Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32096 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16463-2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 274/2020 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della LIGURIA, depositata il 27/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 238/2017 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento, emesso da RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del Comune RAGIONE_SOCIALE, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2015.
Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 5, 6 e 7, comma 1, del d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507/1993 per avere la Commissione tributaria regionale, con riguardo agli impianti della contribuente, contenenti plurime frecce pubblicizzanti diverse attività, erroneamente affermato che l’imposta sulla pubblicità doveva essere calcolata in ragione non della complessiva area occupata dalla pubblicità, ma con riferimento all’intera superficie espositiva del supporto.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La tesi della Commissione tributaria regionale è nel senso che trattandosi di un unico impianto, con più frecce direzionali, andava applicato l’art. 7, comma 1 d.lgs cit. , considerando la superficie dell’intero impianto, non le singole pre-insegne.
1.4. Al riguardo questa Suprema Corte (vedi sent. n. 252/2012) ha, già da tempo, stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito.
1.5. L’interpretazione sistematica della citata norma di cui all’art. 7, comma 1 e 2 del d. lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 6, comma 2 del citato decreto, estende, inoltre, al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del «mezzo pubblicitario», previsione, quest’ultima, che, come espresso dalla succitata sentenza, non può che trovare «esclusiva giustificazione razionale nell’indissolubile legame tra ‘mezzo’ e ‘messaggio’ pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d’imposta».
1.6. Trattasi, peraltro, di un ‘ interpretazione ribadita da questa Corte in numerose successive pronunce (tra cui, oltre alla citata, Cass. n. 10459 del 2018, vedi Cass. n. 29706 del 2018, Cass. n. 20948 e n. 20947 del 2019, Cass. n. 3939/2021 e Cass. n. 35109/2021).
1.7. I principi sopra richiamati ed enucleati a partire dalla citata pronunzia del 2012 vanno, dunque, in questa sede ribaditi con riferimento al caso in questione, in cui la composizione dei cartelli pubblicitari si caratterizza, invero, per la presenza di una pluralità di insegne diverse tra loro e riferibili a diverse imprese e, quindi, sprovviste di qualsivoglia «collegamento strumentale inscindibile» , e all’interno del mezzo
pubblicitario sono risultati presenti messaggi riferibili a più soggetti e non già ad unico soggetto pubblicizzato.
1.8. È evidente, pertanto, che, nel caso in questione, difetta quella «unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari» che consente la determinazione dell’imposta «in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti».
1.9. Ciò comporta, conseguentemente, la determinazione del tributo in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
1.10. Per completezza è opportuno, inoltre, evidenziare che nel caso in esame la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, come modificata dalla legge n. 107/2024, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP (canone unico patrimoniale) è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione , non può operare, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva, non essendo invero giustificabile un’interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione così come di un pregresso dissidio interpretativo, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all’art. 3 della l. n. 212 del 2000.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 1.000,00 ed Euro 1.250,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME