Estinzione Società e Debiti Fiscali: La Cassazione Interpella le Sezioni Unite
L’estinzione società dal Registro delle Imprese durante un contenzioso tributario crea complesse questioni giuridiche: chi risponde dei debiti fiscali? Il processo si estingue con la società? Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha scelto di non decidere, rinviando la causa in attesa di un pronunciamento delle Sezioni Unite su un tema tanto delicato quanto frequente nella pratica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società a responsabilità limitata per recuperare a tassazione redditi relativi a diverse annualità d’imposta. Le contestazioni si fondavano su varie anomalie, tra cui la mancata presentazione di alcune dichiarazioni dei redditi e la disponibilità, in capo al socio unico, di numerosi conti bancari con movimentazioni non giustificate.
Durante il corso del giudizio di primo grado, la società veniva cancellata dal Registro delle Imprese. Di conseguenza, la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava la cessazione della materia del contendere, ritenendo gli avvisi di accertamento ormai privi di effetto. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo che l’estinzione società determinasse un fenomeno successorio in capo al socio unico, il quale sarebbe dovuto subentrare nel processo e rispondere dei debiti. Tuttavia, anche la Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame, confermando la decisione di primo grado. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Questione Giuridica: Estinzione Società e Successione del Socio
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione degli effetti giuridici della cancellazione di una società. La domanda fondamentale è: l’estinzione società cancella anche i suoi debiti, soprattutto quelli fiscali, o si verifica una successione in capo ai soci?
La tesi dell’Agenzia delle Entrate si fonda sull’articolo 2495 del codice civile, che disciplina proprio gli effetti della cancellazione. Secondo questa norma, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere le loro pretese nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Questo principio, secondo l’Amministrazione, configurerebbe un vero e proprio fenomeno successorio, con il socio che subentra nella posizione debitoria della società estinta, legittimandolo a proseguire il processo.
Le corti di merito, invece, hanno adottato un’interpretazione più restrittiva, concludendo che, una volta estinto il soggetto giuridico (la società), non vi fosse più alcuna parte interessata alla prosecuzione del processo, che doveva quindi terminare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, non entra nel merito della questione. La sua decisione è di natura puramente processuale. I giudici hanno rilevato che la problematica relativa alla rilevanza dell’estinzione società in corso di giudizio e alla conseguente legittimazione del socio a succedere nel processo è già stata rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite con un’altra ordinanza (la n. 7425/2023).
Le Sezioni Unite rappresentano il massimo consesso della Cassazione, con il compito di dirimere i contrasti giurisprudenziali e di fornire l’interpretazione definitiva su questioni di particolare importanza. Poiché una decisione su questo caso avrebbe potuto creare un potenziale conflitto con la futura pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto opportuno e prudente sospendere il giudizio. Di conseguenza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino, garantendo così coerenza e certezza del diritto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza interlocutoria, pur non risolvendo la disputa, ha un’importante valenza pratica. Essa conferma l’esistenza di un’incertezza interpretativa su un punto cruciale del diritto societario e tributario. La futura decisione delle Sezioni Unite sarà fondamentale per chiarire in via definitiva se e come i soci rispondano dei debiti fiscali di una società cancellata.
Questa pronuncia influenzerà le strategie di liquidazione delle società e la gestione dei contenziosi tributari pendenti. Fino ad allora, amministratori, soci e professionisti dovranno navigare in un quadro normativo incerto, consapevoli che il velo societario potrebbe non essere sufficiente a proteggerli dalle pretese del Fisco anche dopo la formale chiusura dell’attività.
Cosa succede a un processo tributario se la società contribuente viene cancellata dal Registro delle Imprese?
Nei gradi di merito del caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il processo dovesse terminare per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la questione è controversa, poiché si discute se il socio unico subentri o meno nel processo in qualità di successore della società.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione?
La Corte ha rinviato la causa perché la stessa questione giuridica, relativa agli effetti dell’estinzione di una società in corso di causa e alla successione del socio, è già al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione a seguito di un’altra ordinanza di rimessione (n. 7425/2023). La Corte ha quindi preferito attendere questa decisione per garantire un’interpretazione uniforme della legge.
Qual è la base normativa per sostenere che il socio eredita i debiti della società estinta?
La tesi si fonda sull’articolo 2495 del codice civile, che prevede che i creditori di una società cancellata possano agire nei confronti dei soci per soddisfare i propri crediti, sebbene limitatamente a quanto i soci abbiano ricevuto dalla liquidazione della società. Questo principio è interpretato come un fenomeno di tipo successorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Succ a soc estinta in corso di causa
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4961/4/15 depositata il 23 settembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Si dà atto che il Sostituto procuratore generale ha chiesto la rimessione della causa al Primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite, ovvero l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia recuperava a tassazione i redditi della contribuente RAGIONE_SOCIALE relativamente agli anni d’imposta 2004 -2008, sulla scorta della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni 2004, 2006 e 2007; della disponibilità in capo al socio unico di numerosi conti bancari delle cui movimentazioni lo stesso non sapeva fornire giustificazione;
infine della disponibilità in capo allo stesso ed alla società di automobili di lusso. A seguito dell’intervenuta cancellazione della società in corso di causa, la CTP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto gli avvisi di accertamento dovrebbero ritenersi privi di effetto. L’Agenzia ricorreva in appello ritenendo che l’estinzione della società determinasse solo il verificarsi del fenomeno successorio in capo al socio unico, come previsto dall’art. 2495 cod. civ., ma la CTR respingeva il gravame ritenendo corretta la prima pronuncia non essendovi ormai nessun soggetto interessato alla prosecuzione del processo, per cui l’Agenzia propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo, cui resiste il contribuente a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve rilevarsi che proprio sulla questione inerente alla rilevanza del verificarsi dell’estinzione della società contribuente in corso di giudizio, e della conseguente legittimazione o meno in capo al socio che succede alla società stessa ai sensi dell’art. 2495, cod. civ., pende questione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte a mezzo dell’ordinanza n. 7425/2023.
Per tale ragione la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa di siffatta decisione.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite relativamente all’ordinanza di rimessione n. 7425/2023.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024