Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21055 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13609/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’ Avv. NOME COGNOME con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia il 2 dicembre 2021, n. 3162/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO SENTENZA EX ART. 2932 COD. CIV. CONDIZIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO
PRINCIPIO DI DIRITTO
la Puglia il 2 dicembre 2021, n. 3162/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvis o di liquidazione n. 2017/003/SC/000000244/0/001 da parte dell’Agenzia delle Entrate per le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura complessiva di € 22.912,75 per la registrazione della sentenza civile depositata dal Tribunale di Bari il 19 gennaio 2017, n. 244/2017, con riguardo ad esecuzione in forma specifica di contratto preliminare di compravendita immobiliare, nel giudizio promosso dal medesimo, nella veste di promittente acquirente, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME nella veste di promittenti venditori, tutti in qualità di eredi del defunto NOME COGNOME e l’ultima anche in proprio, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 25 giugno 2018, n. 1617/10/2018, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo era munito di adeguata motivazione e che, per principio consolidato, in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promittente acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla
mera volontà dell’acquirente, ovvero, nella specie, dall’iniziativa del promittente acquirente.
l ‘Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 37 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere affetta la sentenza impugnata da inesistenza giuridica per mancata apposizione della data di deposito/pubblicazione nella stampigliatura collocata a margine dalla segreteria del giudice tributario, essendo stata ivi indicata la sola data della pronuncia (11 novembre 2021).
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Invero, la mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità ove la cancelleria del competente ufficio giudiziario ne abbia annotato l’avvenuta pubblicazione nel registro cronologico, l’abbia trasmessa all’ufficio del registro degli atti giudiziari ed abbia comunicato alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, infatti, indica il dies a quo per l’impugnazione nel termine stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ. e non assume rilievo tutte le volte in cui l’impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta, senza trascurare, altresì, che, alla stregua di quanto disposto dall’art. 156 cod. proc. civ., le formalità di pubblicazione della sentenza, indicate nel primo comma dell’art. 133 cod. proc. civ., non sono
previste dalla legge a pena di nullità (Cass., Sez. 6^-5, 9 gennaio 2015, n. 118).
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione a ll’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’atto impositivo era munito di adeguata motivazione.
Secondo il ricorrente, « le indicazioni contenute nell’avviso, come pacificamente chiarito dalla Suprema Corte, non lo rendono dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dagli artt.7 della L.212/2000 e 3 della L.241/90 richiamati ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 Il testo della motivazione dell’atto impositivo (secondo la trascrizione fattane in ricorso secondo il canone di autosufficienza) è il seguente: « Direzione Provinciale di Bari Ufficio territoriale di Mari (TUE) …. avverte COGNOME NOME … che in relazione alla sentenza civile n.000000244/2017 del 19/01/17 emesso dal Tribunale di Bari e per i seguenti motivi: Imposta principale di registro liquidata con aliquota del 15% applicata sulla base imponibile pari a euro 150.000,00 a seguito di trasferimento di terreno agricolo. Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50,00. Sulle imposte dovute a titoli di interessi moratori (calcolati in euro 8.975,00) l’imposta è stata liquidata nella misura proporzionale del 3%. (riferimenti normativi: DPR n.131/86 art.37, 41, 57 e tariffa parte prima, allegata, art.8 comma 1 lett a e b)). Registrazione atto giudiziario- sentenza civile attore/ricorrente: COGNOME NOME– Convenuto/resistente: COGNOME NOME, in proprio e
quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME. Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: REGISTRO: TRASF.TERRENI PROP. 105T 22.500,00 – REGISTRO: ALTRE VOCI – PROP 109T 269,00 -IMPOSTA IPOTECARIA 649T 50,00 -IMPOSTA CATASTALE 737T 50,00 – ENTR.EVENT.AG.DELLE ENTRATE 806T 43,75 -TOTALE DOVUTO 22.912,75 EURO (…) ».
3.3 S econdo l’art. 52, comma 2 -bis , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui l’avviso di liquidazione non contenga una rettifica di valore, ma si limiti alla rideterminazione dell’imposta di registro in misura maggiore rispetto all’autoliq uidazione fattane dai soggetti indicati dall’art. 10 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: « 2-bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma ».
Quanto al contenuto del predetto avviso di liquidazione, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto
(base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta liquidata), non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340 -da ultime, vedansi anche: Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9172; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18416; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2023, n. 28584). Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha rimarcato come, « nel caso di sentenze o lodi, in particolare, questa valutazione di congruità motivazionale non può prescindere dalla maggiore o minore complessità e varietà tipologica e di effetti delle statuizioni giudiziali tassate in ragione, a titolo meramente esemplificativo, del numero delle parti interessate dal giudizio; del numero, complessità, interdipendenza e connessione dei capi decisori e della loro specifica riferibilità ed inerenza (in caso di pluralità di parti) alla sfera giuridica del contribuente inciso quale parte in senso sostanziale del rapporto racchiuso nel giudizio e dei suoi effetti decisori; della eventuale sussistenza di fenomeni successori nel processo che possano aver determinato la scissione soggettiva tra parte del medesimo e parte del rapporto tributario da esso poi derivato; della più o meno immediata individuabilità in esse degli elementi economici rilevanti per l’imposizione; della presenza
di dubbi interpretativi sulla reale portata della statuizione, così come desumibile dall’integrazione di motivazione e dispositivo; della pluralità delle voci tariffarie astrattamente applicabili agli effetti giuridici del decisum ecc… Deriva quindi da questa impostazione, volta ad ampliare e non a restringere la tutela del contribuente, che il criterio discretivo non passa attraverso la formalità della ‘allegazione – non allegazione’, vista una varia e sfuggente fenomenologia che può presentare tanto avvisi adeguatamente motivati pur in assenza di allegazione dell’atto giudiziale in esso specificamente indicato, quanto avvisi non adeguatamente motivati pur in presenza di allegazione – bensì attraverso un controllo sostanziale ed effettivo (spettante al giudice di merito perché di natura prettamente fattuale) della concreta congruità motivazionale dell’avviso nella valutazione complessiva ed interdipendente del contenuto suo proprio (livello di specificazione ed identificazione del provvedimento giudiziale tassato, oltre che degli elementi essenziali e dei parametri di liquidazione dell’imposta applicati), degli elementi già noti al contribuente (in quanto parte del processo definitosi con quel provvedimento), del livello di maggiore o minore complessità ed intellegibilità di tale provvedimento in rapporto alla imposizione » (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26340).
In linea con tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha valutato che « l’avviso di liquidazione può limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l’agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata » (Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9344; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30084;
Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31934; Cass., Sez. 6^5, 24 gennaio 2022, n. 1973; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10898; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2022, n. 18491; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27153).
3.4 Nella specie, quindi, l’avviso di liquidazione conteneva l’indicazione completa degli elementi necessari per la comprensione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva. Ed è significativo che, pur pervenendo ad opposta conclusione, lo stesso ricorrente abbia dato atto (alle pagine 12 e 13 del ricorso) che: « l’atto impugnato indica: – gli estremi del pronunciamento civile “n.000000244/2017 del 19/01/17 emesso dal Tribunale di Bari” in relazione al quale è stata liquidata l’imposta, trattandosi di “Registrazione atto giudiziario- sentenza civile attore/ricorrente: COGNOME EttoreConvenuto/resistente: COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME“,
-le aliquote applicate “sulla base imponibile pari a euro 150.000,00 a seguito di trasferimento di terreno agricolo”,
i “riferimenti normativi: DPR n.131/86 art.37, 41, 57 e tariffa parte prima, allegata, art.8 comma 1 lett a e b)”,
la specificazione che “Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: REGISTRO: TRASF.TERRENI PROP. 105T 22.500,00 REGISTRO: ALTRE VOCI – PROP 109T 269,00 IMPOSTA IPOTECARIA 649T 50,00 IMPOSTA CATASTALE 737T 50,00 ENTR.EVENT.AG.DELLE ENTRATE 806T 43,75 TOTALE DOVUTO 22.912,75 EURO”,
l’Autorità giudiziaria competente ed i modi e tempi per la proposizione della eventuale impugnazione ».
3.5 Analoga conclusione vale per la doglianza relativa alla carenza di quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di sanzioni amministrative,
Difatti, questa Corte ha affermato che, in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass., Sez. Trib., 16 ottobre 2023, n. 28742).
Invero, tali accessori sono facilmente determinabili ex post -con una semplice operazione aritmetica – sulla base del mero ammontare delle imposte liquidate in misura ordinaria sul trasferimento, non abbisognando di un prospetto di calcolo per l’intelligibilità della liquidazione da parte del contribuente. Ed altrettanto si può ripetere anche per le sanzioni amministrative.
Ne consegue che l’indicazione specifica dell’a mmontare liquidato per l’ imposta è sufficiente a consentire la determinabilità degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative, non ledendo il diritto di difesa del contribuente. enunciati, avendo correttamente ritenuto che «
3.6 Pertanto, la sentenza impugnata si è uniformata ai principi l’atto originariamente opposto contiene utili elementi sufficienti a far comprendere al destinatario dell’atto le ragioni poste a base della pretesa tributaria, (gli estremi della sentenza liquidata) le norme di Legge applicate, l’Autorità giudiziaria competente, i
modi ed i tempi per la proposizione della eventuale impugnazione, peraltro puntualmente proposta, dal cui inequivocabilmente si desume la piena conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottostanti, assicurando a pieno l’esercizio del diritto di difesa, così come effettivamente esercitato .»
Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 2932 cod. civ., in relazione all ‘art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, co mma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stata attribuita dal giudice di appello « natura di condizione meramente potestativa al pagamento del prezzo residuo a cui è stato subordinato il trasferimento del bene oggetto di vendita nella sentenza n. 244/2017, ritenendo, conseguentemente, quest’ultima correttamente assoggettata a tassazione in misura proporzionale piuttosto che in misura fissa ».
4.1 Il predetto motivo è infondato.
4.2 Il promittente acquirente ha ritenuto di intraprendere una causa al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento dei promittenti venditori, i quali, invece, hanno proposto domanda riconvenzionale per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare in questione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (alla quale la sentenza impugnata si è puntualmente richiamata), in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promittente acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta
ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero, nella specie, dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2015, n. 21625; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18006; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3806; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2018, n. 14470; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2019, n. 30778; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9965; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2022, n. 13705; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4946).
Pertanto, non occorreva una specifica indicazione della condizione di pagamento del prezzo e della sua pendenza nella motivazione dell’avviso di liquidazione.
4.3 A dire del ricorrente: « In buona sostanza, il principio di diritto richiamato dalla CTR non è applicabile al caso di specie, atteso che la condizione del pagamento del prezzo posta nella sentenza tassata non era dipendente da una mera volontà dell’acquirente, il quale, infatti, non ha intrapreso il giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita per ottenere il trasferimento del bene ».
Appellandosi ad una più risalente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9097; Cass., Sez. 6^-5, 26 luglio 2013, n. 18180), che è stata da subito abbandonata (a partire da: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2014, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2014, n. 16818), egli assume « che la sentenza n. 244/2017 (che ha subordinato il trasferimento dell’immobile
alla condizione del previo pagamento del prezzo) avrebbe potuto essere assoggettata a tributo solo al verificarsi del trasferimento, non potendo applicarsi, al caso di specie, l’art. 27 comma 3 del DPR 131/86, atteso che la condizione del pagamento del prezzo non era dipendente da una mera scelta dell’acquirente, bensì da un ” complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte” hanno inciso ” sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo” ».
In tale prospettazione, quindi, optando per la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, con la conseguente impossibilità di avveramento della condizione sospensiva (cioè, del pagamento del prezzo) ex art. 27, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il promittente acquirente non dovrebbe corrispondere l’imposta di registro in misura proporzionale, bensì in misura fissa.
4.4 Tale argomentazione non può essere condivisa, anche alla luce del più recente orientamento di questa Corte sulla natura giuridica della condizione di pagamento del prezzo nell’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Muovendo dalle premesse che non sussisterebbe alcuna incompatibilità fra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, sicché l’esecuzione di una prestazione può costituire non solo l’oggetto di un obbligo convenzionalmente assunto da una parte nei confronti dell’altra, ma anche l’evento condizionante dell’efficacia di una pattuizione, dovendo però risultare rigorosamente provata una specifica volontà in tal senso delle parti stipulanti, e che, una volta ammesso che l’adempimento della prestazione principale, quale avvenimento
futuro e incerto, possa essere previsto dalle parti come condizione affinché il contratto produca effetti (ovvero quale ragione determinativa della perdita di efficacia, allorché l’adempimento non avvenga), nondimeno la condizione deve considerarsi non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, che renda non più possibile l’adempimento dell’obbligazione contro la volontà del creditore, si è tentato di sciogliere il nodo di come debba essere regolato il fenomeno nella particolare ipotesi della disposizione del trasferimento coattivo, in esecuzione specifica dell’obbligo assunto con il preliminare di compravendita, il cui effetto traslativo sia ‘ condizionato ‘ al pagamento del prezzo (che era stato concordato nel preliminare e che si sarebbe dovuto versare al tempo della conclusione del definitivo), allorché detto pagamento non avvenga (vedasi, anche per le argomentazioni successive, in motivazione: Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2023, n. 8164).
Posto che, in tal caso, la natura costitutiva della pronuncia con effetti ex nunc (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2009, n. 8250; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4059; Cass., Sez. 2^, 28 luglio 2010, n. 17688; Cass. Sez. 2^, 3 maggio 2016, n. 8693) rende attuale l’obbligo solo all’esito del suo passaggio in giudicato (Cass., Sez. 2^, 13 dicembre 2007, n. 26226; Cass., Sez. 2^, 26 settembre 2018, n. 22997; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27342), con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo,
non perde, peraltro, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l’inadempimento della correlativa obbligazione può -nel concorso dei relativi presupposti -essere fatta valere dalla controparte come ragione di risoluzione del rapporto o ipso iure o ope iudicis e non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 1353 c od. civ. (Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2006, n. 25364; Cass., Sez. 2^, 31 luglio 2018, n. 20226).
E tanto perché, nella convergenza di tale duplice funzione del pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promittente acquirente), quale prestazione essenziale del compratore e, al contempo, quale ‘ condizione ‘ dell’effetto traslativo, nell’ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario, la mora del promittente compratore, all’esito del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva che dispone l’effetto traslativo, assume i caratteri del l’inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l’adempimento tardivo contro la volontà di quest’ultimo e giustificando la pretesa di risoluzione della sentenza-contratto. Solo la pronuncia della risoluzione può, infatti, giustificare lo scioglimento dell’effetto costitutivo, impropriamente qualificato come ‘ condizionato ‘, prodotto dalla pronuncia giudiziale definitiva.
E ciò perché, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ., si producono gli effetti del negozio, determinandosi, nel caso di compravendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto (Cass., Sez. 2^, 7 aprile 2006,
n. 8212; Cass., Sez. 2^, 23 maggio 2016, n. 10605; Cass., Sez. 2^, 30 maggio 2018, n. 13577).
Pertanto, il pagamento del prezzo si cristallizza quale obbligo principale, cui è tenuto l’acquirente, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica. In questa prospettiva il riferimento alla ‘ subordinazione ‘, collegata al pagamento del prezzo (intero o residuo ancora dovuto), non introduce una condizione (sospensiva) di adempimento (seppure si tratti di istituto astrattamente ammissibile), né una condizione (risolutiva) dell’effetto traslativo, bensì regola l’esigibilità dell’obbligo principale dell’acquirente: non è dunque il trasferimento ad essere ‘ subordinato ‘ al pagamento del prezzo, ma è il pagamento del prezzo ad essere ‘ subordinato ‘ al trasferimento, che si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza-contratto costitutiva. Ed invero, sebbene sia innegabile la sussistenza di un obbligo mediato dalla prestazione finale, è irrefutabile che, al tempo della stipula del definitivo, siffatto obbligo di pagamento non è ancora esigibile, sicch é non può essere elevato a condizione dell’azione giudiziale costitutiva (Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2023, n. 8164).
Da qui la conclusione che, ove, le parti nulla abbiano disposto in merito all’efficacia finale, ovvero abbiano espressamente convenuto che tali effetti finali debbano essere differiti al tempo della conclusione del definitivo, come risulta nella fattispecie che ci occupa, il giudice non può elevare a condizione dell’azione l’offerta della prestazione finale, siccome ancora inesigibile. Anche in questa ipotesi, però, il rimedio dell’esecuzione specifica può essere utilmente esperito, sebbene un’interpretazione teleologicamente orientata dell’art.
2932, secondo comma, cod. civ. -e dell’esigenza, ad esso sottesa, di evitare la violazione del sinallagma fissato dal definitivo non concluso -imponga la pronuncia di una sentenza ‘ condizionata ‘.
In sostanza, il pagamento del prezzo dipendente da sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all’atto di trasferimento, ed afferente alla mera efficacia di quest’ultimo, bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all’esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento ex art. 1353 cod. civ., ma causa di inadempimento risolutivo (Cass., Sez. 2^, 23 novembre 2018, n. 30469; Cass., Sez. 3^, 13 novembre 2019, n. 29358; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2021, n. 8054).
Secondo il richiamato arresto, questo approdo è il frutto del seguente percorso logico: 1) siccome il contratto preliminare rimasto inattuato viene sostituito dalla sentenza costitutiva ‘ condizionata ‘ al pagamento del prezzo, non ha senso pronunziarne (del preliminare) la risoluzione, nel caso in cui il corrispettivo non sia versato; d’altra parte, la sentenza passata in giudicato non può dichiararsi automaticamente inefficace in ragione di tale mancato pagamento, perché il sistema processuale non prevede siffatta evenienza (in termini di automatismo); 2) tuttavia, è possibile una nuova pronuncia (costitutiva) concernente il fenomeno effettuale, in considerazione del concreto atteggiarsi di esso; e tanto perché l’adempimento dell’obbligazione di pagare il pr ezzo, disposto dalla sentenza, non integra l’avvenimento futuro ed incerto, esterno al negozio, da cui possa dipendere l’efficacia di esso,
configurabile come condizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 cod. civ .; 3) la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., contenente siffatta obbligazione, in caso di (inadempimento di) contratto preliminare con prestazioni corrispettive, costituisce, invece, il rapporto sinallagmatico, che risente delle diversificate vicende funzionali; per cui siccome l’effetto traslativo della proprietà è ‘ subordinato ‘ al pagamento del prezzo, anche con riguardo al rapporto innestato dalla pronunci a giudiziale, l’inadempimento di siffatta obbligazione può portare alla sua risoluzione, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento stesso, solo a norma dell’art. 1455 cod. civ., al cui riscontro il giudice deve provvedere anche d’ufficio (allorché sia proposta domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ.).
Siffatti principi sono pienamente aderenti alla natura e agli effetti delle sentenze di ‘ esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ‘, che per definizione sono destinate a produrre ‘ gli effetti del contratto non concluso ‘, con surrogazione della decisione del giudice alla volontà delle parti, una delle quali si sia rifiutata di manifestare detta volontà, pur essendovi tenuta. Con la conseguenza che le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento giudiziale costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, siano stabilite in forma di accertamento, di condanna o di condizione di efficacia. Anche in quest’ultimo caso, infatti, i l pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché la sua omissione può essere fatta valere dall’altra parte, ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione per inadempimento, ipso iure od ope iudicis , ai sensi degli artt. 1453 ss. cod. civ., e non come causa
di automatica inefficacia del rapporto, ai sensi degli artt. 1353 ss. cod. civ. (Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2023, n. 8164).
4.5 Ne deriva, sul piano tributario, che, al di là del nomen iuris , la condizione di pagamento del prezzo a cui il giudice civile subordina ( recte : collega) l’efficacia reale della sentenza sostitutiva della compravendita immobiliare non è equiparabile ad una vera e propria condizione sospensiva, a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento del contratto preliminare al promittente acquirente o al promittente venditore, con la conseguenza che l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale ex art. 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per la semplice ragione che l’attuazione del trasferimento coattivo venditionis causa è fisiologicamente connessa all’adempimento dell’obbligazione gravante a carico del promittente acquirente (dalla cui mera volontà viene a dipender e il consolidamento dell’effetto traslativo ).
4.6 In tale quadro, la condotta del promittente acquirente, che abbia reagito, alla domanda proposta dal promittente venditore per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, con la proposizione di una domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del promittente venditore, è irrilevante ai fini della tassazione, giacché quest’ultima è correlata alla sentenza che, accogliendo la domanda principale e respingendo la domanda riconvenzionale, abbia pronunciato il trasferimento coattivo. Cosicché, la solidarietà tra le « parti in causa » per il pagamento dell’imp osta di registro ex art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non dipende dalle domande contrapposte, ma dalla oggettiva posizione di litiganti.
4.7 Si può, dunque, riformulare l’enunciato principio di diritto nel modo che segue: « In materia di imposta di registro, la
sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promittente acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero, nella specie, dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente. Né è decisivo, a tal fine, che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sia stata proposta in giudizio dal promittente venditore, contro il quale il promittente acquirente abbia eventualmente proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, giacché la volontà rilevante ai fini del consolidamento e della stabilizzazione dell’efficacia traslativa della sentenza costitutiva resta quella del promittente acquirente rispetto all’adempimento dell’obbligazione posta a suo carico per il pagamento del prezzo ».
In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’in fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.