Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 14028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 14028 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16374/2023 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO n. 30/2023 depositata il 26/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 30/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.
– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
– La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha accolto parzialmente l’appello spiegato da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza n. 162/2021 RAGIONE_SOCIALEa Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che le aveva condannate rispettivamente al pagamento di € 5.739,65 e di € 4.958,10 in favore del Comune di Firenze, per omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno relativamente alla struttura ricettiva denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sita a Firenze, INDIRIZZO e gestita dalla società RAGIONE_SOCIALE, per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. La Procura regionale Toscana aveva contestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali titolari RAGIONE_SOCIALEa residenza RAGIONE_SOCIALE, un danno erariale a titolo di dolo quantificato con riferimento ai successivi periodi in cui le medesime
avevano operato nella predetta struttura, per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno dovuta per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa medesima attività ricettiva, senza peraltro aver proceduto alle formalità richieste per accreditarsi al portale del Comune per i relativi adempimenti ammnistrativi. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda RAGIONE_SOCIALEa Procura regionale, e la decisione d’appello ha poi ulteriormente rideterminato il danno cagionato al Comune di Firenze in € 1.500,00 a carico RAGIONE_SOCIALEa signora COGNOME ed in € 1.000,00 a carico RAGIONE_SOCIALEa signora COGNOME.
4. -La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEe Corte dei conti, fondata sull’art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
Questa disposizione ha inserito il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo che:
«1-ter. Il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva è responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE, sentita la RAGIONE_SOCIALE, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
Peraltro, l’art. 5 -quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in vigore dal 21 dicembre 2021), recante rubrica ‘Interpretazione autentica del comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23’, ha poi disposto:
«1. Il comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020».
5. L’eccezione degli appellanti osservava che con il citato art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, era venuta meno la qualifica di agente contabile del gestore di struttura ricettiva, ormai divenuto responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei clienti inadempienti.
La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha tuttavia sostenuto innanzitutto che l’ art. 180, comma 3, è ‘una norma di carattere sostanziale che non può essere applicata retroattivamente’. Inoltre, afferma la sentenza impugnata, ‘il gestore di struttura alberghiera, sulla base dei regolamenti comunali, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica; tra il gestore e l’ente pubblico si in staura quindi un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione
e riversamento RAGIONE_SOCIALEe somme introitate’. Richiamando l’ordinanza di queste Sezioni Unite n. 19654 del 2018, la Corte dei Conti ha affermato che tra l’albergatore e il Comune si realizza un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sicché la riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta assume centrale rilevanza ai fini del riversamento RAGIONE_SOCIALEa stessa nelle casse comunali. Tale rapporto di servizio ‘implica la disponibilità materiale di denaro destinato all’ente pubblico, e il maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa resa del conto’. Pertanto, ‘la sopravvenuta normativa in nulla avrebbe innovato quanto alla responsabilità contabile’, essendosi in presenza di ‘un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per danno erariale, con conseguente sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile a conoscere del danno provocato dal gestore per l’omessa percezione e per l’omesso riversamento degli importi, nei limiti stabiliti dal regolamento comunale’.
6. -Il motivo del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME denuncia il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 -quinquies RAGIONE_SOCIALEa l. 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU per violazione del principio del ne bis in idem .
I ricorrenti sintetizzano l’oggetto RAGIONE_SOCIALEe loro censure nel senso che emergerebbe il radicale difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti nei confronti dei gestori RAGIONE_SOCIALEe strutture ricettive, in ordine all’obbligo di riscossione ed al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno in favore dei singoli comuni, anche in relazione a condotte antecedenti l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, per insussistenza
RAGIONE_SOCIALEa qualifica di agente contabile in luogo RAGIONE_SOCIALEa qualifica di responsabile e sostituto di imposta, con applicazione esclusiva del relativo nuovo regime impositivo e sanzionatorio, di natura meramente tributaria. Il motivo di censura osserva che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa applicabilità del nuovo regime, il gestore potrebbe essere tenuto sia al ristoro RAGIONE_SOCIALE‘asserito danno erariale, sia al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta evasa e RAGIONE_SOCIALEa relativa ingente sanzione, con palese violazione del principio del ne bis in idem e possibile contrasto di giudicati tra giudice contabile e giudice tributario.
7. L’art. 4 (Imposta di soggiorno) del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALEtà turistiche o RAGIONE_SOCIALE d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 dispone, peraltro, che la disciplina generale di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno dovesse essere dettata con regolamento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011, e tuttavia mai adottato.
8. Queste Sezioni Unite, con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19654, avevano affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa imposta di soggiorno, secondo l’originaria disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta e colui che alloggia nella struttura ricettiva, sul quale grava la prestazione patrimoniale. Il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva (o “albergatore”) è, pertanto, del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo questi assumere, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa legge, la funzione di «sostituto» o di «responsabile d’imposta», senza che sul punto altrimenti rilevi quanto stabilito dai regolamenti comunali. Il
Comune è mero destinatario RAGIONE_SOCIALEe somme incassate dal medesimo gestore a titolo di imposta di soggiorno. Giacché, tuttavia, i regolamenti comunali affidano al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione data dall’ordinanza n. 19654 del 2018 all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, vigente ratione temporis , tra il gestore ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili funzionali alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta ed al suo riversamento nelle casse comunali. Tali attività di riscossione e riversamento interne al rapporto di servizio implicano il «maneggio di denaro pubblico» e quindi l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa resa del conto, al che consegue la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
9. – Alla stregua del comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva è stato invece individuato quale responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno di cui al comma 1, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il sopravvenuto comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 ha altresì stabilito che il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura responsabile sia soggetto a sanzioni amministrative per l’omessa o infedele presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e per l’omesso, ritardato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno.
Tale configurazione induce a delineare l’imposta di soggiorno come imposta di consumo, gravante su colui che alloggia nella struttura ricettiva situata nel territorio comunale, il quale è il soggetto passivo di imposta, mentre il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva è divenuto, in base alla qualificazione ex lege del rapporto impressa dal comma 1-
ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, responsabile di imposta, con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo.
Ciò ha portato sia la dottrina sia parte RAGIONE_SOCIALEa stessa giurisprudenza contabile ad interrogarsi sul permanere RAGIONE_SOCIALEa soggezione alla giurisdizione tributaria RAGIONE_SOCIALEe controversie in cui sia in discussione l’esistenza o l’entità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura quale responsabile per il pagamento del debito d’imposta. Si afferma, cioè, che, in forza RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina, non può tuttora ravvisarsi un rapporto di servizio pubblico tra il Comune ed il gestore, ovvero un «maneggio di denaro pubblico» da parte di quest’ultimo, tale da giustificarne la qualità di agente contabile dapprima ravvisata nella ricostruzione avallata anche dall’ordinanza n. 19654 del 2018 di queste Sezioni Unite. Essendosi gravato il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva di un onere di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘autotassazione, nonché prevista la soggezione a sanzioni amministrative fiscali, il rapporto fra ente locale impositore e gestore avrebbe assunto una esclusiva natura tributaria.
Alla tesi che, invece, immagina che possano concorrere la giurisdizione tributaria sulla lite tra la struttura ricettiva responsabile di imposta e l’ente impositore e la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti per il danno erariale conseguente all’omesso, ritardato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno, sul presupposto che le attività svolte dal gestore e gli obblighi su questo incombenti abbiano mantenuto natura pubblicistica pure dopo l’avvento del comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, si oppongono in dottrina i limiti alla risarcibilità del danno causato dall’evasione fiscale delineati dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 29862 del 2022.
L’opposta interpretazione, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa quale l’attribuzione legislativa RAGIONE_SOCIALEa qualifica di responsabile di imposta al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva, in forza del comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, non ha inciso
sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, rievoca le conclusioni raggiunte in giurisprudenza in ordine alla veste di agente contabile attribuita, ad esempio, al notaio, che pure è riscossore ex lege RAGIONE_SOCIALEe somme sottoposte a tassazione, ovvero RAGIONE_SOCIALEe imposte dovute in conseguenza degli atti rogati, RAGIONE_SOCIALEe quali è solidalmente responsabile con i privati contraenti (fideiussore ex lege estraneo al rapporto tributario: così Cass. n. 12759 del 2016), ne diviene depositario ed è perciò tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEe medesime, costituenti pecunia pubblica, all’Amministrazione Finanziaria, altrimenti rispondendone altresì per danno erariale (sui profili RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale del notaio per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, può inoltre vedersi da ultimo Cass. Sez. Unite n. 14432 del 2023).
10. -Come già accennato, l’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, n. 215 (in vigore dal 21 dicembre 2021), rubricato ‘Interpretazione autentica del comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23’, ha disposto che il comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 ‘ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020′.
10.1. – Anche le sezioni penali di questa Corte hanno dovuto occuparsi degli effetti retroattivi stabiliti dal l’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa perdurante rilevanza penale come peculato RAGIONE_SOCIALEe condotte di omesso, ritardato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima RAGIONE_SOCIALEa data del 19
maggio 2020 (indicativamente, Cass. pen. Sez. 6, n. 12516 e n. 9213 del 2022).
10.2. -Il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, nel prescrivere che il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva è responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con le relative sanzioni amministrative, non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi (da intendersi quale ‘fondamentale valore di civiltà giuridica’: così, ad esempio, Corte cost. n. 145 del 2022), e non valeva, quindi, ad attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l’avvenire. Il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno, significato non rientrante tra quelli già estraibili dall’originaria formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente espresso da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19654 del 2018, che ravvisava tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il «maneggio di denaro pubblico» e quindi l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa resa del conto.
L’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito (in vigore dal 21 dicembre 2021), qualificato formalmente dallo stesso legislatore come disposizione di interpretazione autentica del comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, e volto ad applicare anche ‘ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020’ il riconoscimento legale RAGIONE_SOCIALEa qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva, ha, dunque, a sua volta attribuito alla norma introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1ter . L’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) è, pertanto, norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all’ambito temporale di applicabilità del comma 1ter (cfr. Corte cost. n. 4 del 2024; n. 104 e n. 61 del 2022; n. 133 del 2020; n. 167 e n. 15 del 2018).
11. -Può ora procedersi a verificare come il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 (in vigore dal 19 maggio 2020) e l’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito (in vigore dal 21 dicembre 2021), abbiano inciso sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione nel presente giudizio, che è il tema posto dal ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La causa ha ad oggetto il danno per omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno imputato a NOME COGNOME e NOME COGNOME quali gestrici RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sita a Firenze, INDIRIZZO, per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. L’atto di citazione RAGIONE_SOCIALEa Procura Regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Toscana è stato notificato alle convenute nel giugno del 2020.
Al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda era, dunque, vigente il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 (dal 19 maggio 2020), norma che, tuttavia, mancando di un’espressa previsione di
retroattività, non valeva ad attribuire ex lege la qualifica di responsabili del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno alle convenute con riguardo alle somme per cui è causa, relative al periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. Al momento RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione RAGIONE_SOCIALEa Procura Regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Toscana, sussisteva, dunque, la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, in base al rapporto di servizio pubblico tra il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva ed il Comune per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno ravvisabile ratione temporis prima RAGIONE_SOCIALEa disciplina innovativa introdotta con il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011.
L’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche ‘ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020’ il riconoscimento legale RAGIONE_SOCIALEa qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva (qualifica che le ricorrenti individuano quale criterio di collegamento RAGIONE_SOCIALEa controversia alla giurisdizione tributaria), è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente.
Sia il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, hanno, dunque dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l’una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l’altra all’efficacia nel tempo RAGIONE_SOCIALEa stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
Il principio RAGIONE_SOCIALEa perpetuatio iurisdictionis , di cui è espressione l’art. 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e RAGIONE_SOCIALEo stato di fatto successivi alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, perseguendo l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all’epoca RAGIONE_SOCIALEa valida
instaurazione del rapporto processuale. Tale principio, interpretato da questa Corte in base ad esigenze di RAGIONE_SOCIALE processuale, trova, dunque, applicazione proprio e soltanto nei casi di sopravvenuta carenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice adito, e non anche quando il mutamento RAGIONE_SOCIALEo stato di fatto e di diritto (quest’ultimo semmai intervenuto in forza di legge espressamente dichiarata retroattiva) comporti l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8999 del 2009; n. 1611 del 2007; n. 20315 del 2006; n. 25031, n. 18126, n. 15916 e n. 4820 del 2005; n. 9554 e n. 6774 del 2003).
La denuncia RAGIONE_SOCIALEa mancata applicazione da parte del giudice contabile – il quale aveva conservato la giurisdizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 c.p.c. RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta disciplina sostanziale retroattiva del rapporto, introdotta dall’art. 5 -quinquies del d.l. n. 146 del 2021, vale al più a configurare un eventuale ” error in iudicand o”, ma non incide sui limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale, determinata sulla mera base RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa legge in vigore al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEa causa.
12. Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in favore del AVV_NOTAIO generale presso la Corte dei conti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua qualità di parte solo in senso formale.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite