Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25312/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO, rappresentato e difesa dall’Avv. NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’Avv. NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE -rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 686/2022 depositata il 17/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente con conferma dell’avviso di liquidazione impugnato (imposta di registro per decreto di omologazione concordato con terzo assuntore);
ricorre in cassazione la società contribuente con un solo motivo di ricorso, come integrato da successiva memoria;
l’Agenzia delle entrate ha depositato solo costituzione al fine di partecipare alla eventuale discussione orale.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli art. 8 e 9, della Tariffa, parte I, allegata al suddetto d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene la ricorrente di essere terzo assuntore nel concordato concluso con decreto di omologa del 27 gennaio 2016 del Tribunale di Firenze.
Per la sentenza impugnata trova applicazione l’art. 9, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131 del 1986.
Invece deve applicarsi l’art. 8 lettera A, m entre l’art. 8, lettera B, prevede la condanna, alla quale non può assimilarsi l’omologa del concordato con terzo assuntore.
Conseguentemente la norma da applicare è quella della lettera a dell’art. 8, citato.
In tal senso la giurisprudenza, consolidata, di questa Corte di Cassazione che il collegio condivide: «In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con
intervento di terzo assuntore, va applicata l’imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l’importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta, risultando quest’ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021, Rv. 661258 -01: «In tema d’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell’imposta in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari»).
L’art. 8, lettera a) della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 prevede ‘le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti’. Questo sta a significare che la cessione dei crediti deve essere tassata con l’aliquota prevista dall’art. 6, della tarif fa allegata al citato d.P.R. (ovvero lo 0,5 %, e non per il 3 %).
La lettera a), citata, infatti, applica la tassazione secondo la natura dei beni trasferiti; non contiene, come la lettera b) un criterio secco (il 3 %). Nel caso in giudizio l’attivo fallimentare era composto da soli crediti (la ricorrente prospetta il trasferimento di crediti tributari per euro 107.657,00, totali); se così fosse solo questa sarebbe la base imponibile e non la somma di euro 696.987,59. Il giudice del rinvio dovrà accertare la sussistenza di altri beni trasferiti, oltre ai suddetti crediti, in quanto il decreto di omologa, secondo quanto riportato in ricorso, così provvede: ‘Dispone la cessione alla RAGIONE_SOCIALE dei beni appartenenti all’attivo della procedura; sia dei beni mobili non ancora venduti di cui al verbale di inventario, sia
delle somme che dovessero essere depositati sui conti della procedura successivamente, sia dei crediti (anche tributari) vantati dalla società fallita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024.