Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6308 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6308 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26309/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore – intimata – avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria del Molise, n. 342/01/2021 depositata in data 21/07/2021 e notificata a mezzo PEC in data 27/072021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento con cui il Riscossore richiedeva il pagamento di tributi sanzioni e interessi relativi al mancato versamento Irap per il periodo d’imposta 2011.
La commissione tributaria provinciale di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo non dovute le sanzioni erogate per il ritardato omesso pagamento delle imposte.
Appellava l’ufficio.
Con la sentenza qui gravata del ricorso per cassazione il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione della CTP.
Ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di censura.
La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di Legittimità.
Ragioni della decisione
Ritiene la Corte che debba esaminarsi per primo, in quanto preliminare e -all’esito dello scrutinio -dirimente il secondo motivo di ricorso.
Tale mezzo di impugnazione censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 5 e 6 del d. Lgs. n. 472 del 1997 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente il giudice del merito ritenuto fornita la prova della sussistenza delle difficoltà finanziarie che nel 2016 avrebbero determinato la decadenza dalla rateizzazione dell’avviso bonario oggetto dell’atto impugnato, riguardando le prove fornite solo i periodi d’imposta dal 2009 al 2012.
Il motivo, che propone in concreto una questione di violazione di legge, e quindi si sottrae a ogni profilo di inammissibilità, è fondato.
Con riguardo alle specifiche previsioni in tema di forza maggiore, come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che «in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d. Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139/2020).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE, non si è conformata al superiore principio di diritto.
Invero, gli elementi addotti a sostegno della pretesa non colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori del tutto esterni alle normali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibili ed evitabili o affrontabili con un’accorta gestione aziendale, dal momento che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, è circostanza suscettibile di previsione; sicché non può sostenersi che -in forza della deduzione e prova di tale inadempimento – sia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997. Ancora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di sanzioni
tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la quale ha escluso che il reiterato inadempimento delle pubbliche amministrazioni integrasse detto elemento; conf. Cass. n. 8844/2024).
È stato, altresì, evidenziato che proprio «la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del d. Lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n. 39548/2021; si veda, anche, Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale). Applicando i suddetti principi al caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramente esclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito della stessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR (‘comportamento omissivo della Regione Calabria che aveva interrotto il flusso dei pagamenti’ ; così a pag. 4 della sentenza impugnata, terzo capoverso) involgenti situazioni ampiamente prevedibili per un operatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024). Circostanze che peraltro non hanno impedito alla società di destinare somme al pagamento degli stipendi e neppure al ‘riversamento di somme a beneficio di terzi’ (ancora pag. 4 della sentenza impugnata, quarto capoverso), a ulteriore riprova della possibilità -concretamente non
seguita, di qui la giusta applicazione delle sanzioni – per la stessa di determinarsi diversamente anche con riguardo agli obblighi tributari. Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso -che denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 c. 2 lett. e) del d. Lgs. n. 546 del 192 e dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per i giudici di secondo grado mancato di esaminare il motivo di appello formulato dall’ufficio secondo il quale le difese formulate dalla contribuente risultavano inconferenti e non riferibili al contenuto dell’atto impugnato avendo la società omesso specificamente di contestare le imposte diverse dall’iva dovuta per i periodi d’imposta 2009 e 2011 -e il terzo motivo di ricorso – il quale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per non essersi la sentenza di appello avveduta di come la contribuente non abbia offerto prova della sussistenza delle difficoltà finanziarie che determinarono la decadenza dalla rateizzazione dell’avviso bonario in forza della quale venne emessa la cartella ora impugnata – sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere.
La sentenza, a seguito dell’accoglimento del motivo di cui si è detto, è quindi cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti di causa applicando i superiori principi di diritto .
p.q.m.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME