Estinzione del Processo Tributario: L’Analisi del Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata delle liti rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il contenzioso e semplificare i rapporti tra Fisco e contribuente. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su questa procedura, confermando come l’adesione del contribuente a una delle cosiddette “tregue fiscali” possa portare alla chiusura definitiva del giudizio pendente, anche in sede di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di una Commissione Tributaria Regionale favorevole a un contribuente. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, il contribuente aveva aderito a una procedura di definizione agevolata delle controversie, prevista dalla Legge di Bilancio (L. n. 197/2022).
In conformità con la normativa successiva (d.l. n. 13/2023), l’Agenzia delle Entrate aveva trasmesso alla Corte l’elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione. La controversia in questione era inclusa in tale elenco, documentando di fatto la volontà del contribuente di chiudere la lite e il buon esito della procedura.
Estinzione Processo Tributario: La Decisione della Corte
Preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha rilevato che l’inserimento della lite nell’elenco ufficiale attestava sia la regolare definizione della controversia secondo le norme vigenti, sia l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, in applicazione diretta delle disposizioni normative che regolano la materia, il processo è stato dichiarato estinto. La Corte ha inoltre specificato che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza quindi una condanna alle spese per nessuna delle due.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto si fonda interamente sull’interpretazione e applicazione della normativa speciale introdotta per la gestione delle liti fiscali pendenti. La Legge n. 197 del 2022, all’articolo 1, commi 186 e seguenti, ha introdotto una specifica procedura per la definizione agevolata. Il comma 198 della stessa legge stabilisce esplicitamente che, una volta perfezionata la definizione e in assenza di diniego, il processo si estingue. La trasmissione dell’elenco da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dal d.l. n. 13/2023, funge da prova documentale del perfezionamento della procedura.
La Corte, pertanto, non ha fatto altro che prendere atto di una condizione giuridica già verificatasi per effetto di legge. La decisione evidenzia un meccanismo procedurale semplificato e automatico: una volta che l’ente impositore comunica ufficialmente l’avvenuta definizione, il giudice deve dichiarare l’estinzione. Viene fatta salva, come previsto dalla norma, la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni, eventualità non verificatasi nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questo decreto conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per ridurre il contenzioso tributario. Per i contribuenti, la decisione offre una chiara indicazione: l’adesione a queste procedure, se correttamente eseguita e non seguita da un diniego dell’Agenzia, porta a una conclusione certa e rapida del giudizio, anche se pendente in Cassazione. Per il sistema giudiziario, si tratta di una conferma della volontà del legislatore di snellire i processi, affidando all’amministrazione finanziaria il compito di certificare la chiusura della controversia e al giudice quello di prenderne atto con una declaratoria di estinzione. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva ulteriormente le parti a utilizzare questi strumenti conciliativi, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna alle spese processuali.
Cosa accade a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che la procedura di definizione sia stata completata correttamente e che l’Agenzia delle Entrate non abbia emesso un provvedimento di diniego.
Quale prova è sufficiente per dimostrare l’avvenuta definizione della lite?
Secondo il decreto, l’inserimento della controversia nell’elenco ufficiale trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte è considerato prova documentale sufficiente della regolare definizione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese a carico di una delle parti, ma ciascuna sostiene i propri costi.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21826 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 21826 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 29/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27028/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.4736/03/2018 depositata il 18/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 23/07/2025