Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36016/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persone del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 753/2018 depositata il 21/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’A genzia delle entrate ricorre avverso la sentenza n. 753/2018 con cui la CTR della Basilicata ha rigettato l’appello dell’Ufficio, promosso
a seguito di un rinvio operato da questa Corte con ordinanza n. 9784/2017.
In particolare, ricorda come la fattispecie odierna promani da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio accertava in capo al contribuente una plusvalenza non dichiarata e conseguente alla vendita di terreni, ritenendo non opponibile la rideterminazione del loro valore ai sensi dell’art. 7 della L. n. 448/2001. Costui aveva invero sottoposto a perizia detti terreni e, sulla scorta del valore periziato pari a euro 172.000,00 avevo poi versato l’imposta sostitutiva.
Alienava poi i terreni per un corrispettivo (euro 149.000,00) inferiore, che considerava comunque quale base imponibile per la determinazione delle imposte ipocatastali, omettendo il valore ottenuto in forza della citata perizia. L’Ufficio assumeva consegu entemente l’atto impositivo, emesso ai sensi dell’art. 68, co. 2, TUIR recuperando a tassazione la plusvalenza conseguita.
Il contribuente adiva così il giudice di prossimità, che accoglieva il gravame con sentenza poi confermata anche all’esito del successivo giudizio di appello. La sentenza di secondo grado veniva impugnata innanzi a questa Corte che, con ordinanza n. 9784/2017, accoglieva il ricorso promosso dal patrono erariale. In particolare questa Corte, stabilendo il principio di diritto, riconosceva la libera scelta del contribuente di sottoporre i propri terreni alla stima al fine di determinarne l’imposta sostitutiva, dell’imposta di registro e di quella ipocatastale, ma affermava altresì che tale scelta non poteva precludere il potere di accertamento in capo all’Ufficio nei casi, come quello in commento, in cui il contribuente non aveva indicato il valore periziato n ell’atto di compravendita.
Il contribuente riassumeva così il giudizio innanzi alla CTR la quale, all’esito, si affrancava al suddetto principio di diritto, richiamando diversi precedente di legittimità secondo cui l’alienazione ad un prezzo più basso del valore periziato e la sua mancata indicazione
nell’atto di trasferimento non determinava la decadenza del contribuente dal beneficio, né faceva risorgere il potere accertativo dell’Ufficio, ove il versamento dell’imposta sostitutiva fosse stato comunque correttamente calcolato rispetto a detto valore.
Invoca ancora la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che si affida ad un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, co. 2, c.p.c. e degli artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986 nonché dell’art. 2697 c.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3. (violazione dell’o bbligo di conformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione).
In sostanza, dopo aver ripercorso i presupposti fattuali, che assume con incontroversi tra le parti, critica la sentenza per non essersi la CTR conformata al principio di diritto sancito da questa Corte di Legittimità in violazione dell’obbligo di legge, g ravante sul Collegio di rinvio, di attenersi scrupolosamente a detto principio e ciò anche laddove, medio tempore, sia mutato l’orientamento giurisprudenziale.
Il motivo è fondato e va accolto.
È invero ormai ius receptum quello secondo cui «La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che (cfr. Cass. n. 8225/2013) i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (conf. Ex multis Cass. n. 27343/2018; Cass. n. 3458/2012)… (…)… In assenza dell’intervento
dello ius superveniens, il semplice mutamento della giurisprudenza di legittimità non può spiegare per quanto detto efficacia sulla decisione del giudice di rinvio, che è tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c.» (cfr. Cass., II, n. 22657/2020).
Va, da ultimo, ricordato che «I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modifica re l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua ‘potestas iudicandi’, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ‘ex novo’ dei fa tti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.» (Cass. 14/01/2020, n. 448; conformi, ex plurimis, Cass. 24/10/2019, n. 27337; Cass. 26/09/2018, n. 22989; Cass. 06/07/2017, n. 16660)» (cfr. Cass., V, n. 1113/2022).
Orbene, è ben vero che nella materia in esame il contrasto giurisprudenziale formatosi in materia sia stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2321/2020, con la quale è stato pronunciato un principio di diritto difforme da quello stabilito con l’ordinanza n. 9784/2017 di questa Corte. È stato
invero ivi stabilito che « In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene».
Tuttavia, non è men vero che tale autorevole precedente, successivo tanto all’ordinanza n. 9784/2017 quanto alla sentenza oggetto di scrutinio, sia circoscritto al solo panorama giurisprudenziale senza che, sul punto, sia intervenuto alcun ius superveniens.
Ne consegue che, stante l’accoglimento del motivo con cui il patrono erariale aveva dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, era fatto obbligo alla CTR di uniformarsi al principio di diritto enunciato da questa Corte, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Pertanto, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si adegui ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22/01/2025.