Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 707 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15845/15 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall’avv. AVV_NOTAIO e dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore; – resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7775/38/14 depositata in data 18 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, quale socia della estinta RAGIONE_SOCIALE, impugnava dinanzi la C.t.p. di Roma l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IRES ed IRA P per l’anno 2004, oltre sanzioni, il tutto per complessivi € 58.801,00; l’avviso seguiva ad un PVC redatto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ufficio di Roma 2 -e l’avviso era notificato ad NOME COGNOME, legale rappresentante
della RAGIONE_SOCIALE, nella qualità sia di socio che di legale rappresentante della estinta RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, ove si costituiva anche l’ ufficio finanziario, dichiarava inammissibile il ricorso per l’irritualità dell’introduzione del giudizio.
Contro tale decisione proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, quale socio della estinta RAGIONE_SOCIALE, dinanzi la C.t.r. del Lazio che, con sentenza n. 7775/38/14 depositata in data 18 dicembre 2014, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarava ammissibile il ricorso di primo grado, respingeva nel merito il gravame e dichiarava legittimo l’accertamento « nei limiti esposti in motivazione » .
Avverso la sentenza della C.t.r. la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ. con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della società RAGIONE_SOCIALE sulla base del fatto che quest’ultima è stata socia della società estinta RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti l’RAGIONE_SOCIALE lamenta il credito.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione d ell’art. 2945, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente
lamenta la stessa doglianza esposta nel primo motivo di ricorso sotto il profilo del l’ error in iudicando.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta la stessa doglianza esposta nel primo motivo di ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Essi afferiscono all’interpretazione della disciplina scaturente dal combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all’ error in procedendo ed all’ error in iudicando .
2.1 In relazione all’art. 2495, secondo comma, cod. civ., occorre richiamare i consolidati arresti di questa Corte.
L’art. 2495 cod. civ., secondo comma, nel testo modificato dalla riforma societaria del 2003, applicabile ratione temporis , prevede che « ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi » , norma questa riversata nel successivo terzo comma del medesimo articolo, per effetto del d.l. n. 76 del 2020, art. 40, comma 12-ter, lett. b), conv. dalla l. n. 120 del 2020, irrilevante nella specie. Cass., Sez. U., 22/02/2010, n. 4060 ha avuto modo di stabilire che in tema di società di capitali, a seguito della riforma RAGIONE_SOCIALE società, la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Ciò opera soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17/01/2003, n, 6, che,
modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge; ne segue però che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore all’1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data.
2.2. Successivamente Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071 hanno ribadito il principio che l’iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese ha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica; le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate , senza che l’attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. Secondo le Sezioni Unite si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazi one o illimitatamente, a seconda che, ‹‹ pendente societate ››, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Nella sostanza, dunque, in
caso di estinzione della società, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della società stessa, debito che conserva ‹‹intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica››.
2.3. Da un punto di vista processuale, il medesimo arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ha altresì evidenziato che la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (ex plurimis: Cass. 02/03/2021, n. 5605; Cass. 04/08/2017, n. 19580; Cass. 25/05/2017, n. 13183; Cass. 08/03/2017 n. 5988; Cass. 05/11/2014, n. 23574; Cass. 06/11/2013, n. 24955).
2.4. In tale quadro, occorre ribadire che l’utile partecipazione alla distribuzione dell’attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio: la tesi, affacciatasi in alcune pronunce successive alle citate Sezioni Unite del 2013 (in particolare, Cass. 26/06/2015, n. 13259; Cass. 23/11/2016, n. 23916; Cass. 31/01/2017, n. 2444; Cass. 22/06/2017, n. 15474), si pone in realtà non in linea con l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni
Unite, come correttamente evidenziato, anzitutto, da Cass. 8/03/2017, n. 5988 (ove si evidenzia un possibile inconsapevole contrasto, sul punto), nonché da Cass. 7/04/2017, n. 9094, che sottolinea come il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e che la mancata utile partecipazione non consenta neanche di escludere a priori lo stesso interesse ad agire del creditore (si veda anche Cass. 9/10/2015, n. 20358: il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione).
La giurisprudenza successiva s’è assestata in questo ultimo senso (tra le tante, Cass. 16/06/2017, n. 15035; Cass. 19/04/2018, n. 9672; Cass. 5/06/2018, n. 14446; Cass. 16/01/2019, n. 897; Cass. 20/06/2020, n. 12758 e, da ultimo, Cass., Sez. U., 15/01/2021, n. 619; Cass. 21/10/2021, n. 29277; Cass. 20/10/2021, n. 29156; Cass. 5/11/2021, n. 31904; Cass. 28/04/2022, n. 13247), tanto da potersi considerare ormai « diritto vivente » .
D’altro canto, è stato più volte osservato (in particolare le già citate Cass. n. 9094 del 2017, Cass. n. 9672 del 2018, e Cass., Sez. U., n. 619 del 2021, in motivazione) che la sussistenza dell’interesse ad agire del creditore sociale non può valutarsi in forza di una prospettiva meramente statica, la responsabilità del socio non potendo di per sé escludersi né sulla sola base di quanto emergente dal bilancio di liquidazione, né dalla mera circostanza che egli non abbia partecipato utilmente alla ripartizione finale, ‹‹potendo ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci›› (Cass., Sez. U., n. 619 del 2021, cit.).
2.5. Questa Corte ha più volte precisato poi che la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, in
quanto la stessa è priva, oramai, della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che è ad essa preclusa la possibilità di proporre impugnazione (Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070; Cass. 9/10/2018, n. 24853; Cass. 19/12/2016, n. 26196); pertanto, la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determinano il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex legale rappresentante (tanto che l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società: Cass. 19/04/2019, n. 11046; Cass. 11/3/2015, n. 4853; Cass. 8/10/2014, n. 21188; Cass. 3/11/2011, n. 22863). 2.6. Deve, pertanto, ritenersi valida la notifica effettuata nei confronti dei soci dopo l’estinzione a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, poichè, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 60 0 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 31/03/2022, n. 10300; Cass. 15/03/2022, n. 8299; Cass. 15/03/2021, n. 7168; Cass. 28/12/2017 n. 31037; Cass. 12/10/2018, n. 25487 che precisa che la notifica al socio dell’atto impositivo intestato alla società «trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è
quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società»; da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 7545 in motivazione).
La decisione impugnata, sebbene non brillante da un punto di vista motivazionale, ha comunque fatto buon governo di tali principi.
Soccorre, in proposito, il principio consolidato di questa Corte secondo cui, ove il Giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 cod.proc.civ. deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. civ. 25/11/2008, n. 28054).
Più precisamente, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo , quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 02/02/2017, n. 2731).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto per le spese essendo rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022