Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23546 -2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1309/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 5/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 11/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
partecipata del l’ RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 817/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale, proposta con denuncia DOCFA, relativa a unità immobiliari del contribuente a seguito di suddivisione di un immobile in distinte unità abitative, riqualificandole dalla categoria A/7 alle categoria A/8, classe 2.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione della documentazione (visura catastale storica) allegata alla memoria difensiva da ultimo depositata dalle ricorrenti, in quanto nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. nn. 25382 del 2019 in motiv., 28999 del 2018).
1.2. Parimenti risultano inammissibili, in quanto tardive, le deduzioni illustrate nella memoria difensiva in merito all’intervenuta «riclassificazione del medesimo immobile per cui è lite in A/7» nelle more del giudizio.
1.3. Come è noto, infatti, nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. nn. 21355 del 2022, 26332 del 2016, 3471 del 2016).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 17, comma 1, lett. b, d.l. 13.4.1939 n. 652, conv. in l. 11.8.1939 n. 1249, degli artt. 6, 9 e 61 d.P.R. 1.12.1949 n. 1142 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 5/63/1100 del 1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che la suddivisione di un immobile in distinte unità abitative sia compatibile con la trasformazione in A/8 delle singole unità.
2.2. Va premesso, per una più chiara comprensione della controversia in esame, che il Quadro generale delle Categorie stabilito con regolamento dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ai fini della qualificazione delle unità immobiliari urbane in esecuzione del R.D.L. 13 aprile 1939 («Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano») convertito nella L. 11 agosto 1939 n. 1249, divide tutti gli edifici in cinque gruppi.
2.3. Il gruppo «A» è ripartito nelle seguenti categorie: A-1 – Abitazione di tipo signorile; A-2 – Abitazioni di tipo civile; A-3 – Abitazioni di tipo economico; A-4 – Abitazioni di tipo popolare; A-5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare; A-6 – Abitazioni di tipo rurale: A-7 – Abitazioni in villini; A-8 – Abitazioni in villa; A-9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A-10 – Uffici e studi privati; A-11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.
2.4. Il secondo gruppo (B) comprende collegi, caserme, case di cura, prigioni, uffici pubblici, biblioteche, accademie, gallerie, musei che non abbiano sede in edifici della categoria A-9, cappelle e magazzini sotterranei.
2.5. Il terzo gruppo (C) comprende negozi, botteghe, magazzini, laboratori, stabilimenti balneari e sportivi etc.
2.6. Il quarto gruppo (D) comprende immobili c.d. «a destinazione speciale» (opifici, alberghi e pensioni, teatri etc ).
2.7. Il quinto gruppo (E) comprende immobili c.d. «a destinazione particolare» (stazioni di servizio, fortificazioni, fari, chiese, cimiteri etc.).
2.8. Ciò posto va anche premesso che la legittimità del surriportato Quadro Generale delle Categorie costituisce tutt’ora la base portante per la determinazione dei redditi immobiliari urbani.
2.9. Se è vero che, a norma dell’art. 3 del R.D.L. 652 del 1939, l’accertamento generale degli immobili urbani deve essere fatto per «unità immobiliare», si considera tale, in base al successivo art. 5, «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio», e a i sensi dell’art. 8, comma primo, del R.D.L. 652 del 1939, e degli art. 6, comma 1 e 61, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari, avendo così riguardo l ‘accatastamento alla situazione reale o di fatto , ben può, quindi, anche un singolo immobile scindersi, agli effetti catastali, in tante unità immobiliari distinte quando sono ciascuna idonea a produrre un reddito suo proprio.
2.10. In ipotesi di frazionamento di un immobile in distinte unità immobiliari, la tipologia catastale di un edificio non determina, dunque, automaticamente la medesima tipologia per ogni singola unità immobiliare che ne faccia parte, occorrendo tener conto delle relative condizioni concrete e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (in termini cfr. Cass. nn. 25805 del 2022, 14867 del 2013, 10013 del 2003).
2.11. Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha rilevato che con riguardo alle tre unità immobiliari -derivanti dal frazionamento di unità immobiliare accatastata come A/8 -, oggetto di DOCFA rettificata dall’Ufficio , non avevano subìto variazione in alcun «elemento strutturale e architettonico», «l’accesso continuava ad essere l’unico ingresso padronale sviluppantesi su 36 mq di superficie »,
richiamando inoltre la «qualità dell’immobile e delle caratteristiche in atti » e la «corretta applicazione del criterio comparatistico utilizzato con riferimento alla zona censuaria in cui è ubicato lo stabile», confermando l’accatastamento, rettificato dall’Ufficio , nella categoria A/8.
2.12. Le affermazioni dei Giudici di appello sono conseguentemente conformi ai principi di diritto dianzi illustrati.
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento pur se redatto in modo generico, senza riferimenti al caso di specie, e senza indicazione degli immobili assunti a comparazione dell’immobile del contribuente.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Dalla sentenza impugnata emerge che la proposta DOCFA aveva ad oggetto «una diversa distribuzione degli spazi esterni di fabbricato esistente per le cui unità immobiliari risultava pacifico e comunque non contestato il precedente classamento in A/8, in assenza dunque di una qualsiasi rilevante variazione edilizia, riferibile in specie alla struttura del fabbricato, alle volumetrie, alla altezza complessiva, a dotazioni e forniture, risultano a tale stregua del tutto congruo, coerente e ragionevole il richiamo dell’Ufficio … a precedente classamento».
3.4. Ciò posto, secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale
contenzioso (cfr. Cass. nn. 25144 del 2024, 25682 del 2023, 4955 del 2021, 12777 e 31809 del 2018, 12497 del 2016).
3.5. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile a tale ipotesi, giacché i dati forniti dalle contribuenti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita dell’immobile, per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che l ‘ eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale, il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (cfr. Cass. n. 3104 del 2021).
3.6. Nel caso di specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, dianzi illustrato, l’avviso di accertamento con rettifica di rendita -rinveniente da procedura DOCFA -conteneva, dunque, tutti gli elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado il contribuente di adeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa.
3.7. Occorre infatti tenere distinto il profilo della «motivazione» dell’avviso di accertamento (mirato a rendere immediatamente comprensibili al contribuente gli elementi costitutivi della pretesa, al fine di valutarne e modularne l’impugnativa sulla base di motivi di opposizione per loro natura insuscettibili di essere aggiunti o modificati in corso di causa) da quello della «prova» della classificazione stabilita dall’Ufficio, e i profili di affermata illegittimità della rettifica catastale non potevano che concernere il merito della vicenda, così da attingere, eventualmente, alla «prova» dei presupposti della diversa classificazione, non anche al diverso e preliminare aspetto della «motivazione» dell’ avviso.
4.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. in rubrica, «violazione dell’art. 24 Cost. nella parte in cui …(la Commissione tributaria regionale)… afferma che la precedente classificazione si sarebbe consolidata per effetto della non impugnazione della precedente rettifica operata d’ufficio …(con)… violazione del RDL 352/1939, con particolare riferimento all’art. 17, comma 1, lett. B)», nonché l’irrilevanza delle modifiche apportate all’immobile ai fini della classificazione in A/7 a seguito della sua suddivisione in due unità abitative indipendenti.
4.2. La censura va parimenti disattesa in quanto la Commissione tributaria regionale, come dianzi riportato al paragrafo 2.3., ha ritenuto corretto il classamento dell’Ufficio sulla scorta delle caratteristiche delle unità immobiliari, risultate invariate rispetto all’immobile originario, e in tal senso va inteso anche il richiamo alla mancata impugnazione del precedente classamento in A/8 in relazione alle caratteristiche immobiliari ad esso inerenti, a conferma de ll’insussistenza della «diversità dello stato di fatto preesistente» prospettata da parte contribuente.
5.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare che « l’immobile preso a comparazione … non ha caratteristiche assimilabili a quello per cui è lite … ».
5.2. Il motivo in parte qua è inammissibile, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774 del 2016, 5528 del 2014).
In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da