Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26317 -2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore giusta procura rappresentate e difese da ll’Avvocato NOME COGNOME speciale in allegato al controricorso
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 387/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 5/4/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto gli appelli, riuniti, avverso le sentenze n. 298/2018 e 299/2018 emesse dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia, in accoglimento dei ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di liquidazione di imposta di registro -notificato ad RAGIONE_SOCIALE quale parte venditrice, e a RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, quale parte acquirente -, con cui era stato rettificato il valore degli immobili oggetto della compravendita registrata il 12 maggio 2015.
Le società contribuenti resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. «violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione» della sentenza impugnata che si sarebbe limitata ad un rinvio per relationem ad altro precedente di merito, senza illustrare le ragioni sottese alla decisione.
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012; Cass. n. 16736 del 2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
1.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo sintetico, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione, tant’è che, con il successivo motiv o, l’Ufficio ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l’ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. 26/4/1986 n. 131 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermato la sentenza impugnata ritenendo che nella base imponibile dell’imposta di registro , applicata sul valore degli immobili oggetto della compravendita in esame, non dovesse computarsi il valore delle ipoteche sugli stessi gravanti.
1.2. La censura è fondata.
1.3. In tema di imposta di registro, dispone infatti l’art. 51 cpv. D.P.R. 26.4.1986 n. 131, comma 2, che la determinazione della base imponibile «per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse» deve avvenire sulla scorta del «valore venale in comune in commercio».
1.4. Dispone, invece, il comma 4 che «per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse» occorre tenere conto del «valore complessivo dei beni che compongono l’azienda … al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile …».
1.5. L’art. 50 d.P.R. n. 131/1986 prevede, altresì, che la base imponibile del conferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari in sede di costituzione societaria è costituita dalla somma algebrica tra (in positivo) «valore dei beni o diritti conferiti» e (in negativo) «passività» e «oneri» accollati alla società destinataria del conferimento, nonché «oneri» inerenti all’atto costitutivo.
1.5. Da tale strutturale diversità tra gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, nonché quelli di conferimento in società di beni immobili o diritti reali immobiliari, deve trarsi la conseguenza che la base imponibile dell’imposta di registro, nel primo caso, va determinata tenendo conto solo del valore del singolo bene immobile, in se stesso considerato.
1.6. Eventuali garanzie reali o altri vincoli derivanti da pignoramento o sequestro possono unicamente influire, nel caso concreto, sulla determinazione del prezzo inter partes , restando tuttavia estranei al sistema fissato nel cit. art. 51, inteso ad individuare il prezzo che il bene ha «in comune commercio», vale a dire quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare e l’acquirente di pagare «in condizioni normali di mercato», prescindendo cioè da situazioni soggettive e momentanee che possono diminuirlo ed aumentarlo.
1.7. Occorre pertanto considerare unicamente le obiettive «condizioni» dell’immobile alla data indicata (cfr. art. 51 cit., comma 3, circa il criterio comparativo con immobili «di analoghe caratteristiche e condizioni»), ovvero tutte quelle situazioni che, venendo ad incidere negativamente, sulle potenziali utilizzazioni dell’oggetto della prestazione (come si verifica, ad esempio, per l’immobile concesso in locazione e con diritto di prelazione del conduttore ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392; cfr. Cass. n. 11688 del 2002), risultino di per sé idonee a deprimerne il valore di scambio sul mercato immobiliare, secondo criteri economici che rivestono carattere di normalità, e che possono riflettersi sul valore venale in comune commercio, anche al di sotto della soglia segnata dalla valutazione cd. automatica, secondo un ‘ indagine che resta affidata al giudice del merito.
1.8. La Commissione tributaria regionale, nell’operare la riduzione del valore venale degli immobili oggetto di compravendita, in quanto gravati da due ipoteche, ha utilizzato, dunque, una nozione di imponibile non conforme a quella prescritta dalla legge.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da