Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 750/2023 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Melilli (INDIRIZZO), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania il 21 marzo 2022, n. 2354/06/2022;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO PDA
IMPROCEDIBILITÀ
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania il 21 marzo 2022, n. 2354/06/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella misura di € 24.171,50 per omessa registrazione del decreto depositato dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, col n. 2146/2014, a mezzo del quale si era ingiunto a NOME COGNOME il pagamento della somma di € 215.878,98 in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di rimborso di un mutuo, oltre ad interessi quantificati sino al 31 gennaio 2014 nella misura di € 370.001,03 e ad ulteriori interessi calcolati nella misura di € 63.401,00, per un totale di € 589.281,01, nonché del riconoscimento di debito da parte di NOME COGNOME per il corrispondente importo di € 215.878,98, ha parzialmente accolto l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 24 agosto 2018, n. 8987/12/2018, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario -nel senso di escludere l’autonoma soggezione ad imposta di registro del riconoscimento di debito e di confermare l’obbligazione solidale di ciascun mutuante in ordine al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo;
l ‘RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione della causa a ruolo;
il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione della ricorrente;
tale proposta è stata comunicata al difensore della controricorrente, che non ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (‘ Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati ‘), nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: « 1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori RAGIONE_SOCIALE parti. 2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391. 3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 »;
2. nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi del l’art. 369 cod. proc. civ.);
3. va premesso che, a seguito del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sens i dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611);
4. pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio (AVV_NOTAIO) possa assumere in questa sede la veste di giudice relatore ai fini della decisione collegiale;
5. per il resto, prendendo atto della mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta e dell ‘omessa adozione medio tempore del conseguente decreto di estinzione, si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
6. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso per omissione o tardività del deposito, a norma dell’art 369, primo comma, cod. proc. civ., ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di Cassazione;
7. infine, la pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.500,00 per
compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre