Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15966-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
– ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CATANIA , in persona del Sindaco pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 732/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della SICILIA, depositata il 23/1/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 4366/2019 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per omesso pagamento dell’ imposta sulla pubblicità, dovuta per l’anno 201 3, oltre sanzioni ed interessi.
Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia preliminarmente, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine allo specifico motivo attinente ai denunciati travisamento, difetto di istruttoria e motivazione in merito alla rettifica di superficie e categorie per taluni impianti indicati nell’avviso di accertamento relativo all’imposta sulla pubblicità pretesa dal Comune RAGIONE_SOCIALE .
1.2. In particolare, la ricorrente denuncia che i Giudici d’appello avrebbero omesso di esaminare le censure secondo le quali non sarebbe stato dato evincere, con riguardo agli « impianti, indicati nell’allegato A della dichiarazione annuale ex art. 8 D.Lvo n. 507/1993 … presentata al Comune di RAGIONE_SOCIALE … in base a quali specifici sopralluoghi o, comunque, concrete verifiche, al Comune di RAGIONE_SOCIALE risult…(avano)… le differenze indicate nell’atto impugnato », in cui si sarebbe fatto riferimento ad una « ‘errata indicazione in dichiarazione delle categorie’ senza … alcun riferimento alle ragioni per le quali l’attribuzione della categoria sarebbe …(stata)… errata».
1.3. La doglianza è infondata.
1.4. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito
ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.5. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con il medesimo motivo di ricorso, in subordine, la contribuente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, a suo avviso, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
1.5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invero respinto il gravame affermando quanto segue:«… l’atto impositivo impugnato appare legittimo. Ed, invero, non c’è dubbio che la società RAGIONE_SOCIALE ha correttamente presentato la dichiarazione d’imposta per tutti i manufatti esposti sulla scorta delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, ma devesi rilevare che la società appellante avrebbe dovuto eseguire i pagamenti dell’imposta dovuta in coerenza della tipologia e della dimensione degli impianti così come autorizzati, mentre invece i detti pagamenti non coprono l’intero importo dell’imposta da corrispondere in coerenza alle dimensioni degli impianti autorizzati, il cui importo è direttamente collegato alla tipologia degli stessi (monofacciale e/o bifacciale, luminoso o meno) ed alla loro ubicazione (ricadenti cioè in categoria ordinaria e/o speciale). Questi elementi sono chiaramente riportati nell’impugnato avviso di accertamento, che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non do veva essere preceduto da alcuna attività istruttoria e/o di verifica, data la irrilevanza del ” mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari”, mentre l’atto impositivo suddetto è legittimamente fondato su un riscontro meramente documentale eseguito in ordine alla misura del pagamento effettuato dalla società appellante a fronte di quello dovuto invece sulla base dei ‘ mezzi disponibili’ previamente autorizzati dal Comune appellato. E, quindi, correttamente il Comune appellato ha proceduto alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dalla RAGIONE_SOCIALE, che riportava superfici e tipologie corrispondenti a quelle effettivamente utilizzate ma
diverse per difetto rispetto a quelle per cui era stata a suo tempo rilasciata l’autorizzazione amministrativa alla esposizione richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE ».
2.1. Con il medesimo motivo, in subordine, la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), in quanto i Giudici d ‘ appello avrebbero omesso di rilevare il difetto di motivazione del l’avviso di accertamento impugnato, che non indicava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione del Comune.
2.2. La censura è parimenti infondata.
2.3. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto alla base della pretesa tributaria, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase l’onere dell’amministrazione di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione dell’imposta , e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
2.4. Nel caso dell’imposta sulla pubblicità deve ritenersi quindi sufficientemente motivato l’atto che rechi l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (cfr. Cass. n. 20620/2019).
2.5. Orbene, l’avviso di accertamento in esame (debitamente allegato al ricorso per cassazione) riporta il prospetto delle somme da pagare con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di
fatto e di diritto dell’imposizione (vale a dire, l’indirizzo, le superfici, le tariffe e l’importo).
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado omesso di esaminare la censura (già non esaminata in primo grado) attinente alla decadenza prevista dall’art. 1, comma 161 , della L. 269/2006 in quanto, trattandosi di dichiarazione di pubblicità annuale relativa all’anno 2013, essa andava presentata entro il 31/12/2012 (ed era stata presentata il 28/12/2012) e, pertanto, secondo quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 161, della L. 269/2006, l’avviso di accertamento relativo a tale anno avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2017 (quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata) mentre era stato notificato il 6/6/2018 con conseguente intervenuta decadenza ai sensi della norma invocata.
3.2. Va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010).
3.3. La questione posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d’appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz’altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio,
affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità.
3.4. Nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono.
3.5. C om’è noto, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (legge finanziaria 2007) prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in retti fica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».
3.6. Con riguardo all’imposta sulla pubblicità il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede che, prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le caratteristich e, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, ed in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione, mentre, in assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (art. 8).
3.7. Tale pubblicità si intende prorogata, dunque, con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
3.8. Il versamento dell’imposta avviene, nel caso dell’imposta sulla pubblicità, con riferimento all’anno solare a cui si riferisce (art. 9) ed il versamento avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione per le nuove denunce o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per il rinnovo della pubblicità.
3.7. Nel caso in esame, è incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr. «dichiarazione art. 8 D.L.vo N° 507/1993» presentata dalla contribuente in data 28/12/2012, prodotta in allegato al ricorso), che trattavasi di modifica rispetto ad una precedente dichiarazione e che il relativo pagamento dell’imposta fu effettuato «entro il … mese di Gennaio 2013».
3.8. Ne consegue che, nella fattispecie, il primo dei cinque anni previsti dall’art. 1, comma 161, n. 296/2006, era, come si è detto, quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, e dunque per l’anno 2013, il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo era il 2014, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore scadeva il 31 dicembre 2018 .
3.9. Alla luce di quanto sopra l’avviso di accertamento risulta notificato entro il termine di cui all’art. 1, comma 161 della l. n. 296 del 2006, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione il 31.12.2018, ed essendo stata effettuata la notifica in data 6.6.2018 (circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente locale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME