Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Tributi-ricorso non depositato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1242/2023 R.G. proposto da:
PIERSANTE DESIREE
-ricorrente non costituita –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, n. 193/2022, depositata il 22/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso ritualmente notificato per resistere al ricorso notificatole da NOME COGNOME in data 21 ottobre 2022 , avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza in epigrafe.
La Cancelleria ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale dalla data del 21 ottobre 2022, di notifica del ricorso, sino alla data della stessa attestazione del 17 gennaio 2023.
Considerato che :
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. come da attestazione di Cancelleria; esso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte.
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della corte l’esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile (Cass. Sez. U., 04/12/1981, n. 6420 Cass. 30/07/1981 n. 4859). Si è chiarito sul punto che il principio di cui all’art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (tra le più recenti Cass. 08/11/2023, n. 3114, Cass. 30/12/2021, n. 41967).
La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese; queste, comunque, non possono essere esaminate, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 3114 del 2023 cit. Cass. n. 41967 del 2021).
La ricorrente è tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese; infatti l’RAGIONE_SOCIALE ha apprestato le proprie difese e al momento in cui le è stato notificato il ricorso, non poteva ragionevolmente prevedere che la ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che le stesse sarebbero risultate superflue, in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità.
Alla dichiarazione di improcedibilità segue altresì l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno espresso il seguente principio di diritto: «la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma» (Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20621)
P. Q. M .
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE alle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024.
Il Presidente
(NOME COGNOME)