Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31124 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31124 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 19145-2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, COMMISSARIO LIQUIDATORE DI RAGIONE_SOCIALE, SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
FONDI IMMOBILIARI- IRES
avverso la sentenza n. 5411/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME.
Rilevato che
Con avviso di accertamento relativo all’anno 2010 l’RAGIONE_SOCIALE contestava che il RAGIONE_SOCIALE costituisse una autonoma realtà societaria, formalmente gestita da RAGIONE_SOCIALE, utilizzata dai beneficiari effettivi NOME COGNOME e NOME COGNOME per ottenere una segregazione patrimoniale degli immobili.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso ritenendo che i redditi andassero imputati per trasparenza ai soci.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello erariale, evidenziando che la decisione dei giudici di primo grado contrastava con gli elementi raccolti dall’ufficio, incentrati sulla configurazione di una società di fatto il cui oggetto ruotava intorno alla gestione di un patrimonio RAGIONE_SOCIALE riconducibile ai coniugi COGNOME e che si fosse in presenza quindi di un soggetto terzo rispetto ai quotisti, con patrimonio e rapporti giuridici propri, tipici della società RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale doveva procedersi ad una autonoma determinazione dei profili reddituali; il soggetto era quindi terzo ma, per le concrete modalità organizzative ed operative, non soddisfaceva i requisiti di disciplina dei fondi immobiliari chiusi; lo strumento del fondo di investimento sotto la gestione di una SGR era quindi stato piegato ad una diversa finalità, rappresentata per l’appunto dalla volontà di segregare il patrimonio dei quotisti e di ridurne il carico impositivo.
Contro tale sentenza propone ricorso la società, in base a due motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale dell’11/10/2023.
Considerato che:
Con il primo motivo la società deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente ratione temporis , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., lamentando l’errata interpretazione della nozione di pluralità di investitori, elemento la cui sussistenza era stata negata dalla CTR e che invece dovrebbe ritenersi sussistente, alla luce della interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla nozione di pluralità di soci in tema di società.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2463, primo, secondo e terzo comma, dell’art. 2329, dell’art. 2330, dell’art. 2331 e dell’art. 2332, primo comma, cod., civ., anche in relazione all’art. 10 della direttiva UE 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, in quanto la riqualificazione del RAGIONE_SOCIALE sarebbe in contrasto con le modalità di costituzione di una società di capitali prevista dal codice civile.
La particolare rilevanza della questione determina la rimessione della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023.