Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34360 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34360 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17818/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Brescia, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 28/23/2022, depositata e pubblicata in data 11.1.2022, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 18.11.2025
TRIBUTI -Avviso di accertamento -operazioni oggettivamente inesistenti -riparto oneri probatori.
dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO veniva accertato, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli articoli 39, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito pari ad € 136.425,73, determinato da minori costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, di cui € 97.577,35, documentati da fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE ed € 38.847,44 afferenti alla ditta RAGIONE_SOCIALE. Ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini dell’I.R.A.P., veniva accertato un valore della produzione netta pari ad € 136.425,00, mentre, ai sensi degli articoli 23, 24 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, si accertava IVA non detraibile per € 28.648,00, sulla base della documentazione contabile trasmessa in sede di contraddittorio, nella quale gli accertatori rinvenivano vari elementi che lasciavano supporre l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni documentate nelle fatture contestate.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva riscorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che, nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettava le eccezioni preliminari, accoglieva il ricorso nel merito ed annullava l’avviso di accertamento impugnato, con spese integralmente compensate, ritenendo che ‘ L’accertamento appare fondato su indizi né gravi né precisi né concordanti e l’RAGIONE_SOCIALE non ha fornito nemmeno un briciolo di prova che la ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolta, con i suoi acquisti, in una frode IVA e nemmeno ha precisato quale beneficio la stessa abbia tratto da tali operazioni, quando il diniego alla detrazione
dell’IVA e la deduzione dei costi relativi a beni oggetto dell’attività svolta di commercializzazione al minuto, rappresenta un’ eccezione alla regola che l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo adeguata con elementi oggettivi che consentano di concludere che il ricorrente era a conoscenza dell’evasione commessa dagli emittenti RAGIONE_SOCIALE fatture contestate…. ‘La merce veniva consegnata, veniva verificata con la fattura, dopo di che veniva pagata ‘.
3.La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Ufficio, rigettava l’appello con la seguente motivazione: ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in merito alla ripartizione dell’onere della prova. Vero è che la parte appellata si è limitata ad affermare che la merce è stata effettivamente consegnata e pagata . La parte appellata inoltre ha dichiarato che era sempre presente in negozio, che non aveva alcuna merce in magazzino e che si accorgeva, volta per volta, RAGIONE_SOCIALE mancanze sugli scaffali provvedendo poi ad effettuare gli opportuni ordini. Le prove fornite dal contribuente sono relative all’avvenuto pagamento del servizio, all’IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e le fatture contestuali al trasporto non richiedono le bolle di consegna in base alle vigenti disposizioni normative. I Primi Giudici hanno ribadito che: ‘In tema di operazioni soggettivamente inesistenti si verifica l’inversione dell’onere probatorio, in presenza di regolarità RAGIONE_SOCIALE fatture, RAGIONE_SOCIALE registrazioni e dei pagamenti, solo allorchè l’Amministrazione finanziaria dimostra sia la frode del cedente sia la connivenza del cessionario, aspetto quest’ultimo che l’RAGIONE_SOCIALE non ha per nulla dimostrato’. La Sentenza impugnata afferma che l’odierna appellata “ha dato prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE fatture e dei relativi pagamenti effettuati con mezzi
tracciabili”. Infatti, a fronte della documentazione prodotta dalla società, la Commissione può ritenere provata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni. La Commissione ritiene quindi che non vi siano sufficienti motivazioni per non confermare l’operato dei Primi Giudici, fatta salva la buona fede della Parte contribuente. In considerazione della complessità della vicenda la Commissione ritiene esistano le motivazioni per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.’
Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La società intimata resiste con controricorso.
E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del 18.11.2025.
La parte controricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727 e 2729, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. .», l’RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.T.R. ha gravemente violato le regole sul riparto dell’onere della prova, come interpretate da questa Corte. La C.T.R., secondo la ricorrente, ha fondato la motivazione esclusivamente su quanto ritenuto dai giudici di prime cure, pur dando atto che la parte appellata si era limitata ad affermare che la merce era stata effettivamente consegnata e pagata, che era sempre presente in negozio e che di volta in volta si accorgeva della merce mancate e provvedeva ad effettuare gli ordini. Ha inoltre accertato che le prove fornite dalla contribuente erano le fatture emesse dal terzo, la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e che le fatture contestuali al trasporto non richiedevano la bolla di
consegna. Contrariamente a quanto opinato dal giudice del gravame, secondo la Suprema Corte, nessuna rilevanza può, in realtà, essere attribuita alla regolarità formale della contabilità o al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte da parte di una società che registri fatture emesse da una ‘cartiera’ né, d’altronde, tali elementi sono sufficienti a dimostrare l’effettiva effettuazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni oggetto di fatturazione, essendo privi del c.d. requisito di ‘concludenza’ di cui all’articolo 2729 c.c., come statuito in numerose pronunce, tra cui Cass. 13 ottobre 2011, n. 21100. Inoltre, la C.T.R., sempre secondo la ricorrente, ha erroneamente ritenuto sussistente ‘ la buona fede della parte contribuente ‘, senza considerare che, in caso di registrazione di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti dal punto di vista oggettivo, le prestazioni fatturate non sono in realtà mai state poste in essere, cosicché non è in alcun modo possibile invocare la buona fede di un soggetto che non ha ricevuto alcuna prestazione, ma solo la relativa fattura. Ad ogni modo, l’Amministrazione finanziaria aveva fornito prova di quanto contestato e, soprattutto, i fatti accertati costituivano validi elementi di riscontro -anche semplicemente indiziari – che legittimavano l’accertamento. Sarebbe quindi evidente che, una volta forniti tali elementi, l’onere probatorio doveva ricadere in capo alla società contribuente, che non era stata in grado di soddisfarlo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione. La controparte non aveva infatti fornito alcuna prova, limitandosi ad affermare che la merce era stata effettivamente consegnata e pagata, senza fornire alcuna documentazione relativa alla tipologia di merce consegnata. La stessa sentenza impugnata ne dava espressamente atto. La parte privata, come indicato nell’atto impositivo, non aveva fornito nessun mezzo di prova
libera (quale, ad esempio, fax, conferme d’ordine, corrispondenza interlocutoria, documentazione rientrante nel normale svolgimento di qualsiasi attività commerciale). Allo stesso modo, la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società (che la Commissione regionale aveva ritenuto ‘ del tutto genuina ‘) non conteneva alcun elemento probatorio, atteso che il legale rappresentate aveva dichiarato di non aver mai conosciuto personalmente i fornitori, di non essersi mai recato presso i loro magazzini e di non avere mai scambiato con tali fornitori messaggi e-mail, corrispondenza o telefonate, in spregio agli elementari canoni di diligenza nella scelta del fornitore, prescritti dalla giurisprudenza per la valutazione della buona fede in tema di operazioni inesistenti.
Il motivo è ammissibile, posto che l’RAGIONE_SOCIALE non tende ad ottenere una rivalutazione del merito della causa, ma denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto dell’onere della prova in tema di fatture oggettivamente inesistenti, lamentando che nessuno degli elementi indiziari forniti dall’A.F. sia stato oggetto di valutazione.
2.1. La doglianza è altresì fondata.
2.2. Questa Corte, in materia di prova per presunzioni, ha più volte statuito che il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino
una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9108 del 06/06/2012, Cass. n. 5374/2017).
2.3. Con riguardo, in particolare, alle operazioni oggettivamente inesistenti a fini Iva, secondo il costante orientamento di questa Corte, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia’ (cfr Cassazione, pronunce nn. 3488/2024, Cass. n. 28628/2021 e 27554/2018).
3.La C.T.R., oltre a non aver compreso la natura RAGIONE_SOCIALE contestazioni, relativa ad operazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti, si è sostanzialmente sottratta al
dovere di riesaminare la controversia, in ossequio al principio dell’effetto devolutivo dell’appello, limitandosi ad una sorta di controllo ‘esterno’ della motivazione della sentenza di primo grado, acriticamente condivisa, indi valutando esclusivamente le dichiarazioni della parte assoggettata a verifica e dunque pretermettendo del tutto l’esame degli elementi indiziari forniti dall’A.F. nell’atto impugnato.
4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata e la causa rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà a nuovo motivato esame, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà a nuovo motivato esame, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME