Giudicato Implicito sulla Giurisdizione: Quando la Stabilità della Decisione Prevale sull’Errore di Diritto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la forza del giudicato implicito. Questo concetto, sebbene tecnico, ha implicazioni pratiche enormi per chiunque affronti un contenzioso. La Corte ha chiarito che, una volta formatosi il giudicato su una questione, come la giurisdizione, questa non può più essere messa in discussione, nemmeno se la decisione originaria era, in astratto, giuridicamente errata. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore estrattivo impugnava un’ingiunzione di pagamento emessa da un’amministrazione regionale per un contributo ambientale. Il ricorso veniva presentato davanti alla Commissione Tributaria competente.
Il giudice di primo grado respingeva le ragioni della società ed entrava nel merito della questione, confermando la legittimità della richiesta di pagamento. Con questa decisione, il giudice, pur non affermandolo espressamente, aveva implicitamente dichiarato di avere la giurisdizione per decidere la controversia.
La società proponeva appello, ma né essa né l’ente regionale sollevavano alcuna contestazione riguardo alla giurisdizione del giudice tributario. Sorprendentemente, la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, decideva d’ufficio di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, richiamando un recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Di fatto, il giudice d’appello annullava il processo, affermando che la materia non rientrava affatto nella competenza dei giudici tributari.
Contro questa decisione, la società proponeva ricorso per Cassazione.
La Questione del Giudicato Implicito in Cassazione
Il motivo centrale del ricorso era la violazione del principio del giudicato. La società sosteneva che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel sollevare la questione di giurisdizione. Secondo la difesa, poiché il giudice di primo grado si era pronunciato sul merito e nessuna delle parti aveva contestato la sua giurisdizione nel giudizio d’appello, su tale punto si era formato un giudicato implicito.
In altre parole, la questione della giurisdizione era ormai chiusa, “cristallizzata”, e il giudice d’appello non aveva più il potere di riesaminarla di sua iniziativa. La stabilità del giudicato, secondo questa tesi, doveva prevalere sulla corretta applicazione astratta delle norme sulla giurisdizione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi della società ricorrente, ritenendo il motivo fondato. Gli Ermellini hanno richiamato un insegnamento stabile e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
> «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito».
La Corte ha specificato che, sebbene la decisione del giudice d’appello fosse in linea di principio corretta secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, questo non poteva superare la forza del giudicato già formatosi. Si tratta di uno di quei casi in cui la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie prevalgono sulla correttezza sostanziale della decisione stessa. Per sottolineare questo punto, la Corte ha evocato l’antico brocardo latino “res iudicata facit de albo nigrum” (la cosa giudicata trasforma il bianco in nero), a significare che una decisione definitiva è legge tra le parti, a prescindere da tutto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Tributaria Regionale) per la decisione sul merito dell’appello.
Questa pronuncia offre una lezione cruciale: nel processo, è fondamentale impugnare tutti i capi e i punti sfavorevoli di una sentenza, anche quelli impliciti. Omettere di contestare un aspetto, come la giurisdizione implicitamente affermata dal giudice di primo grado, significa accettarlo e renderlo definitivo. Per gli avvocati e le parti, ciò si traduce nella necessità di un’analisi meticolosa delle sentenze di primo grado, per evitare che un’omissione strategica precluda la possibilità di far valere le proprie ragioni nei gradi successivi del giudizio.
Cosa si intende per ‘giudicato implicito’ sulla giurisdizione?
Si ha un ‘giudicato implicito’ sulla giurisdizione quando un giudice di primo grado decide la causa nel merito, affermando così implicitamente la propria competenza a giudicare, e nessuna delle parti contesta questo specifico punto nel successivo atto di appello. A quel punto, la questione della giurisdizione si considera definitivamente risolta e non può più essere discussa.
Un giudice d’appello può dichiarare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione se le parti non lo contestano?
No, non può farlo se sulla questione si è già formato un giudicato implicito. Come chiarito dalla Corte, una volta che la giurisdizione è stata implicitamente affermata in primo grado e non contestata in appello, il giudice di secondo grado non ha più il potere di sollevare la questione di sua iniziativa.
La forza del giudicato prevale anche se la decisione sulla giurisdizione era oggettivamente sbagliata?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la forza del giudicato sopravanza la correttezza nel merito della decisione di diritto. La stabilità e la certezza delle decisioni giudiziarie sono valori così importanti da prevalere anche su un potenziale errore nell’applicazione delle norme sulla giurisdizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26406 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
sul ricorso 10544/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 4603/2020 depositata il 09/10/2020;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania, attinta in appello per la riforma della decisione che in primo grado aveva respinto l’impugnazione della COGNOME a fronte dell’ingiunzione notificatale dalla Regione Campania per il pagamento del contributo ambientale dovuto per l’attività estrattiva, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario richiamandosi al principio in tal senso affermato da SS.UU. 1182/2020.
Il mezzo azionato dalla RAGIONE_SOCIALE si vale di un solo motivo, seguito da memoria, al quale replica con controricorso l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’erroneità dell’impugnato pronunciamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 37 e 38 cod. proc. civ. e dell’art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché, declinando la propria giurisdizione, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania aveva ignorato il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione a seguito della decisione nel merito del ricorso pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che riguardo ad essa nessuna contestazione era stata sollevata dalle parti nel giudizio di appello, è fondato e va pertanto accolto.
Fermo, infatti, nella specie, che il giudice di primo grado ebbe a decidere la causa avanti a sé pronunciando nel merito e che la statuizione così implicitamente enunciata in punto di giurisdizione non è stata contestata da alcune delle parti, va infatti ricordato che è stabile insegnamento di questa Corte che «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche
implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito» (Cass., Sez. U, 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. IV, 20/03/2013, n. 6966: Cass., Sez. 3, 28/09/2011, n. 19792).
Né l’assorbenza di questo rilievo è revocabile in dubbio considerando che l’enunciato pronunciato dal giudice d’appello, allorché ha ritenuto di dover dichiarare il difetto della propria giurisdizione in materia, riflette esattamente un principio stabilmente affermato dalle SS.UU. di questa Corte, sicché, in diritto, la decisione impugnata è senz’altro corretta, ma questo è uno di quei casi in cui la forza del giudicato sopravanza la correttezza nel merito della decisione di diritto, tanto che si può ben dire, ripetendo un antico brocardo, che “res iudicata facit de albo nigrum …”.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata alla CTR -ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado -pronunciante per il dovuto seguito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 24 settembre 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME