La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito un punto fondamentale per il settore del gioco: l’Imposta Unica Scommesse si applica a tutti gli operatori che raccolgono gioco sul territorio italiano, inclusi i bookmaker esteri privi di concessione statale. Con l’ordinanza n. 20608 del 24 luglio 2024, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una società di scommesse maltese, confermando la piena legittimità della pretesa fiscale italiana e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
Il Contesto del Caso: Tassazione e Scommesse Transfrontaliere
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia Fiscale nei confronti di un noto operatore di scommesse con sede a Malta. L’Agenzia contestava il mancato versamento dell’Imposta Unica per l’anno 2010, relativa alle giocate raccolte in Italia tramite un centro di trasmissione dati (CTD) locale.
Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione alla società, basandosi su una sentenza della Corte Costituzionale che escludeva la responsabilità fiscale dei CTD per i periodi antecedenti al 2011. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, affermando la piena responsabilità del bookmaker estero. La questione è così giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sull’Imposta Unica Scommesse
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso presentati dalla società, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro.
Compatibilità con il Diritto Europeo
Il ricorrente sosteneva che la normativa italiana fosse discriminatoria e contraria al principio di libera prestazione dei servizi sancito dai trattati europei. La Cassazione ha disatteso questa tesi, richiamando una precedente e decisiva pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE (causa C-788/18). I giudici europei avevano già stabilito che la legge italiana non è discriminatoria, poiché l’imposta si applica indistintamente a tutti gli operatori, nazionali ed esteri, che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. La finalità è quella di tutelare i consumatori, l’ordine pubblico e recuperare base imponibile a fronte di fenomeni di evasione.
L’Imposta Unica Scommesse e i Soggetti Passivi
Un punto cruciale riguardava l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento. La difesa del bookmaker faceva leva sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, che aveva dichiarato incostituzionale l’applicazione retroattiva della responsabilità solidale ai CTD per gli anni prima del 2011.
La Cassazione ha chiarito che l’esclusione della responsabilità della ricevitoria locale non cancella l’obbligo fiscale principale, che ricade sul soggetto che organizza e gestisce il gioco, ovvero il bookmaker. L’imposta è dovuta da chiunque, anche senza concessione, gestisca scommesse in Italia. Pertanto, per l’annualità 2010, il bookmaker estero rimane l’unico e pieno responsabile del versamento del tributo.
Il Principio di Territorialità e la Distinzione dall’IVA
Infine, la Corte ha ribadito che il presupposto dell’imposta è lo svolgimento dell’attività di raccolta delle scommesse in Italia. Non rileva dove sia la sede legale del bookmaker o dove venga formalmente concluso il contratto di gioco. L’attività imponibile si realizza nel luogo in cui lo scommettitore effettua la giocata, cioè sul territorio dello Stato.
È stato inoltre respinto l’argomento secondo cui l’Imposta Unica sarebbe un duplicato dell’IVA. La Corte ha spiegato che si tratta di un tributo speciale sui giochi, con caratteristiche diverse dall’imposta sul valore aggiunto, e la cui coesistenza è perfettamente ammessa dalla normativa europea.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una solida base normativa e giurisprudenziale, sia nazionale che europea. Il principio cardine è che lo Stato membro ha il diritto di regolamentare e tassare il settore dei giochi d’azzardo per perseguire obiettivi di interesse generale, come la lotta alla criminalità e la tutela della salute pubblica. La normativa sull’Imposta Unica Scommesse è stata ritenuta uno strumento proporzionato e non discriminatorio per raggiungere tali scopi. La Corte sottolinea che assoggettare a imposta solo gli operatori concessionari creerebbe una ‘discriminazione al contrario’, favorendo ingiustamente coloro che operano al di fuori del sistema legale. La decisione riafferma che il presupposto del tributo non è la vincita, ma l’organizzazione e l’esercizio del servizio di gioco offerto al consumatore sul territorio nazionale.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione rappresenta un punto fermo per tutti gli operatori del settore delle scommesse. Viene definitivamente stabilito che operare sul mercato italiano, anche senza una concessione e con sede all’estero, comporta l’obbligo di sottostare alla normativa fiscale nazionale. La decisione rafforza il principio di lealtà fiscale e garantisce parità di condizioni tra tutti gli attori del mercato, confermando la piena legittimità dell’Imposta Unica Scommesse come strumento di regolazione e prelievo fiscale nel settore del gioco.
Un bookmaker estero senza concessione deve pagare l’Imposta Unica Scommesse in Italia?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che chiunque gestisca la raccolta di scommesse sul territorio italiano è soggetto passivo dell’imposta, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e dall’assenza di una concessione statale.
La normativa italiana sull’Imposta Unica Scommesse è discriminatoria nei confronti degli operatori esteri?
No. Secondo la Corte, la normativa non è discriminatoria perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, sia nazionali che esteri, garantendo parità di trattamento e rispondendo a esigenze di lealtà fiscale e controllo del settore.
Per gli anni d’imposta precedenti al 2011, chi è responsabile del pagamento: il bookmaker estero o la ricevitoria locale (CTD)?
Per le annualità antecedenti al 2011, la responsabilità del pagamento dell’imposta ricade esclusivamente sul bookmaker. Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/2018) ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per quel periodo, ma ciò non elimina l’obbligo fiscale in capo al bookmaker per cui operavano.