Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 111 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 111 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5880/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimato- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio R.G. n. 20012/2024 pendente dinanzi al TRIBUNALE di VENEZIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, «in via subordinata, quale socio unico di RAGIONE_SOCIALE», hanno convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) chiedendone la condanna ex art. 2033 c.c., in via alternativa o solidale, alla restituzione della somma di € 257.484,68, versata in data 11.9.2009 da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse della contribuente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ( di seguito RAGIONE_SOCIALE), società estinta e cancellata dal Registro imprese il 23.3.2006, prima che la cartella di pagamento per interessi e sanzioni IRAP dell’ anno 2005, ad essa intestata, fosse notificata, in data 13.7.2009, al COGNOME, che vi figurava quale ‘ socio responsabile ex art. 2495 c.c. nei limiti di € 9.616,16 quale somma pervenuta dalla liquidazione ‘, essendo stato socio, amministratore e liquidatore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (socia unica di NOME), società anch’essa estinta e cancellata dal Registro imprese il 15.1.200 8, prima della notifica della cartella.
-Questa la pregressa vicenda processuale sottostante:
-con sentenza del 2011 la CTP di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto i ricorsi proposti contro la suddetta cartella sia dal RAGIONE_SOCIALE che dalla società estinta RAGIONE_SOCIALE (in persona dell’ex liquidatore), riconoscendone il diritto al pagamento della sanzione in misura ridotta e il conseguente obbligo dell’Ufficio di restituire la somma pagata in eccesso a titolo di sanzione;
-il giudizio di appello promosso da RAGIONE_SOCIALE (in cui gli originari ricorrenti avevano proposto appello incidentale per la restituzione integrale di quanto versato) era stato definito dalla CTR RAGIONE_SOCIALE con dichiarazione di nullità del
giudizio (in quanto la pretesa creditoria non poteva essere fatta valere contro una società già estinta ex art. 2495 c.c.) e della cartella di pagamento notificata a COGNOME (per difetto di legittimazione passiva, non essendone questi il legale rappresentante);
-di conseguenza, le società RAGIONE_SOCIALE (con atto di messa in mora ex art. 70, d.lgs. n. 546/1992 del 21.5.2013) e COGNOME (con diffida del 5.11.2013) avevano chiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente versate l’11.9.2009, e con comunicazione del 13.2.2014 RAGIONE_SOCIALE aveva confermato di aver provveduto allo sgravio dell’intero importo indebitam ente incassato, mettendolo ‘a disposizione di RAGIONE_SOCIALE‘ presso Equitalia;
-frattanto, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, la decisione era stata cassata con rinvio (da Cass. n. 897 del 2019) limitatamente alla posizione di COGNOME, ritenuto legittimato passivo quale ‘successore’ (Cass. Sez. U, n. 6070/2013) «nei limiti di cui all’articolo 2495 c.c.»;
-in sede di rinvio la CTR, circoscritto il thema decidendum alla riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ex art. 13, d.l. n. 472/1997, aveva accolto l’originario appello di AdE e annullato la riduzione della sanzione con restituzione RAGIONE_SOCIALE somme in eccesso disposta dalla CTP, riconoscendo la legittimità della cartella di pagamento nei confronti del solo COGNOME, e nei limiti della sua responsabilità, stante il giudicato interno sul resto;
–RAGIONE_SOCIALE aveva poi emesso una seconda cartella di pagamento, sempre per sanzioni e interessi IRAP 2005, ma per un importo di € 399.116,22 (con la dicitura: ‘ Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati: RAGIONE_SOCIALE ‘), notificata il 23.8.2022 al COGNOME, il quale l’aveva nuovamente impugnata;
-nel 2023 il relativo giudizio è stato dichiarato estinto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE per cessazione della materia del contendere, a fronte dell’atto di annullamento in autotutela anche di questa seconda cartella, in data 8.11.2022;
-alla rinnovata richiesta di COGNOME di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente versate, RAGIONE_SOCIALE ha risposto che lo studio incaricato ‘ non è
legittimato a presentare una richiesta per conto di un altro soggetto, ancorché estinto (RAGIONE_SOCIALE) ‘.
-Di qui la domanda ex art. 2033 c.c. di cui s ‘ è detto, proposta da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale ordinario di RAGIONE_SOCIALE, ove RAGIONE_SOCIALE si è costituita per resistere alla domanda avversaria, «eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice tributario».
-Pertanto, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno adito le Sezioni Unite con regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo affermarsi la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
4.1. –NOME ha resistito con controricorso, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
4.2. -Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
4.3. -I due ricorrenti hanno depositato memoria.
4.4. -La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis .1 cpv. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-L’istanza di regolamento preventivo verte sulla individuazione del giudice, ordinario o tributario, munito di giurisdizione sulla controversia di cui si è dato conto.
5.1. -In generale, è pacifico che la regola di riparto della giurisdizione si stabilisce sulla base della domanda, secondo il criterio non già del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (da ultimo, Cass. Sez. U, 25/09/2025, n. 26080, 08/08/2025, n. 22943, 24/01/2024 n. 2368 e 20/06/2024 n. 17104).
5.2. -Con specifico riguardo al riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice tributario, e in particolare alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso di imposte, costituisce principio consolidato quello per cui sono attratte nella giurisdizione generale del giudice tributario -attesa la riserva disposta dall’art. 2 del d.lgs. n. 546/92 per le cause di cognizione aventi per oggetto tributi -tutte le controversie nelle quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devolute al giudice ordinario -venendo in rilievo un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. -quelle nelle quali non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il “quantum” del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Cass. Sez. U, n. 21893/2009, n. 25931/2011, n. 25977/2016, n. 12150/2021); ipotesi alla quale va equiparata quella in cui, pur in assenza di un formale riconoscimento, la certezza dell’indebito derivi da una sentenza passata in giudicato emessa a seguito dello sgravio (Cass. Sez. U, 10/01/2022 n. 761; cfr. Cass. Sez. U, 21/12/2022 n. 37445 e Cass. Sez. 3, 30/01/2024 n. 2847).
6. -Nel caso in esame, appare pacifico che la cartella di pagamento per cui è causa (originariamente emessa a nome della società estinta e del COGNOME, e pagata dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE) sia stata oggetto di sgravio, per non debenza RAGIONE_SOCIALE somme nei confronti degli originari intestatari (così come oggetto di sgravio è stata la seconda cartella successivamente emessa a carico del solo COGNOME), sicché non residua controversia sull’esistenza dell’indebito oggettivo e sul quantum della restituzione, emergendo invece una contestazione sulla legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti per la restituzione di quanto pagato: questione di natura civilistica, e non specificamente tributaria, vertendosi in ipotesi di richiesta di rimborso proveniente da un terzo estraneo al rapporto tributario.
6.1. -Le ulteriori eccezioni sollevate dal controricorrente in punto di decadenza dall’istanza di rimborso IRAP ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973 e 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non inducono a diversa conclusione, poiché il diritto restitutorio non è azionato dal soggetto che era parte del
rapporto tributario sulla cui base è stata emessa la cartella in questione (RAGIONE_SOCIALE), ma dal soggetto terzo che, nell’interesse di quest’ultima, ha effettuato il pagamento (RAGIONE_SOCIALE), poi risultato non dovuto a seguito dello sgravio della cartella e del giudicato interno formatosi nel corso del processo tributario in merito alla posizione del contribuente RAGIONE_SOCIALE
-Pertanto, sulle conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
-Spese al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette al giudice del merito la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME