ristretto l’ambito di applicazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. ai casi di sentenza o di ricorso notificati a mezzo pec. Di contro, la menzionata pronuncia, prendendo atto della evoluzione normativa in tema di notifiche, ha semmai esteso il detto ambito, stabilendo che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una RAGIONE_SOCIALE controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
Tuttavia, nel caso, come quello di specie, in cui il fascicolo d’ufficio non sia stato acquisito ed il controricorrente non abbia depositato la relata di notifica (non potendosi a questo fine reputare equipollente la condotta della parte controricorrente c he ha, a sua volta, dato atto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata alla data del 9 febbraio 2015), deve essere cura del ricorrente produrre, in assolvimento dell’onere ascrittogli
dall’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Nella fattispecie in esame, invece, la contribuente non solo non ha adempiuto a tale onere, ma, come correttamente evidenzi ato nell’ordinanza oggetto di revocazione, non ha neppure indicato che il documento mancante si trovasse per qualche ragione all’interno del fascicolo d’ufficio del grado di appello.
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) hanno avuto modo di chiarire che nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. La vicenda in esame, in cui l’RAGIONE_SOCIALE, dopo ave r notificato la sentenza di secondo grado al fine di far decorrere il termine breve, ha depositato presso la CTR, ai sensi degli artt. 38 e 49 d.lgs. n. 546/1992, la copia autentica della stessa non rientra nelle menzionate ipotesi.
La predetta affermazione deve, infatti, essere «confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve, ex art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (come, esemplificativamente, nel cas o dell”ordinanza ex art. 348 -ter c.p.c. e, ai sensi dell’art. 35 -bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in materia di protezione internazionale, nell’interpretazione resa da Cass. n. 14839 e 22324 del 2020), ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge prevede che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 17 e 18, commi 12-14,
legg. fall., in materia fallimentare, e gli artt. 15, ult. comma, e 17, comma 2, della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione di minori). 4.10.2.Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dall a parte della sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza nel fascicolo d’ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c. supplire alla negligenza della parte ricorrente».
Inoltre, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata é stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica -a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione ( ex plurimis , Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009).
Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento
successivo alla definizione del giudizio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021).
Fermo restando che nel ricorso introduttivo non è presente alcuna specifica indicazione, localizzazione e neppure menzione dell’intervenuto deposito della copia notificata della sentenza presso la segreteria della commissione tributaria regionale (come indicato anche nell’ordinanza oggetto di ricorso per revocazione) e in più occasioni questa C orte ha ribadito che l’onere di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. richiede in ogni caso la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda con i dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi di merito.
Il tutto alla luce del principio secondo cui il mancato deposito della relazione di notifica é si irrilevante quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sempre, però, che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all’inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023).
In definitiva, nel caso di specie, non si è in presenza di un errore di fatto ex art. 395 cod. proc. civ., bensì è oggetto di discussione solo l’i nterpretazione RAGIONE_SOCIALE norme.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 21.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.2.2024.