SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12872 2025 – N. R.G. 00034698 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n . 34698 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2024, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all’udienza del 18.09.2025, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta difende giusta procura in atti;
-ATTORE –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Vercelli, INDIRIZZO
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI : Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al sollecito di pagamento n. NUMERO_CARTA riferito alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA inerente al presunto mancato pagamento di un contributo unificato del 2023 per l’importo di euro 459,96.
A sostegno dell’opposizione ha invocato la propria carenza di legittimazione passiva al pagamento della pretesa tributaria; difetto di motivazione e difetto di notifica dell’atto presupposto e/o di qualsia informativa da parte dell’Amministrazione in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa.
L’ , nel costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo il credito di natura erariale spettante alla giurisdizione del Giudice Tributario; inammissibilità dell’opposizione proposta avverso il sollecito di pagamento attesa la rituale notifica della prodromica cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; nel merito, ha chiesto il rigetto dell’opposizione.
2 Il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario attes a la natura tributaria del credito chiesto con l’atto opposto relativo al mancato pagamento del contributo unificato.
Ai sensi dell’art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione ‘ è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo ‘, fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; (Cass. SS. UU. n. 5762/2012);
La giurisdizione tributaria, a cui sono devolute tutte le controversie relative a imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale senza limitazioni relative all’ an ed al quantum del tributo e quindi indifferente dal contenuto della domanda e si arresta solamente di fronte agli atti di esecuzione forzata tributaria. (Cass. civ. n. 2382/2007 e n. 11082/2007).
L’ opposizione all’esecuzione non ancora iniziata ex art. 615, comma 1 c.p.c., non rientra nell’esenzione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 in base al quale sono escluse dalla giurisdizione tributaria, solamente le controversie riguardanti gli atti dell ‘ esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Come già chiarito nell’Ordinanza del 27.03.2023 il contributo unificato, per costante giurisdizione ha natura tributaria (cfr. Corte Cost. n. 73/2005 e Cass. SS.UU., nn. 3007/2008 e 3008/2008) e, di conseguenza, la competenza a decidere sulla cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario. Inoltre, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale ed essendo, infatti, le cartelle esattoriali atti di riscossione e non di esecuzione forzata, il controllo della loro legittimità spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario. in base alla previsione degli articoli 2, comma 1, e 19, Dlgs n. 546/1992 (cfr Cass.. SS.UU. nn. 9840/11 e 5994/2012); che all’esistenza della pretesa fiscale è riservata alla cognizione del giudice tributario, in forza dell’art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642)
Sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario come chiarito dalla Cassazione SS.UU. ordinanza n. 1394 del 18.01.2022 che hanno risolto il conflitto di giurisdizione richiamando la disciplina di cui al combinato disposto del D.Lgs 546/1992, art. 2 e DPR n. 602/1973 art. 49 e ss, ed in particolare dell’art. 57 quest’ultimo come emendato dalla sentenza della Corte Cost. n. 114/2018 con il seguente principio ‘ Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti ‘ (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021): In particolare le Sezioni Unite hanno precisato che : a) spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati ; b) spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma dell’atto esecutivo , sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella nonché per fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell’esame pregiudiziale sulla giurisdizione.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, con riassunzione della causa nei termini di legge;
Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 22.09.2025
IL GIUDICE
NOME COGNOME