Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 700/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE -PEC EMAIL), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, REGIONE LAZIO e RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimati-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 2714/2021 depositata il 21/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Emerge da ricorso che il contribuente impugnò 14 cartelle di pagamento contestandone sotto vari profili la loro legittimità.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarò la cessazione della materia del contendere per cinque cartelle ed accolse il ricorso per le restanti, in forza della assenza della prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate.
La sentenza venne appellata dall’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE accolse l’appello.
Avverso tale decisione ricorre NOME COGNOME con due motivi; l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, mentre la RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Lazio sono rimaste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 51 , del d.l. n. 953 del 1982 e dell’art. 2948 c.c., violazione degli artt. 140, 143 e 138 c.p.c., degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; dell’art. 26, comma 3, e 69 del d.P.R. n. 603 del 1973, dell’art. 1147 c.c, violazione dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; nonché carente insufficiente o illogica motivazione in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione e violazione dell’art. 15 e dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, violazione del d.m. n. 55 del 2014; violazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; si denuncia altresì la sentenza per carente, insufficiente o illogica motivazione sul punto RAGIONE_SOCIALE spese.
Il ricorso presentato dal contribuente è improcedibile.
L’art. 369, comma 2, c.p.c. esige, ai fini della procedibilità, il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi (in termini Cass. n. 4377 del 2024; si vedano in argomento anche Cass. n. 17014 del 2024; Cass. n. 4377 del 2024; Cass. n. 1949 del 2022; Cass. n. 17066 del 2013; Cass. n. 11386 del 2019; Cass. Sez. U, n. 21349 del 2022; Cass., sez. U, n. 9005 del 2009; Cass., Sez. U, n. 10648 del 2017).
Nella specie non risulta prodotta la sentenza della C.T.R. del Lazio impugnata, provvista della dichiarazione di conformità bensì la sentenza di primo grado pronunciata dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 5748 del 2019.
Peraltro, anche la sentenza notificata agli intimati ed all’RAGIONE_SOCIALE risulta essere quella del giudice di primo grado e non della C.T.R.
3.1. L’omesso deposito determina, in conclusione, l’improcedibilità del ricorso, ex art. 366, comma 2, c.p.c., così presidiandosi, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass. n. 17014 del 2024).
Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione mentre le altre parti sono rimaste intimate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 28 giugno 2024