SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2659 2025 – N. R.G. 00005046 2023 DEPOSITO MINUTA 28 07 2025 PUBBLICAZIONE 29 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5046/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce all’atto introduttivo dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio – in Firenze, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato C.F.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio – in Perugia, INDIRIZZO – è elettivamente domiciliata INDIRIZZO.
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
« Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, annullare e/o dichiarare nulla/inefficace l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata al Sig. da per tutti i motivi indicati in premessa. Con vittoria di spese e onorari del presente Giudizio ».
Per parte convenuta:
« Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE A) – Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado competente per territorio, per tutte le ragioni espresse in atti per i crediti relativi alle cartelle: – n. NUMERO_CARTA – n. NUMERO_CARTA; – n. NUMERO_CARTA ed altresì rispetto ai crediti tributari oggetto della cartella n. NUMERO_CARTA. B) -Dichiarare che è competente il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, rispetto ai crediti relativi ai contributi INPS e contributi IVS oggetto della cartella n. NUMERO_CARTA con l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti. IN VIA PRELIMINARE Rigettare l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA in quanto risultano carenti i requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora NEL MERITO Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di cui sopra, – Rigettare tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni espresse nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali ».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ.,
ha citato in giudizio l’
per sentir accertare inefficace, nulla e di nessun effetto l’intimazione di pagamento n. 04120229008399827/000 (doc. n. 1 fascicolo parte attrice), preliminarmente formulando istanza di sospensione.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che: a) con l’i ntimazione di pagamento n. 04120229008399827/000 (doc. n. 1) ricevuta in data 13.3.2023, l’
gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 51.905,40 per le seguenti cartelle esattoriali: 1) n. NUMERO_CARTA notificata in data 25.10.2007 per € 7.132,38; 2) n. NUMERO_CARTA notificata in data 24.11.2009 per € 27.415,97; 3) n. NUMERO_CARTA notificata in data 19.10.2010 per € 12.985,41; 4) n. 04120110001890440000 notificata in data 16.9.2011 per € 4.371,64; b) il diritto di credito vantato dall’ sarebbe prescritto, non avendo ricevuto notifica di atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto di credito de quo.
si è costituita in giudizio contestando le doglianze mosse dall’attore e, nello specifico, ha dedotto: a) che le cartelle esattoriali n. NUMERO_CARTA (notificata in data 25.10.2007; doc. n. 3), n. NUMERO_CARTA (notificata il 24.11.2009; doc. n. 4) e n. NUMERO_CARTA (notificata il 16.9.2011; doc. n. 6) hanno ad oggetto tributi non pagati (IRPEF, IVA, IRAP), mentre la cartella n. NUMERO_CARTA (notificata il 19.10.2010; doc. n. 5), oltre ai crediti tributari, ha ad oggetto anche l’omesso versamento di contributi IVS e INPS; b) ha allegato la notifica delle seguenti intimazioni di pagamento: 1) n. NUMERO_CARTA, notificata il 28.11.2016 (doc. n. 7), che ha ad oggetto tutte le cartelle di cui sopra; 2) n. NUMERO_CARTA, notificata il 23.8.2015 (doc. n. 8). che ha ad oggetto la cartella n. NUMERO_CARTA; 3) n. NUMERO_CARTA, notificata il 15.4.2015 (doc. n. 9), che ha ad oggetto la cartella n. NUMERO_CARTA; c) ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario rispetto ai crediti portati dalle cartelle: n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e per una parte dei crediti, id est quelli di natura tributaria, di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA mentre per gli altri crediti di cui a quest’ultima cartella ( n. NUMERO_CARTA, trattandosi di crediti per contributi IVS e INPS, ha rilevato la competenza della Sezione Lavoro, che doveva essere adita a mezzo di ricorso e non atto di citazione.
Il Giudice, con provvedimento del 26.6.2023, ha rigettato l’istanza di sospensione avanzata da parte attrice.
Con decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ. reso il 22.8.2023, il Giudice ha confermato l’udienza indicata in citazione per il 23.10.2023, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall’art. 171 bis , co. 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno poi depositato le memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ..
Il Giudice, con provvedimento del 23.10.2023, rilevato che non erano state formulate richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 28.10.2024 con le forme di cui all’art. 127 ter cod. proc. civ..
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, ritenuta la necessità di riorganizzare il calendario di udienza, con provvedimento del 15.10.2024, ha poi rinviato per i medesimi incombenti al 30.6.2025.
All’udienza ridetta la causa è passata in decisione.
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito motivato.
Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario per i crediti relativi alle cartelle n. NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e per alcuni dei crediti oggetto della cartella n. NUMERO_CARTA
La doglianza proposta in via principale dall’opponente concerne, infatti, la prescrizione decennale del credito maturata dopo le notifiche delle cartelle di cui all’intimazione impugnata e, quindi, concerne la prescrizione di crediti tributari già maturata alla data di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Infatti con l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA000 (doc. n. 1) ricevuta dal debitore in data 13.3.2023, oggetto di opposizione, l ha intimato il pagamento di n. 4 cartelle esattoriali aventi per oggetto tributi (ritenute addizionali comunali IRPEF, ritenute addizionali regionali IRPEF, ritenute IRPEF, IVA, interessi e sanzioni) azionati a suo tempo dagli Enti impositori; parte opponente ha eccepito l’intervenuta prescrizione in quanto tra la notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione, a suo dire, non gli erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
L’eccezione di prescrizione maturata tra la notifica della cartella e l’intimazione di pagamento, attenendo al merito della pretesa tributaria, è attribuita alla giurisdizione tributaria (Cassazione n. 26817/2024); pertanto, nella fattispecie, essendo in contestazione l’avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica delle n. 4 cartelle di pagamento, la giurisdizione appartiene al giudice tributario e non al giudice ordinario.
Sul punto vi sono state plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità volte a fare chiarezza sul corretto riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice tributario, laddove sia impugnata una cartella esattoriale per farne valere l’intervenuta prescrizione con la conseguente estinzione della pretesa creditoria.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di d etta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (si veda sul punto Cass. n. 21642/2021). Più precisamente, richiamando la pronuncia n. 114/2018 della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che ‘ Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) ‘.
Tali principi sono stati confermati da pronunce ancora più recenti, che hanno precisato che la giurisdizione tributaria sussiste anche nelle ipotesi in cui la prescrizione sia fatta valere dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, sebbene prima della notifica dell’intimazione di pagamento.
In particolare, con la sentenza n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l’esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che ‘ se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz’altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento’, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella ‘. I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite nn. 35116/2022 e 30666/2022, che parimenti hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo ‘ alcuna controversia che investa atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella’ (in questi termini Cass. civ. n. 35116/2022), restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Con la pronuncia da ultimo richiamata (Cass. n. 35116/2022) la Corte di Cassazione ha precisato che ‘ nella particolare ipotesi, quale quella in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità, l’attribuzione alle Commissioni tributarie -a norma dell’art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, come sostituito dall’art.12, comma 2, della legge 2 dicembre 2001, n448- della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all’an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; con la conseguenza che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr.Cass.S.U.n.23832/2007; Cass.S.U.n.8770/2016). Si è, quindi, ritenuto, alla luce di detti principi, che nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora, come tema demandato all’esame del giudice, la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario. Se, infatti, con riguardo alle vicende anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz’altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario (v.Cass.S.U.n.16986/2022 cit. e, di recente, in termini, Cass.Sez.Un.18.10.2022 n.30666) ‘.
Quanto poi ai crediti di natura contributiva (IVS, INPS) di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), si ritiene di dover direttamente esaminare nel merito le domande attoree, nonostante il carattere preliminare che riveste l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.
Orbene, l’opposizione risulta infondata avendo parte opposta allegato documenti comprovanti – sia con riferimento ai crediti di natura contributiva che, peraltro, con riferimento ai crediti tributari l’avvenuta interruzione del termini prescrizionali tra le notifiche delle cartelle di pagamento, avvenute rispettivamente in data 25.10.2007, 24.11.2009, 19.10.2010, 16.9.2011, e la notifica dell’atto di intimazione del pagamento ricevuta il 13.3.2023; parte opposta ha altresì allegato il certificato storico di residenza del debitore, l’esame del quale permette di argomentare la valida notifica degli atti interruttivi nei luoghi di residenza che si sono succeduti dal 17.4.2002 al 9.10.2019.
Risulta documentato che parte opposta ha notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione decennale dei crediti portati in tutte le cartelle: intimazioni di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in data 28.11.2016, n. NUMERO_CARTA, notificata in data 23.8.2015, n. NUMERO_CARTA notificata in data 15.4.2015.
Risulta in particolare interrotta la prescrizione quinquennale in merito ai crediti per contributi INPS e contributi IVS oggetto della cartella n. NUMERO_CARTA Infatti la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA stata notificata in data 19.10.2010; entro i 5 anni è stata notificata, in data 15.4.2015 l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA in data 28.11.2016, è stata notificata l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA; tale notifica ha prorogato il termine di prescrizione al giorno 28.11.2021, ed è quindi intervenuta, a fronte dell’emergenza Covid-19, la sospensione di ogni attività di notifica e di riscossione dei ruoli nel periodo che va dall’8.3.2020 al 31.8.2021 , con conseguente sospensione per il medesimo lasso di tempo del termine di prescrizione dei crediti.
Sulla scorta di tale documentazione, pertanto, non può considerarsi decorso il termine prescrizionale per i crediti azionati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e dell’attività effettivamente svolta dalle parti (avuto riguardo al valore della controversia, applicando i parametri minimi, esclusa la fase istruttoria che non si è celebrata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 5046/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione Tributaria Regionale competente con riguardo all’opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ. avverso l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA/000 in ordine ai crediti tributari azionati;
-rigetta nel resto;
-condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa NOME COGNOME
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.