Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 146 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 146 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
Iva -Op. sogg. inesistenti -Prova
ORDINANZA
Sul ricorso n. 904-2024, proposto da:
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avv. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso ope legis dall ‘Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1601/08/2023 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, depositata il 6 giugno 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
A COGNOME NOME l’RAGIONE_SOCIALE notificò l’ avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 200 6, con cui, ai fini Iva e II.DD.,
recuperò un maggior imponibile, ritenuto riconducibile ad operazioni soggettivamente inesistenti. Nello specifico era contestato l’acquisto di materiale afferente telefonia mobile ed elettrodomestici da una società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, rivelatasi società RAGIONE_SOCIALE ed interposta rispetto alle reali società venditrici, sedenti in San Marino o in paesi intracomunitari.
Avverso l’atto impositivo la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che con sentenza n. 5094/02/2017, rigettò il ricorso. Il contribuente appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, che con sentenza n. 1601/08/2023 respinse l’impugnazione.
Il giudice regionale dopo aver rigettato la denunciata carenza di motivazione dell’atto impositivo, per mancata allegazione del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, identificata come società RAGIONE_SOCIALE, nel merito, richiamando le statuizioni del giudice di primo grado, ha rigettato le difese del contribuente, ritenendo provata la fittizietà della società, che formalmente acquistava da società di San Marino o estere, in realtà semplicemente interponendosi tra queste ultime e l’acquirente effettivo, al fine di conseguire vantaggi per sé e far conseguire vantaggi economici alla cessionaria, quali l’acquisto sottocosto della merce e la detrazione del l’iva a debito . Ha quindi dichiarato inammissibile il terzo motivo, con cui lil contribuente aveva invocato il riconoscimento del diritto al recupero dei costi sostenuti per le operazioni, pur qualificate come soggettivamente inesistenti, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993, introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, reputandola questione nuova, mai prima evocata.
Il ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 13 giugno 2025 la causa è stata riservata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la «violazione art. 7 L. 212/2000 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c co. 1 n. 4. Sotto il profilo
della mancata allegazione del pvc elevato nei confronti di soggetto terzo e dei documenti in esso richiamati».
Il primo motivo è infondato.
La sentenza della Commissione regionale è censurata perché la contestazione del coinvolgimento del contribuente in operazioni soggettivamente inesistenti sarebbe stata affermata senza che gli fosse consentita la lettura e la conoscenza del processo verbale elevato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, così da violare l’obbligo imposto dall’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212.
I n tema di motivazione dell’atto impositivo e della sua pretesa nullità , quando al richiamo di altri atti non fa seguito la loro allegazione, questa Corte ha già chiarito che l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale ( ex multis , Cass., 30 dicembre 2024, n. 34906; 25 marzo 2024, n. 8016; 29 novembre 2023, n. 33327; 5 ottobre 2018, n. 24417; 11 aprile 2017, n. 9323).
Nel caso di specie questo principio è stato ribadito dal giudice regionale, richiamando le regole generali della l. n. 241 del 1990 (art. 3, comma 3), nonché specificando che alla pag. 3 dell’avviso d’accertam ento era stato riprodotto in modo compiuto ed esaustivo il contenuto del pvc emesso nei confronti della società fornitrice, illustrando le modalità operative di questa e gli elementi da cui si evinceva la sua natura di RAGIONE_SOCIALE. Ciò trova conferma per quanto riportato nello stesso ricorso per cassazione del contribuente, in cui risulta riprodott a proprio quella pagina dell’atto impositivo (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione). Nel caso concreto, dunque l’avviso d’accertamento non poteva essere affetto da nullità, perché rispettoso RAGIONE_SOCIALE regole evincibili dall’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.
Il motivo va dunque rigettato.
Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato la «Violazione artt. 109 del TUIR, 53 COST, 2697 c.c. e 39 Dpr 600/72 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per avere il Giudice di seconde cure denegato la
deducibilità del costo portato dalle fatture asseritamente riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti e tanto in palese violazione dell’art. 109 del TUIR e del principio di capacità contributiva».
Con il terzo motivo ha denunciato la «Violazione e falsa applicazione degli Artt. 2697 C.C. 54 Dpr 633/72 in relazione all’art. 360, Co. 1, N. 3, C.P.C per avere la Ctr, ai fini Iva, denegato il diritto del contribuente a detrarre l’Iva assolta sugli acquisti assumendo che lo stesso fosse cons apevole dell’alterità del soggetto fornitore, e tanto senza che l’Ufficio avesse offerto allo scopo alcuna prova».
Il secondo ed il terzo motivo possono essere invece trattati congiuntamente, perché connessi.
Nelle critiche sviluppate in ricorso , sotto il profilo dell’errore di diritto, il contribuente sostiene che non potevano essere recuperati i costi sostenuti per l’acquisto dei beni fatturati, sia pur nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, né tanto meno disconosciuto il diritto alla detrazione dell’iva a debito, esposta nelle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE. Più in generale, nei due motivi, così come più ampiamente riassume la memoria illustrativa, si nega lo stesso coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni soggettivamente inesistenti, per assenza di consapevolezza.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, questa Corte ha affermato che, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni, incombe sulla stessa l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario -nei termini appresso chiaritiche l’operazione si sia inserita in un meccanismo finalizzato all ‘ evasione d’imposta.
L’ufficio deve , cioè, dimostrare, anche in via presuntiva ed in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile
da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).
Più nel dettaglio, si è affermato che in ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, che si risolvano nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, con conseguente insorgenza del proprio diritto alla detrazione, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, costituisce un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico, dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativi che pur gravano sull’oper atore economico quando si interfaccia con altro operatore, induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta.
In tal caso sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non era il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; 20 luglio 2020, n. 15369).
Costituendo infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistema comune europeo – come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni in linea di principio, l’Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il diritto debba essere negato, attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso
dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.
Nelle ipotesi più semplici, quali appunto le operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, nelle quali l’operatore acquista direttamente -solo sul piano formale- da una RAGIONE_SOCIALE, attesa l’immediatezza dei rapporti l’onere dell’Amministrazione finanziaria può esaurirsi , tenuto conto del contesto in cui si inserisce l’operazione, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale, o su altri elementi di agevole percezione (quali ad esempio la rilevazione di prezzi sottocosto della merce oggetto di cessione).
In quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinte da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”) l’ufficio è onerato dall’allegazione degli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essa da parte del contribuente (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426; 21 aprile 2017, n. 10120; 30 ottobre 2018, n. 27629; 27 febbraio 2020, n. 5339).
Solo ove questa prova sia fornita dall’ufficio, spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l’iva, la prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d’ignoranza sul carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Si afferma infatti che il contribuente, ancorché non coscientemente partecipe di una frode, è tenuto ad adottare comunque tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurare la propria estraneità ad operazioni fraudolente, e ciò richiede non so lo l’assenza di una sua consapevole partecipazione, ma anche l’incolpevole ignoranza dell’operazione inesistente (cfr. anche CGCE, causa C -409/04 –RAGIONE_SOCIALE; da ultimo, con un esame approfondito che ricostruisce anche i precedenti della giurisprudenza euro-unitaria, cfr. CGCE, 1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).
Non si considera dunque sufficiente che il contribuente rappresenti la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la
merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), anzi frequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attività illecita posta in essere.
In ogni caso, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio, è certo che a seconda del livello di complessità dell’organizzazione della frode -in base al riscontro di una catena più corta o più lunga rappresentativa del numero di società partecipanti all’illecito -l’accertamento giudiziale del concreto atteggiarsi RAGIONE_SOCIALE varie fattispecie è generalmente affidato all’allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo i principi posti a presidio del governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive.
I n questa attività di scernimento l’organo giudicante deve correttamente osservare le regole di riparto della prova.
Poiché, inoltre, con il terzo motivo di ricorso è stata anche invocata la disciplina modificativa dell’art. 14, comma quattro-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ai principi appena enunciati deve peraltro aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità, a seguito della introduzione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 44 del 2012, e della conseguente novella che ha interessato l’art. 14 cit., ha chiarito il significato, la portata ed i limiti interpretativi della disciplina regolatrice le operazioni inesistenti, soggettivamente ed oggettivamente tali, anche quando relazionate a condotte penalmente rilevanti.
Nello specifico l’art. 8 prevede che « 1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: “4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della
causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”. 2. Ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione RAGIONE_SOCIALE predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ».
Ebbene, sulla base della nuova disciplina, si è chiarito che ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 – nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, cit. – l’acquirente
dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25249; 6 luglio 2018, n. 17788; 15 marzo 2022, n. 8480).
Un ulteriore limite alla deducibilità è dunque relazionato alla diretta utilizzazione di quei costi o spese per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. A tal fine si è affermato che in tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, cit., nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, cit., norma integrante ius superveniens, astrattamente più favorevole al contribuente e quindi avente efficacia retroattiva, l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e RAGIONE_SOCIALE spese dei beni o RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31789; 1 aprile 2021, n. 9077; 20 ottobre 2021, n. 29142; 15 settembre 2023, n. 26678; 19 marzo 2024, n. 7275; 6 febbraio 2025, n. 2951). Ed ancora che, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, cit., devono ritenersi costo o spesa direttamente “utilizzati” per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolo nell’assunzione, da parte dell’agente, di una obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto (Cass., 28 dicembre 2017, n. 31059; 5 dicembre 2019, n. 31789; 1 settembre 2022, n. 25686; 15 ottobre 2024, n. 26786).
Si è anche avvertito che l’indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitti non colposi non discende in modo “automatico” dalla declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, spettando al giudice tributario
valutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta (Cass., 4 aprile 2019, n. 9419).
Tornando allora all’esame del caso concreto, dalla sentenza innanzitutto emerge che il giudice d’appello, nel confermare le statuizioni di primo grado, ha escluso quanto meno l’incolpevole ignoranza del contribuente .
Per un verso, infatti gli elementi evincibili dalla pronuncia, in ordine alla natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trovano conferma nel contenuto della sentenza di primo grado, richiamata e riportata nei suoi elementi essenziali dalla Commissione regionale. Inoltre, è sempre il giudice d’appello che riconosce le evidenti anomalie operative della RAGIONE_SOCIALE (p. 5 della sentenza impugnata), aggiungendo che « gli elementi indiziari addotti dall’ufficio risultano pregnanti e non sconfessati da alcuna attività controdimostrativa del contribuente».
La correttezza della sentenza del giudice regionale, che ha operato evidentemente un accertamento in fatto, è tanto più significativa quando si evidenzia che non solo il contribuente non ha mai allegato alcuna prova a dimostrazione della sua incolpevole ignoranza circa la natura RAGIONE_SOCIALE operazioni d’acquisto di beni a cui ha partecipato, ma, soprattutto, non ha fatto il minimo riferimento ad elementi che avrebbe eventualmente prodotto nel processo in occasione dei giudizi di merito a sua discolpa.
Di nessun rilievo, poi, è la sentenza assolutoria in sede penale che non svolge alcun effetto di giudicato avendo mandato assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., il COGNOME con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’, la quale, lungi d al far ritenere la parte estranea alla vicenda, si è in realtà limitata a ritenere non raggiunta la prova del dolo, dunque di un elemento soggettivo non richiesto, né necessario ai fini della fattispecie in giudizio.
L a pronuncia del giudice d’appello si è dunque attenuta ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne discende che, ai fini del recupero ad imponibile dell’iva fatturata dalle cartiere e assolta dal ricorrente, per le ragioni esposte, le censure del COGNOME non possono trovare accoglimento. Risulta pertanto infondato il terzo motivo.
Quanto alla deducibilità dei costi, di cui tratta il secondo motivo, le censure del contribuente sono tuttavia inammissibili, perché il ricorso non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della statuizione negativa della Corte di giustizia. Essa è fondata non già su un giudizio di merito -che anzi il giudice d’appello avrebbe ritenuto positivo ove esaminato il merito-, ma sulla rilevata inammissibilità del motivo, perché non introdotto tempestivamente con il ricorso di primo grado, e dunque formulato in sede d’appello in violazione dell’art. 57 , d.lgs 546/92. La ratio della decisione non è stata specificamente impugnata e dunque risulta inammissibile.
I motivi vanno pertanto rigettati.
Al rigetto del ricorso segue la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali secondo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Presidente
NOME COGNOME