Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2087 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23554/2021 R.G. proposto da FALLIMENTO della CE.RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 1329/14/2021 depositata il 9 febbraio 2021
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di attività di verifica fiscale, la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate notificava alla CE.DI. RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, per brevità, CE.DI.), esercente l’attività di distribuzione organizzata di generi alimentari nell’Italia centromeridionale, un avviso di accertamento mediante il quale
muoveva una serie di rilievi formali e sostanziali con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dalla detta società per l’anno 2014, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.
Le contestazioni mosse dall’Ufficio concernevano, in particolare:
(a)l’indebita deduzione, ai fini dell’IRES, di rimborsi chilometrici erogati agli amministratori in assenza delle condizioni richieste per il riconoscimento dell’indennità di trasferta;
(b)l’omessa esposizione, fra le variazioni in aumento rilevanti ai fini dell’IRAP, di una quota dell’accontamento per operazioni a premi e del saldo del conto di mastro ‘Perdite su crediti’.
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Anteriormente al deposito del ricorso sopravveniva il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 4 maggio 2018.
Ciononostante, il processo proseguiva nei confronti della fallita e si concludeva, poi, con esito per essa sfavorevole.
Contemporaneamente, il curatore del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE promuoveva separato giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di accertamento.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dall’adìta CTP partenopea per asserita violazione del «ne bis in idem» , in base al rilievo che la stessa domanda era già stata decisa con la sentenza precedentemente resa nei confronti della fallita.
La pronuncia veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 1329/14/2021 del 9 febbraio 2021, respingeva sia l’appello principale della parte privata che quello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione del principio del «ne bis in idem» .
1.1 Si censura la gravata sentenza per aver erroneamente ritenuto che l’azione impugnatoria esperita nel presente giudizio dal curatore del Fallimento RAGIONE_SOCIALE fosse preclusa dalla sentenza precedentemente emessa nei confronti della fallita in relazione allo stesso avviso di accertamento oggetto di causa.
1.2 Viene rimproverato alla CTR campana di non aver tenuto conto della .
In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso.
2.1 L’art. 369 c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 149 del 2022, così recita ai primi due commi:
«1. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1)il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362;
3)la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4)gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda».
2.2 Per giurisprudenza di questa Corte, l’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c. esige, a pena di improcedibilità, la produzione di una copia della sentenza impugnata recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere. Si è, inoltre, precisato che, essendo la disposizione dettata a salvaguardia della fedeltà documentale, non possono ritenersi n. 20628/2016, Cass. n. 12106/2008, Cass. n. 17995/2002, Cass. n.
consentite forme alternative o equipollenti (cfr. Cass. 491/1986).
2.3 Tanto premesso, dall’esame dell’incarto processuale emerge in modo inequivoco che il ricorrente non ha provveduto a depositare copia autentica della gravata sentenza della CTR della Campania n. 1329/14/21 del 9 febbraio 2021.
2.4 Ciò si evince, inconfutabilmente, dalla , sulla quale sono impressi la data del 28 settembre 2021 e il timbro dell’ufficio ricevente.
In detta nota, contenente l’espressa avvertenza di , risulta attestato l’avvenuto deposito del solo .
2.5 Anche nell’ inserito all’interno del fascicolo di parte si dà atto dell’allegazione di , senza alcuna precisazione circa la conformità di tali atti all’originale.
2.6 Alla rilevata mancanza il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non ha successivamente posto rimedio mediante un eventuale deposito integrativo effettuato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, dello stesso codice (sull’argomento cfr. Cass. n. 28999/2018, Cass. n. 28108/2005, Cass. Sez. Un. n. 11932/1998).
2.7 Le surriferite circostanze trovano conferma nella certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria, inserita nel fascicolo d’ufficio.
La rilevata improcedibilità del ricorso, determinando il passaggio in giudicato della sentenza grava ta, preclude l’esame dell’impugnazione.
Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo la parte destinataria del ricorso svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione